Ritenuta d’acconto e regime forfettario 2026: quando non si applica e come recuperarla
Nel regime forfettario la ritenuta d’acconto non si applica normalmente ai ricavi e ai compensi dell’attività. La regola è prevista dall’articolo 1, comma 67, della Legge 190/2014: il contribuente comunica al cliente che le somme percepite sono soggette a imposta sostitutiva e, per questo motivo, non devono subire la ritenuta ordinaria.
È però importante distinguere le fatture emesse dopo l’apertura della Partita IVA dalle prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte prima o al di fuori dell’attività abituale. Sono redditi diversi, con regole fiscali e previdenziali differenti.
Ritenuta d’acconto e regime forfettario: la risposta in breve
| Situazione | Ritenuta d’acconto |
|---|---|
| Fattura emessa da un professionista in regime forfettario | Normalmente non si applica |
| Prestazione occasionale resa prima dell’apertura della Partita IVA a un sostituto d’imposta | Può applicarsi la ritenuta del 20% |
| Ritenuta applicata per errore su un compenso forfettario | Può essere chiesta a rimborso o scomputata in dichiarazione se regolarmente certificata |
| Compensi occasionali fino a 5.000 euro annui | La soglia riguarda l’obbligo contributivo INPS, non crea un’esenzione generale dall’IRPEF |
Perché il forfettario non subisce la ritenuta d’acconto
Il comma 67 della Legge 190/2014 stabilisce che i ricavi e i compensi relativi al reddito assoggettato al regime forfettario non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Il motivo è semplice: il reddito dell’attività non viene tassato con l’IRPEF ordinaria, ma con l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%. Applicare anche la normale ritenuta del 20% sul compenso significherebbe anticipare un’imposta che, su quel reddito, non segue il meccanismo ordinario.
Per questo nella fattura del professionista forfettario viene normalmente inserita una dichiarazione che segnala al cliente che il compenso non è assoggettato a ritenuta perché il reddito è soggetto a imposta sostitutiva.
Per vedere come compilare correttamente il documento puoi consultare la guida alla fattura nel regime forfettario 2026.
Prestazione occasionale prima della Partita IVA: cosa cambia
Un compenso percepito per una prestazione di lavoro autonomo occasionale non diventa automaticamente reddito forfettario solo perché nello stesso anno viene aperta una Partita IVA.
Se la prestazione occasionale è stata resa quando l’attività non era ancora esercitata in modo abituale, il relativo reddito viene normalmente trattato come reddito diverso. Se il committente è un sostituto d’imposta, può applicare la ritenuta d’acconto del 20% prevista per il lavoro autonomo.
La Certificazione Unica rilasciata dal committente documenta il compenso lordo e la ritenuta già versata. Questi dati devono poi essere riportati correttamente nella dichiarazione dei redditi.
Il limite di 5.000 euro non è una soglia di esenzione fiscale
Uno degli errori più frequenti è pensare che fino a 5.000 euro di prestazioni occasionali non si paghino tasse. Non è così.
I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati tra i redditi diversi e concorrono alla tassazione secondo le regole previste dal TUIR. La soglia dei 5.000 euro riguarda invece la franchigia contributiva INPS: superato tale importo annuo, per la parte eccedente possono sorgere gli obblighi verso la Gestione Separata.
Quindi bisogna tenere separati due piani:
- fiscale: il reddito occasionale deve essere dichiarato secondo le regole applicabili;
- previdenziale: i primi 5.000 euro annui costituiscono la franchigia prevista ai fini della Gestione Separata per il lavoro autonomo occasionale.
Se vuoi approfondire il tema specifico, consulta anche la guida sulla prestazione occasionale oltre 5.000 euro.
Esempio: 1.000 euro prima e dopo l’apertura della Partita IVA
Prestazione occasionale prima dell’apertura
Supponiamo che una persona svolga una prestazione occasionale da 1.000 euro per una società prima di iniziare un’attività abituale con Partita IVA.
- Compenso lordo: 1.000 euro
- Ritenuta d’acconto del 20%: 200 euro
- Importo materialmente incassato: 800 euro
I 200 euro trattenuti non sono una tassa definitiva: rappresentano un acconto che verrà considerato nella dichiarazione dei redditi.
Fattura dopo l’apertura in regime forfettario
Se la stessa persona, dopo aver aperto la Partita IVA e applicato il regime forfettario, emette una fattura da 1.000 euro per un compenso che rientra nella propria attività, il cliente non deve normalmente trattenere il 20%.
L’intero compenso concorrerà invece al calcolo del reddito forfettario, insieme agli altri ricavi o compensi percepiti nell’anno, secondo il coefficiente di redditività applicabile.
Cosa fare se il cliente applica la ritenuta per errore
Può accadere che un cliente tratti il professionista come un contribuente ordinario e applichi comunque la ritenuta d’acconto.
Quando l’errore non può più essere corretto direttamente, la Circolare 10/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le ritenute erroneamente subite possono essere:
- chieste a rimborso secondo le regole dell’articolo 38 del DPR 602/1973; oppure
- scomputate in dichiarazione, se sono state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta.
Nelle istruzioni della dichiarazione Redditi è previsto un apposito prospetto del quadro RS per alcune ritenute subite dai contribuenti forfettari. La corretta esposizione dipende dall’anno d’imposta e dal tipo di ritenuta: per questo è essenziale verificare la Certificazione Unica e la documentazione disponibile.
Cosa controllare nella Certificazione Unica
Se hai subito una ritenuta, la Certificazione Unica è il documento fondamentale per dimostrare quanto è stato trattenuto e versato dal committente.
Controlla in particolare:
- compenso lordo certificato;
- ammontare della ritenuta;
- causale del reddito;
- anno in cui il compenso è stato percepito;
- coerenza tra CU, fatture o ricevute e incassi effettivi.
Se la ritenuta riguarda un compenso che doveva essere assoggettato al regime forfettario, non va semplicemente ignorata: occorre gestirla correttamente in dichiarazione oppure valutare la richiesta di rimborso.
Ritenuta d’acconto e regime forfettario: errori da evitare
- Applicare automaticamente il 20% a tutte le fatture di un professionista forfettario.
- Considerare i 5.000 euro come una soglia sotto la quale non esiste tassazione.
- Confondere una prestazione occasionale precedente con i compensi dell’attività aperta successivamente.
- Ignorare una ritenuta applicata per errore senza controllare la Certificazione Unica.
- Trattare una prestazione abituale come occasionale solo perché l’importo è basso.
Per il quadro generale su requisiti, tasse, limiti e adempimenti puoi consultare la guida completa al regime forfettario 2026.
Fonti ufficiali
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – commi 67 e 69
- Agenzia delle Entrate – Circolare 10/E del 4 aprile 2016
- Agenzia delle Entrate – Quadro RS e ritenute dei forfettari
- INPS – Contributi dei lavoratori autonomi occasionali
Domande frequenti
No, normalmente i compensi che rientrano nel regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Il contribuente comunica al cliente che il reddito è soggetto a imposta sostitutiva.
Non automaticamente. Una prestazione realmente occasionale svolta prima dell’inizio dell’attività abituale segue le regole proprie dei redditi diversi e può essere soggetta a ritenuta del 20% se il committente è sostituto d’imposta.
No. I 5.000 euro costituiscono una franchigia contributiva INPS per il lavoro autonomo occasionale, non una soglia generale di esenzione fiscale.
Se l’errore non può più essere corretto, l’Agenzia delle Entrate ammette il rimborso oppure lo scomputo in dichiarazione, a condizione che la ritenuta sia stata regolarmente certificata dal sostituto d’imposta.
Se hai subito una ritenuta, la Certificazione Unica è essenziale per documentare compenso e ritenuta e per gestire correttamente l’eventuale recupero in dichiarazione.
Consulente Regime Forfettario
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