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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Forfettario e collaborazione con società 2026: quando si può fatturare

Sì, un contribuente in regime forfettario può collaborare e fatturare a una società. Il fatto che il cliente sia una SRL, una SPA o un’altra impresa non crea da solo una causa di esclusione. Il punto decisivo è capire che rapporto avevi con quella società prima di aprire la Partita IVA e se oggi l’attività viene svolta prevalentemente nei confronti di un datore o ex datore di lavoro.

Forfettario e collaborazione con società: la risposta in breve

Se prima dell’apertura della Partita IVA avevi svolto per la società una vera prestazione di lavoro autonomo occasionale, il semplice fatto di continuare a lavorare con lo stesso cliente non ti trasforma automaticamente in un ex dipendente e non impedisce, da solo, l’utilizzo del forfettario. Diverso è il caso in cui il rapporto precedente fosse di lavoro dipendente, una collaborazione coordinata e continuativa o un altro rapporto fiscalmente assimilato al lavoro dipendente.

La regola da controllare è contenuta nell’articolo 1, comma 57, lettera d-bis della Legge 190/2014: il forfettario è precluso quando l’attività è esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale, di un datore avuto nei due precedenti periodi d’imposta oppure di soggetti a esso direttamente o indirettamente riconducibili.

Prima della Partita IVA: prestazione occasionale, co.co.co. o lavoro dipendente?

Questa distinzione è fondamentale perché la presenza di una ritenuta d’acconto, da sola, non dice quale fosse la natura del rapporto. La ritenuta può comparire in rapporti molto diversi tra loro.

Se prima svolgevi una vera prestazione occasionale autonoma

Una prestazione occasionale correttamente qualificata come lavoro autonomo occasionale non è, di per sé, un rapporto di lavoro dipendente. Se quindi prima avevi svolto un incarico realmente occasionale per una società e poi, con l’avvio abituale dell’attività, apri la Partita IVA e continui a lavorare anche con quel cliente, la causa ostativa dell’ex datore non scatta solo perché in passato avevi ricevuto un compenso con ritenuta.

Dal momento in cui l’attività diventa abituale e professionale, però, il rapporto va gestito tramite Partita IVA e fattura. Nel forfettario il compenso professionale normalmente non subisce ritenuta d’acconto: abbiamo spiegato il meccanismo nella guida su ritenuta d’acconto e regime forfettario.

Se prima avevi una co.co.co. o un reddito assimilato al lavoro dipendente

Qui la situazione cambia. La Circolare 9/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’interpretazione della causa ostativa, alcune categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente rientrano nella nozione di rapporto rilevante. La stessa circolare precisa che, nell’ambito dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR, amministratori e collaboratori rientrano in linea generale nel perimetro della regola, mentre revisori e sindaci di società sono trattati diversamente per la natura dell’incarico.

Quindi non bisogna confondere una prestazione autonoma occasionale con una co.co.co.: se il rapporto precedente era assimilato al lavoro dipendente, la verifica del 50% può diventare decisiva.

Se prima eri dipendente della società

Se la società era il tuo datore di lavoro, o lo è tuttora, si applica la regola specifica del forfettario sugli ex datori. L’Agenzia delle Entrate, sempre nella Circolare 9/E/2019, chiarisce che la prevalenza si verifica alla fine dell’anno confrontando ricavi e compensi percepiti: la causa ostativa scatta quando quelli provenienti dal datore, ex datore o soggetti collegati sono superiori al 50% del totale.

Se la causa si verifica, il regime forfettario cessa di applicarsi dall’anno successivo. La regola non opera, invece, se il rapporto di lavoro è cessato prima dei due periodi d’imposta precedenti a quello in cui applichi il forfettario.

Per l’analisi completa di questo caso rimandiamo alla guida dedicata: regime forfettario ed ex datore di lavoro.

Posso fatturare anche tutto l’anno alla stessa società?

Sì, avere un solo cliente non esclude automaticamente dal forfettario. Un professionista può lavorare anche prevalentemente o esclusivamente per una società, se quella società non rientra nelle specifiche cause ostative previste dalla legge.

La monocommittenza, quindi, non è da sola un problema fiscale. Diventa rilevante soprattutto se il cliente è il datore di lavoro attuale, un ex datore dei due periodi precedenti o una società direttamente o indirettamente riconducibile a esso. Il tema è approfondito nella guida regime forfettario con un solo cliente.

Società collegata al datore o ex datore: attenzione

Non basta cambiare la ragione sociale del cliente. La Circolare 9/E precisa che tra i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro rientrano, in particolare, soggetti controllanti, controllati o collegati secondo l’articolo 2359 del Codice civile. La finalità è evitare che la causa ostativa venga aggirata fatturando a una società dello stesso gruppo invece che direttamente all’ex datore.

Esempio: se eri dipendente della società Alfa e oggi fatturi oltre il 50% dei tuoi compensi alla società Beta, controllata da Alfa, la verifica non va fatta guardando solo il nome del cliente. Occorre verificare il legame societario.

Collaborare con una società non significa essere socio della società

Essere un fornitore esterno di una società è cosa diversa dall’avere partecipazioni nella società. Se sei anche socio, amministratore o controlli una SRL, può entrare in gioco un’altra causa ostativa del regime forfettario, distinta da quella dell’ex datore.

Per questo caso abbiamo una guida specifica su forfettario e partecipazioni in SNC, SAS o SRL. Qui il tema centrale resta invece la possibilità di fatturare a una società cliente dopo un precedente rapporto di collaborazione.

Esempi pratici

Prima prestazione occasionale, poi Partita IVA

Laura svolge nel 2025 un incarico realmente occasionale per una società e riceve un compenso soggetto a ritenuta d’acconto. Nel 2026 decide di esercitare stabilmente la stessa professione, apre la Partita IVA in forfettario e continua a lavorare anche con quella società. Se il precedente rapporto era effettivamente lavoro autonomo occasionale e non lavoro dipendente o assimilato, il solo precedente compenso occasionale non trasforma la società in ex datore di lavoro.

Prima co.co.co., poi fatture alla stessa società

Marco ha percepito compensi come collaboratore coordinato e continuativo dalla società e successivamente apre Partita IVA. In questo caso la natura assimilata del precedente reddito impone di verificare la causa ostativa descritta dalla Circolare 9/E. Se nel nuovo anno oltre il 50% dei compensi deriva da quella società, il rischio di uscita dal forfettario dall’anno successivo è concreto.

Prima dipendente, poi consulente con più clienti

Giulia lascia il lavoro dipendente e apre Partita IVA. Incassa 40.000 euro nell’anno: 15.000 dall’ex datore e 25.000 da altri clienti. La quota proveniente dall’ex datore è inferiore al 50% del totale; sotto questo specifico profilo, la causa ostativa basata sulla prevalenza non si realizza.

La collaborazione deve essere realmente autonoma

Il fatto che il rapporto sia fiscalmente compatibile con il regime forfettario non basta, da solo, a qualificare correttamente il rapporto di lavoro. Se nella pratica il committente esercita poteri e modalità tipiche di un rapporto subordinato, il problema riguarda l’inquadramento sostanziale del rapporto e non soltanto il regime fiscale scelto.

Per questo, quando una collaborazione con una società è stabile e molto concentrata su un solo committente, conviene verificare separatamente sia la causa ostativa fiscale del forfettario sia la corretta natura del rapporto contrattuale.

Cosa controllare prima di fatturare alla società

  • che tipo di rapporto avevi con la società prima della Partita IVA;
  • se il precedente compenso era davvero lavoro autonomo occasionale oppure reddito assimilato al lavoro dipendente;
  • se la società è un tuo datore o ex datore di lavoro dei due periodi d’imposta precedenti;
  • se esistono società controllanti, controllate o collegate riconducibili al datore;
  • quale percentuale dei ricavi e compensi annuali proviene da questi soggetti;
  • se possiedi partecipazioni o controllo nella società cliente;
  • se il rapporto è realmente autonomo nella sua esecuzione.

Per i requisiti generali, le cause di esclusione e i limiti del regime puoi consultare anche la nostra guida completa al regime forfettario 2026.

Domande frequenti

Posso fatturare a una società per cui avevo fatto una prestazione occasionale?

Sì, se il rapporto precedente era realmente lavoro autonomo occasionale e non un rapporto di lavoro dipendente o assimilato. La ritenuta d’acconto, da sola, non trasforma il cliente in ex datore di lavoro.

Se prima avevo una co.co.co. con la società posso usare il forfettario?

È necessario verificare la causa ostativa. La Circolare 9/E dell’Agenzia include, in generale, i collaboratori tra i percettori di redditi assimilati che possono rientrare nella regola relativa al datore di lavoro.

Posso avere una sola società come cliente?

Sì. Il cliente unico non vieta di per sé il forfettario. Occorre però controllare se la società è il datore o ex datore di lavoro rilevante ai fini della regola del 50%.

Quando si verifica la soglia del 50%?

La prevalenza viene verificata al termine del periodo d’imposta sulla base dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti. Per integrare la causa ostativa devono essere superiori al 50% quelli riferibili al datore, ex datore o soggetti a esso riconducibili.

Se la società cliente appartiene allo stesso gruppo del mio ex datore?

Può rilevare comunque. L’Agenzia considera anche i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore, compresi controllanti, controllati e collegati.

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