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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Cambio codice ATECO e forfettario 5%: quando spetta nel 2026

Cambiare codice ATECO non fa scattare automaticamente l’imposta sostitutiva al 5%. Nel regime forfettario l’aliquota ridotta è prevista per l’avvio di una nuova attività, alle condizioni stabilite dalla legge, e non può essere ottenuta semplicemente modificando il codice associato a una Partita IVA già esistente.

La distinzione è particolarmente importante se hai iniziato l’attività in contabilità ordinaria o semplificata e sei passato al forfettario solo in un secondo momento: in questo caso l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 226 del 22 novembre 2024, ha chiarito che il 5% non si applica agli anni residui del primo quinquennio se continui la stessa attività.

Cambio codice ATECO e aliquota 5%: risposta rapida

SituazioneIl cambio ATECO dà diritto al 5%?
Partita IVA già attiva, semplice variazione del codiceNo: il cambio formale non crea una nuova attività
Attività iniziata in ordinario o semplificato e successivo ingresso nel forfettarioNo per la stessa attività, secondo la risposta AdE 226/2024
Eri già legittimamente al 5% e aggiorni il codice durante il quinquennioIl cambio non fa ripartire cinque nuovi anni; va valutata la continuità sostanziale dell’attività
Chiudi e riapri la Partita IVALa riapertura non azzera i requisiti: rilevano anche le attività esercitate nei tre anni precedenti

Perché il semplice cambio di codice ATECO non crea una nuova attività

Il comma 65 dell’articolo 1 della legge 190/2014 riserva l’aliquota del 5% al periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e ai quattro successivi, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti per le nuove attività.

  • nei tre anni precedenti non devi aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • la nuova attività non deve essere una mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo, salvo la pratica obbligatoria;
  • se prosegui un’attività svolta prima da un altro soggetto, devono essere rispettate le condizioni previste dalla norma.

La verifica è quindi sostanziale. Cambiare la sigla ATECO, la descrizione formale dell’attività o la veste con cui la eserciti non basta, da solo, a trasformare un’attività già esistente in una nuova attività agevolabile.

Se hai iniziato in semplificato e poi passi al forfettario, puoi usare il 5%?

Questo è il punto più delicato. Nella risposta n. 226 del 22 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una professionista che aveva iniziato l’attività fuori dal forfettario e intendeva entrarvi dall’anno successivo, ancora all’interno dei primi cinque anni di attività.

L’Agenzia ha concluso che l’aliquota del 5% è destinata a chi inizia la nuova attività applicando il regime forfettario fin dall’origine. Chi avvia la stessa attività in regime ordinario o semplificato e vi entra successivamente non può recuperare il 5% per gli anni che restano fino alla fine del quinquennio.

Perciò, nel caso tipico di chi ha aperto la Partita IVA come professionista in semplificata, poi modifica il codice ATECO e passa al forfettario continuando sostanzialmente l’attività, l’applicazione del 15% può essere corretta.

E se eri già al 5% e cambi codice ATECO?

Il cambio di codice non crea un nuovo quinquennio. Se avevi già iniziato una nuova attività in forfettario applicando correttamente il 5%, una variazione ATECO durante il periodo agevolato non ti concede altri cinque anni dal momento della modifica.

Va invece verificato che la modifica descriva correttamente l’attività realmente svolta e se si tratti di una normale evoluzione della stessa attività oppure di un cambiamento sostanziale. La verifica non si può fare guardando soltanto il numero del codice.

Quando due attività sono considerate in continuità?

I chiarimenti dell’Agenzia richiedono di guardare alla realtà economica. Tra gli elementi utili ci sono, per esempio:

  • la clientela a cui ti rivolgi;
  • il mercato di riferimento;
  • le competenze professionali utilizzate;
  • i servizi concretamente offerti;
  • la continuità organizzativa tra la vecchia e la nuova attività.

Due codici ATECO diversi possono quindi descrivere attività sostanzialmente collegate. Al contrario, il codice corretto va scelto in base al lavoro effettivamente svolto, non in funzione dell’aliquota fiscale che si vorrebbe ottenere. Per questo può essere utile partire dalla guida su come scegliere il codice ATECO nel regime forfettario.

Il cambio ATECO può comunque cambiare tasse e contributi?

Sì. Anche quando non modifica il diritto al 5%, una variazione del codice può incidere su altri aspetti:

  • coefficiente di redditività applicabile;
  • inquadramento previdenziale;
  • eventuale iscrizione alla Camera di Commercio;
  • adempimenti amministrativi e autorizzazioni;
  • gestione di più attività con codici differenti.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è un controllo distinto. Se vuoi verificare i requisiti generali, consulta la guida regime forfettario 5% o 15% nel 2026.

Chiudere e riaprire la Partita IVA fa ripartire il 5%?

No, non automaticamente. La chiusura formale della Partita IVA non cancella il fatto che nei tre anni precedenti tu possa aver già esercitato un’attività professionale o d’impresa. Inoltre deve essere verificata l’eventuale prosecuzione sostanziale dell’attività precedente.

Su questo punto trovi l’approfondimento dedicato a chiudere e riaprire la Partita IVA e aliquota al 5%.

Checklist prima di applicare il 5% dopo una variazione ATECO

  1. Verifica quando è iniziata realmente l’attività autonoma.
  2. Controlla quale regime fiscale applicavi all’inizio.
  3. Ricostruisci le attività professionali o d’impresa esercitate nei tre anni precedenti.
  4. Valuta se la nuova attività è sostanzialmente diversa o una prosecuzione della precedente.
  5. Controlla se il nuovo ATECO modifica coefficiente di redditività o previdenza.
  6. Non considerare il cambio del codice come una nuova decorrenza automatica dei cinque anni.

Fonti ufficiali

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