Da consulente ad agente di commercio: come cambiano tasse e contributi
La domanda di Anna
Anna da Cagliari: vorrei passare da un'attività di consulenza professionale a quella di agente di commercio, continuando ad applicare il regime forfettario. Come cambiano imposte e contributi se prevedo circa 4.100 euro di ricavi al mese?
Cosa cambia passando da consulente ad agente di commercio?
Ciao Anna. Passare da consulente ad agente di commercio può modificare sia il reddito forfettario sia la contribuzione previdenziale, anche se continui a utilizzare il regime forfettario.
Il motivo è che cambiano l'attività esercitata, il Codice ATECO, il coefficiente di redditività e, normalmente, anche l'inquadramento previdenziale. Per l'agente di commercio bisogna inoltre considerare ENASARCO oltre alla Gestione Commercianti INPS.
Non è invece possibile calcolare con precisione il confronto con la tua precedente attività di consulenza senza conoscere il relativo Codice ATECO: non tutte le attività di consulenza hanno necessariamente lo stesso coefficiente di redditività.
Qual è il coefficiente di redditività dell'agente di commercio?
Per le attività di intermediazione commerciale il coefficiente di redditività nel regime forfettario è pari al 62%%.
Con 4.100 euro di ricavi mensili, ipotizzando dodici mesi completi, i ricavi annui sarebbero:
49.200,00 €.
Il reddito forfettario lordo attribuibile all'attività di agente sarebbe quindi:
30.504,00 €.
Per verificare il codice corretto in base ai prodotti intermediati puoi consultare la guida sul Codice ATECO dell'agente di commercio.
Quanto sarebbe l'INPS su 49.200 euro di ricavi?
Per l'agente individuale deve essere considerata la Gestione Commercianti INPS. Nel 2026 il minimale di reddito è pari a 18.808 € euro, mentre l'aliquota dei commercianti fino alla prima fascia è del 24,48%%.
| Voce | Simulazione |
|---|---|
| Ricavi annui | 49.200,00 € |
| Reddito al 62%% | 30.504,00 € |
| Contributo minimo commercianti | 4.611,64 € |
| Reddito eccedente il minimale | 11.696,00 € |
| INPS sulla parte eccedente | 2.863,18 € |
| INPS complessivo indicativo | 7.474,82 € |
La simulazione utilizza i valori ordinari 2026 e non considera l'eventuale riduzione contributiva del 35% prevista per gli artigiani e commercianti in regime forfettario che ne rispettano i requisiti.
I valori sono verificabili nella Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026.
Passando ad agente devi considerare anche ENASARCO
Questo è uno dei cambiamenti più importanti rispetto a una normale attività professionale di consulenza. L'agente soggetto alla previdenza ENASARCO deve considerare anche questa contribuzione, che si aggiunge all'INPS e non la sostituisce.
L'aliquota ENASARCO ordinaria è del 17%% complessivo, ripartita in parti uguali tra agente e preponente. La quota ordinaria a carico dell'agente corrisponde quindi alla metà dell'aliquota complessiva.
Nel 2026 i massimali provvigionali sono pari a 45.717,00 € euro per il monomandatario e 30.478,00 € euro per ciascun rapporto del plurimandatario.
I minimali contributivi 2026 sono invece pari a 1.026,00 € euro per il monomandatario e 515,00 € euro per ciascun rapporto del plurimandatario.
Puoi verificare i valori direttamente nella pagina della Fondazione sui minimali e massimali ENASARCO 2026.
Per il quadro completo rimandiamo anche alla guida sui contributi INPS ed ENASARCO dell'agente di commercio.
Come si calcola l'imposta sostitutiva dopo il cambio attività?
L'imposta sostitutiva ordinaria resta pari al 15%%. La base imponibile, però, non coincide semplicemente con il reddito lordo ottenuto applicando il coefficiente.
Nel regime forfettario i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori deducibili, effettivamente versati nel periodo d'imposta e riferibili all'attività, riducono il reddito prima del calcolo dell'imposta sostitutiva.
Per questo non è corretto sottrarre un importo contributivo meramente indicativo e poi sommare separatamente contributi INPS calcolati con valori diversi: imposta e contributi devono essere determinati in modo coerente sulla base degli importi effettivamente applicabili.
Nella guida sul calcolo delle tasse dell'agente di commercio trovi il procedimento completo.
Se cambio attività durante l'anno come compilo il forfettario?
Se nello stesso anno incassi compensi per la precedente attività di consulenza e ricavi per la nuova attività di agente, non bisogna necessariamente trattare tutto con un unico coefficiente.
Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate prevedono che, in presenza di più attività appartenenti a gruppi diversi, i ricavi e compensi siano distinti nel quadro LM e assoggettati al coefficiente previsto per il rispettivo gruppo.
Puoi verificare questa regola nella pagina ufficiale dell'Agenzia delle Entrate dedicata al quadro LM.
Il passaggio da consulente ad agente fa ripartire il 5%?
No, il semplice cambio di attività non fa automaticamente ripartire un nuovo quinquennio al 5%.
L'aliquota ridotta del 5%% è subordinata alle condizioni previste per le nuove attività. Se eri già titolare di Partita IVA come consulente bisogna quindi verificare la tua storia fiscale, gli anni già trascorsi e se la nuova attività rappresenti o meno una prosecuzione di quella precedentemente svolta.
Non è corretto quindi considerare automaticamente il passaggio ad agente come un nuovo inizio che consente altri cinque anni al 5%. Trovi le condizioni nella guida sul regime forfettario al 5% o al 15%.
Devo modificare anche la Partita IVA?
Sì, il passaggio effettivo da consulente ad agente richiede che l'attività dichiarata sia coerente con quella realmente svolta. Per l'agente di commercio bisogna individuare il Codice ATECO corretto e verificare anche gli adempimenti con Registro delle Imprese, SCIA e previdenza.
La procedura è spiegata nella guida su come aprire e inquadrare la Partita IVA dell'agente di commercio.
La risposta per Anna
Con 4.100 euro al mese, pari a 49.200 euro annui, il passaggio ad agente di commercio modifica soprattutto il coefficiente applicabile e la struttura dei contributi.
Per l'attività di agente utilizzerai il coefficiente del 62%%, dovrai considerare la Gestione Commercianti INPS e, quando dovuta per il mandato di agenzia, anche ENASARCO.
Per confrontare correttamente il “prima” e il “dopo” serve però anche conoscere il Codice ATECO della tua attuale consulenza e l'inquadramento previdenziale che stai utilizzando oggi.
Per una panoramica generale puoi consultare la guida sulla Partita IVA dell'agente di commercio.
Domande frequenti
Può cambiare. Per l'attività di intermediazione commerciale il coefficiente di redditività è del 62%. Per conoscere la differenza rispetto alla precedente consulenza bisogna verificare il Codice ATECO utilizzato per quell'attività.
L'agente individuale deve normalmente considerare la Gestione Commercianti INPS e, per il rapporto di agenzia soggetto alla relativa disciplina, anche la contribuzione ENASARCO. ENASARCO non sostituisce l'INPS.
No. Il cambio di attività non crea automaticamente un nuovo quinquennio agevolato. Devono essere verificate le condizioni previste per il 5%, l'attività precedentemente svolta e gli eventuali anni già fruiti.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.