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CONSULENZE FORFETTARIO

Da fotografo a videomaker: cambio ATECO e aliquota 5% nel 2026

Passare dal codice ATECO 74.20.19 a un codice dell’attività video come 59.11.00 o 59.12.00 può essere corretto se è cambiato davvero il lavoro che svolgi. Ma il cambio di codice non trasforma automaticamente l’attività in una nuova attività ai fini dell’imposta sostitutiva al 5%.

Per un fotografo che diventa videomaker bisogna quindi fare due verifiche separate: prima individuare il codice ATECO che descrive l’attività effettiva; poi verificare, con criteri fiscali distinti, se esistono davvero i requisiti per l’aliquota agevolata. Il codice non va scelto in funzione del vantaggio fiscale.

Da 74.20.19 a 59.12.00: il 5% riparte?

No, non per il solo fatto di cambiare codice. Se la Partita IVA è già attiva e l’attività foto/video rappresenta una prosecuzione o un’evoluzione del lavoro svolto, la variazione ATECO non apre automaticamente un nuovo quinquennio al 5%.

La regola generale e i casi di passaggio dal regime ordinario o semplificato sono spiegati nella guida dedicata a cambio codice ATECO e aliquota 5% nel forfettario. In questa pagina ci concentriamo invece sul caso concreto fotografo-videomaker.

74.20.19: non è soltanto fotografia statica

Nella classificazione ATECO 2025 il 74.20.19 – Altre attività fotografiche specializzate comprende fotografia commerciale e di consumo, servizi fotografici per pubblicità, moda e promozione, ma anche riprese video di eventi come matrimoni e riunioni.

Quindi non è corretto passare automaticamente al 59.12.00 soltanto perché realizzi anche dei video. Se il centro dell’attività resta il servizio fotografico con riprese di eventi comprese nella prestazione, il 74.20.19 può continuare a essere pertinente.

Quando è più coerente il 59.12.00

Il 59.12.00 – Attività di post-produzione cinematografica, di video e programmi televisivi è invece specifico per attività come:

  • montaggio video;
  • titolazione e realizzazione dei titoli di coda;
  • sottotitolazione;
  • conversione in formati destinati alla distribuzione o allo streaming;
  • doppiaggio;
  • altre lavorazioni di post-produzione su materiale audiovisivo.

Se la tua attività è diventata prevalentemente editing e post-produzione, il 59.12.00 può quindi descriverla molto meglio del codice fotografico. La variazione va fatta per rappresentare correttamente l’attività economica, non per creare artificialmente una nuova attività fiscale.

E se produci direttamente i video?

Se non fai soltanto post-produzione ma realizzi direttamente film, video, programmi audiovisivi, filmati pubblicitari, vlog o video podcast, va verificato anche il 59.11.00 – Attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi.

Per distinguere in modo completo produzione, post-produzione e attività fotografica consulta la guida sul codice ATECO videomaker 2026. Per il perimetro fotografico resta invece disponibile la guida sul codice ATECO fotografo.

Tabella: fotografo, videomaker e post-produzione

Attività prevalenteCodice da verificareEffetto automatico sul 5%?
Fotografia commerciale, matrimoni, servizi fotografici e riprese video di eventi74.20.19No
Produzione di video e opere audiovisive59.11.00No
Montaggio ed elaborazione di materiale video già prodotto59.12.00No

Il coefficiente di redditività può cambiare

Una variazione ATECO può avere conseguenze reali anche quando non cambia il diritto al 5%. In particolare, nel forfettario può cambiare il coefficiente di redditività applicabile all’attività e può essere necessario verificare nuovamente anche l’inquadramento previdenziale e gli eventuali adempimenti amministrativi.

Questo è un motivo in più per evitare di scegliere il codice soltanto in base alla percentuale fiscalmente più conveniente: prima viene l’attività effettiva, poi il relativo trattamento fiscale e previdenziale.

Se eri già al 5%, lo perdi cambiando da fotografo a videomaker?

Non esiste una risposta automatica basata soltanto sui due numeri ATECO. Se all’apertura avevi correttamente i requisiti per il 5% e sei ancora nel quinquennio, il cambio del codice non fa partire cinque nuovi anni; va però verificato se l’attività successiva rappresenti una normale evoluzione di quella iniziale o una situazione sostanzialmente diversa.

Se invece l’idea è ottenere il 5% per la prima volta dopo anni di attività semplicemente sostituendo 74.20.19 con 59.12.00, la risposta è no: la legge guarda all’effettivo avvio di una nuova attività e alle attività svolte nei tre anni precedenti.

Cosa controllare prima della variazione

  1. Elenca le prestazioni che fatturi oggi.
  2. Individua quale attività genera la parte prevalente dei ricavi.
  3. Distingui riprese di eventi, produzione audiovisiva e post-produzione.
  4. Verifica se serve sostituire il vecchio codice o aggiungerne uno secondario.
  5. Controlla l’effetto sul coefficiente di redditività.
  6. Verifica separatamente la posizione previdenziale.
  7. Valuta i requisiti del 5% senza usare il cambio ATECO come presupposto automatico.

Fonti ufficiali

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