Cosa impedisce il passaggio al regime forfettario nel 2026
Cosa può impedire il passaggio al regime forfettario nel 2026? Le vere cause ostative sono quelle previste dalla legge: superamento dei requisiti economici, alcune partecipazioni societarie, determinati rapporti con ex datori di lavoro, regimi IVA speciali, specifiche attività e alcune situazioni di non residenza. Al contrario, rettifica IVA, rimanenze, beni strumentali, cartelle o contabilità arretrata non bloccano automaticamente l’ingresso: possono richiedere controlli e adempimenti, ma sono un problema diverso.
Per passare da ordinario o semplificato al forfettario bisogna quindi separare due piani: da una parte i requisiti e le cause di esclusione che decidono se il regime è utilizzabile; dall’altra gli effetti tecnici del cambio, come la rettifica IVA. Questa distinzione evita uno degli errori più comuni quando si valuta il passaggio.
Quali sono i controlli principali prima di entrare nel forfettario?
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 1, commi 54 e seguenti, della Legge 190/2014. Prima di entrare nel regime forfettario nel 2026 bisogna controllare almeno questi elementi:
- ricavi o compensi dell’anno precedente;
- spese sostenute per dipendenti e collaboratori;
- eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione;
- partecipazioni in società, associazioni o imprese familiari;
- controllo di SRL con attività riconducibile alla propria;
- rapporti prevalenti con datore o ex datore di lavoro;
- regimi speciali IVA eventualmente utilizzati;
- residenza fiscale e attività esercitata;
- eventuale opzione volontaria per il regime ordinario ancora vincolante.
Ricavi o compensi superiori a 85.000 euro impediscono l’ingresso
Il primo requisito riguarda l’ammontare di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, ragguagliati ad anno. Per accedere al forfettario devono essere non superiori a 85.000 euro.
Se nel 2025 hai superato 85.000 euro, nel 2026 non puoi entrare nel regime forfettario. Se eserciti contemporaneamente più attività con codici ATECO differenti, ai fini del limite si considera la somma dei ricavi e dei compensi delle diverse attività.
Il limite di 100.000 euro riguarda invece l’uscita immediata di chi è già in forfettario e supera quella soglia durante l’anno: non è la soglia ordinaria per entrare nel regime. Per il quadro completo puoi leggere la guida sul passaggio da ordinario a forfettario nel 2026.
Spese per personale oltre 20.000 euro: altro requisito da verificare
Il comma 54 prevede anche un limite alle spese sostenute nell’anno precedente per lavoro dipendente, collaboratori e altre prestazioni indicate dalla norma. L’ammontare complessivo deve essere non superiore a 20.000 euro lordi.
Non va quindi guardato soltanto il fatturato. Un’attività con ricavi inferiori a 85.000 euro può comunque non avere i requisiti per il forfettario se supera il limite previsto per il personale.
Lavoro dipendente e pensione: nel 2026 la soglia è 35.000 euro
La causa ostativa relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati prevede ordinariamente una soglia di 30.000 euro, ma per gli anni 2025 e 2026 il limite è elevato a 35.000 euro. La proroga al 2026 è stata inserita nella legge di bilancio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Quindi, per l’accesso al forfettario nel 2026, se nell’anno precedente sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro, il regime può essere precluso. La verifica della soglia è però irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato, secondo quanto stabilito dalla stessa lettera d-ter del comma 57. I redditi di pensione rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente ai fini di questa verifica.
Per i casi di contemporanea attività autonoma e lavoro subordinato puoi approfondire la guida su Partita IVA e lavoro dipendente.
Partecipazioni in società di persone, associazioni e imprese familiari
Una causa di esclusione importante riguarda chi esercita contemporaneamente un’attività d’impresa, arte o professione e partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari indicate dalla norma.
Non basta quindi verificare la propria Partita IVA individuale: bisogna controllare anche eventuali partecipazioni possedute. La valutazione va fatta sul periodo rilevante e sulla situazione concreta prima di applicare il regime.
SRL: la partecipazione da sola non basta sempre a escludere il forfettario
Per le SRL la regola è più specifica. L’esclusione opera quando il contribuente controlla direttamente o indirettamente una società a responsabilità limitata e la società esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente individuale.
Una semplice partecipazione minoritaria, senza controllo e senza gli altri presupposti previsti dalla norma, non va trattata automaticamente come una causa ostativa. Il controllo della SRL e la riconducibilità delle attività devono essere verificati insieme.
Il tema dei rapporti tra forfettario e società richiede particolare attenzione: trovi un approfondimento anche nella guida su forfettario e collaborazione con società.
Fatturare prevalentemente all’attuale o ex datore di lavoro può bloccare il regime
Il forfettario non può essere utilizzato quando l’attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, oppure verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori.
La norma contiene un’eccezione per chi inizia una nuova attività dopo avere svolto il periodo di pratica obbligatoria necessario per l’esercizio di arti o professioni. Questo controllo è distinto dalla soglia dei 35.000 euro: sono due cause ostative diverse e vanno esaminate separatamente.
Regimi speciali IVA e altre attività escluse
La legge esclude dal forfettario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito. Rientrano inoltre tra le fattispecie da controllare i soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi nelle ipotesi richiamate dal comma 57.
La presenza di un’attività con disciplina IVA particolare non va quindi liquidata con una regola generica: bisogna verificare quale regime viene effettivamente applicato e se ricorre la specifica causa di esclusione prevista dalla legge.
Non residenti: quando il forfettario è precluso
I soggetti non residenti sono in linea generale esclusi, salvo le eccezioni previste dalla norma. In particolare, è prevista una possibilità per residenti in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, secondo le condizioni di legge.
L’opzione volontaria per l’ordinario può ritardare il ritorno al forfettario
C’è poi un caso diverso dalle cause ostative del comma 57: chi aveva i requisiti per il forfettario ma ha scelto volontariamente il regime ordinario può essere vincolato alla scelta per almeno un triennio. Il comma 70 della Legge 190/2014 prevede infatti la validità minima triennale dell’opzione per l’IVA e le imposte sui redditi nei modi ordinari.
Non bisogna confondere questa situazione con chi era obbligato al regime ordinario perché non aveva i requisiti: in quel caso non esiste una precedente opzione volontaria da revocare. Le regole generali sulle opzioni fiscali sono disciplinate anche dal DPR 442/1997.
La rettifica IVA non impedisce il passaggio al forfettario
Questo è il punto che il vecchio contenuto rischiava di far interpretare male. La rettifica IVA non è una causa che impedisce l’ingresso nel forfettario. È un adempimento che può derivare dal passaggio quando sono presenti beni strumentali, rimanenze o servizi sui quali era stata detratta IVA.
Inoltre non si tratta di “versare l’IVA non detratta”: la rettifica riguarda, nei casi previsti, l’IVA precedentemente detratta che deve essere riallineata al nuovo regime. Per i dettagli tecnici puoi leggere la guida sulla rettifica IVA nel passaggio al forfettario.
Cartelle, debiti fiscali o contabilità arretrata impediscono il forfettario?
Cartelle esattoriali, debiti fiscali o una contabilità da regolarizzare non sono elencati autonomamente tra le cause di esclusione del comma 57. Possono creare altri problemi fiscali e richiedere regolarizzazioni, ma non vanno trasformati automaticamente in un divieto di accesso al regime.
Naturalmente bisogna comunque verificare i ricavi effettivi, eventuali dichiarazioni mancanti e tutti i requisiti richiesti dalla legge. Abbiamo affrontato questo caso nella guida su passaggio al forfettario con contabilità arretrata.
Tabella: cosa impedisce davvero il passaggio e cosa no
| Situazione | Può impedire il passaggio? | Controllo da fare |
|---|---|---|
| Ricavi/compensi oltre 85.000 € nell’anno precedente | Sì | Verificare il totale, sommando eventuali attività diverse |
| Spese per personale oltre 20.000 € | Sì | Controllare le spese comprese nel comma 54 |
| Redditi dipendente/pensione oltre 35.000 € nel 2025 per ingresso 2026 | Sì, salvo eccezioni | Verificare anche se il rapporto di lavoro è cessato |
| Partecipazione in società di persone o associazione | Sì, nei casi previsti | Verificare partecipazione contemporanea all’attività |
| Partecipazione in SRL | Non automaticamente | Servono controllo e attività riconducibile |
| Fatturazione prevalente all’ex datore | Può impedirlo | Controllare i due periodi d’imposta precedenti |
| Regime speciale IVA | Può impedirlo | Verificare il regime effettivamente applicato |
| Rettifica IVA | No | Calcolare l’eventuale rettifica dovuta |
| Rimanenze di magazzino | No | Inventario e trattamento IVA |
| Cartelle o debiti fiscali | Non automaticamente | Gestirli separatamente |
| Opzione volontaria per l’ordinario ancora nel triennio | Può ritardarlo | Verificare decorrenza e vincolo dell’opzione |
Checklist pratica prima del passaggio nel 2026
- ricostruisci ricavi e compensi 2025 e verifica il limite di 85.000 euro;
- controlla le spese 2025 per dipendenti e collaboratori rispetto al limite di 20.000 euro;
- verifica redditi da lavoro dipendente, assimilati e pensione rispetto alla soglia 2026 di 35.000 euro;
- mappa partecipazioni in società, associazioni e imprese familiari;
- se possiedi quote di SRL, verifica controllo e riconducibilità dell’attività;
- controlla clienti riconducibili all’attuale o precedente datore di lavoro;
- verifica eventuali regimi speciali IVA;
- se avevi optato per l’ordinario, controlla il vincolo temporale;
- solo dopo, calcola gli effetti tecnici del passaggio: IVA, rimanenze, beni e servizi.
In sintesi
Nel 2026 non è la rettifica IVA a decidere se puoi passare al forfettario. Devi prima verificare i requisiti di 85.000 euro di ricavi/compensi e 20.000 euro di spese per personale, la soglia temporaneamente elevata a 35.000 euro per redditi di lavoro dipendente e assimilati, e tutte le cause ostative del comma 57.
Solo se questi controlli sono superati ha senso passare alla fase tecnica: rettifica IVA, rimanenze, beni strumentali, eventuali acconti e decorrenza del nuovo regime. Tenere separati “requisiti di accesso” e “adempimenti del passaggio” permette di capire subito se il forfettario è realmente utilizzabile e quanto costa il cambio.
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