Da fotografo a videomaker: cambio ATECO e aliquota 5% nel 2026
Passare dal codice ATECO 74.20.19 a un codice dell’attività video come 59.11.00 o 59.12.00 può essere corretto se è cambiato davvero il lavoro che svolgi. Ma il cambio di codice non trasforma automaticamente l’attività in una nuova attività ai fini dell’imposta sostitutiva al 5%.
Per un fotografo che diventa videomaker bisogna quindi fare due verifiche separate: prima individuare il codice ATECO che descrive l’attività effettiva; poi verificare, con criteri fiscali distinti, se esistono davvero i requisiti per l’aliquota agevolata. Il codice non va scelto in funzione del vantaggio fiscale.
Da 74.20.19 a 59.12.00: il 5% riparte?
No, non per il solo fatto di cambiare codice. Se la Partita IVA è già attiva e l’attività foto/video rappresenta una prosecuzione o un’evoluzione del lavoro svolto, la variazione ATECO non apre automaticamente un nuovo quinquennio al 5%.
La regola generale e i casi di passaggio dal regime ordinario o semplificato sono spiegati nella guida dedicata a cambio codice ATECO e aliquota 5% nel forfettario. In questa pagina ci concentriamo invece sul caso concreto fotografo-videomaker.
74.20.19: non è soltanto fotografia statica
Nella classificazione ATECO 2025 il 74.20.19 – Altre attività fotografiche specializzate comprende fotografia commerciale e di consumo, servizi fotografici per pubblicità, moda e promozione, ma anche riprese video di eventi come matrimoni e riunioni.
Quindi non è corretto passare automaticamente al 59.12.00 soltanto perché realizzi anche dei video. Se il centro dell’attività resta il servizio fotografico con riprese di eventi comprese nella prestazione, il 74.20.19 può continuare a essere pertinente.
Quando è più coerente il 59.12.00
Il 59.12.00 – Attività di post-produzione cinematografica, di video e programmi televisivi è invece specifico per attività come:
- montaggio video;
- titolazione e realizzazione dei titoli di coda;
- sottotitolazione;
- conversione in formati destinati alla distribuzione o allo streaming;
- doppiaggio;
- altre lavorazioni di post-produzione su materiale audiovisivo.
Se la tua attività è diventata prevalentemente editing e post-produzione, il 59.12.00 può quindi descriverla molto meglio del codice fotografico. La variazione va fatta per rappresentare correttamente l’attività economica, non per creare artificialmente una nuova attività fiscale.
E se produci direttamente i video?
Se non fai soltanto post-produzione ma realizzi direttamente film, video, programmi audiovisivi, filmati pubblicitari, vlog o video podcast, va verificato anche il 59.11.00 – Attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi.
Per distinguere in modo completo produzione, post-produzione e attività fotografica consulta la guida sul codice ATECO videomaker 2026. Per il perimetro fotografico resta invece disponibile la guida sul codice ATECO fotografo.
Tabella: fotografo, videomaker e post-produzione
| Attività prevalente | Codice da verificare | Effetto automatico sul 5%? |
|---|---|---|
| Fotografia commerciale, matrimoni, servizi fotografici e riprese video di eventi | 74.20.19 | No |
| Produzione di video e opere audiovisive | 59.11.00 | No |
| Montaggio ed elaborazione di materiale video già prodotto | 59.12.00 | No |
Il coefficiente di redditività può cambiare
Una variazione ATECO può avere conseguenze reali anche quando non cambia il diritto al 5%. In particolare, nel forfettario può cambiare il coefficiente di redditività applicabile all’attività e può essere necessario verificare nuovamente anche l’inquadramento previdenziale e gli eventuali adempimenti amministrativi.
Questo è un motivo in più per evitare di scegliere il codice soltanto in base alla percentuale fiscalmente più conveniente: prima viene l’attività effettiva, poi il relativo trattamento fiscale e previdenziale.
Se eri già al 5%, lo perdi cambiando da fotografo a videomaker?
Non esiste una risposta automatica basata soltanto sui due numeri ATECO. Se all’apertura avevi correttamente i requisiti per il 5% e sei ancora nel quinquennio, il cambio del codice non fa partire cinque nuovi anni; va però verificato se l’attività successiva rappresenti una normale evoluzione di quella iniziale o una situazione sostanzialmente diversa.
Se invece l’idea è ottenere il 5% per la prima volta dopo anni di attività semplicemente sostituendo 74.20.19 con 59.12.00, la risposta è no: la legge guarda all’effettivo avvio di una nuova attività e alle attività svolte nei tre anni precedenti.
Cosa controllare prima della variazione
- Elenca le prestazioni che fatturi oggi.
- Individua quale attività genera la parte prevalente dei ricavi.
- Distingui riprese di eventi, produzione audiovisiva e post-produzione.
- Verifica se serve sostituire il vecchio codice o aggiungerne uno secondario.
- Controlla l’effetto sul coefficiente di redditività.
- Verifica separatamente la posizione previdenziale.
- Valuta i requisiti del 5% senza usare il cambio ATECO come presupposto automatico.
Fonti ufficiali
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