Nel 2026 co.co.co. sportivo e Partita IVA possono entrambe essere forme corrette di lavoro sportivo dilettantistico, ma non sono intercambiabili. La scelta dipende da come viene svolta davvero l’attività, dal grado di autonomia, dal rapporto con ASD/SSD o altri committenti e dalle regole fiscali e previdenziali della riforma dello sport.
Il punto più importante è evitare la scorciatoia “sotto una certa cifra faccio co.co.co., sopra apro Partita IVA”. Le soglie di 5.000 euro e 15.000 euro hanno funzioni diverse: la prima è soprattutto previdenziale, la seconda riguarda la non imponibilità fiscale dei compensi sportivi dilettantistici. Non decidono da sole quale contratto sia corretto.
Questa guida confronta co.co.co. sportivo e lavoro autonomo con Partita IVA, con particolare attenzione al regime forfettario. Per il caso specifico dei contratti nelle palestre ANIF puoi leggere anche Contratto ANIF e Partita IVA.
Co.co.co. sportivo o Partita IVA: la differenza in breve
- Co.co.co. sportivo: rapporto coordinato e continuativo, con obblighi contributivi gestiti dal committente e regole specifiche della riforma dello sport.
- Partita IVA: attività autonoma organizzata dal professionista, che fattura i compensi e gestisce direttamente imposte e contributi.
- Entrambe: possono rientrare nel lavoro sportivo dilettantistico quando ricorrono i presupposti del D.Lgs. 36/2021.
- Soglia fiscale: i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non costituiscono base imponibile fino a 15.000 euro annui complessivi.
- Soglia previdenziale: per il lavoro sportivo in Gestione Separata opera una franchigia contributiva di 5.000 euro annui secondo le regole previste dalla riforma.
Cosa si intende per lavoro sportivo
Il riferimento è il D.Lgs. 36/2021. Il lavoratore sportivo può operare come subordinato, come autonomo oppure mediante collaborazione coordinata e continuativa, in funzione delle caratteristiche concrete del rapporto.
Quindi non esiste una regola secondo cui un istruttore, allenatore o preparatore debba essere sempre co.co.co. oppure sempre titolare di Partita IVA. Bisogna guardare alla sostanza: organizzazione del lavoro, continuità, coordinamento, autonomia, numero dei committenti, modalità di esecuzione e responsabilità.
Quando la co.co.co. sportiva è la forma tipica nel dilettantismo
L’articolo 28 del D.Lgs. 36/2021 prevede, nell’area del dilettantismo, una presunzione di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono congiuntamente determinate condizioni. Tra queste vi è il limite di 24 ore settimanali di prestazioni, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive, e il coordinamento tecnico-sportivo secondo i regolamenti dell’organismo sportivo competente.
Questa presunzione non significa che ogni rapporto entro 24 ore sia automaticamente corretto come co.co.co. sportiva. Restano da verificare il contenuto concreto della prestazione e gli altri elementi del rapporto. Allo stesso modo, superare le 24 ore non significa automaticamente che serva la Partita IVA: viene meno la presunzione e l’inquadramento va valutato in concreto.
Quando la Partita IVA è più coerente
La Partita IVA è normalmente più coerente quando il lavoratore organizza in autonomia la propria attività, decide tempi e modalità della prestazione, lavora per più clienti o strutture, sostiene un proprio rischio economico e offre servizi con carattere professionale e abituale.
Per esempio, un personal trainer che lavora con più palestre, segue clienti privati, vende programmi online e organizza autonomamente agenda e prezzi presenta un profilo diverso da chi presta attività coordinata stabilmente all’interno di una sola ASD o SSD.
Se l’attività è abituale, la Partita IVA non si evita semplicemente restando sotto 5.000 euro. Il falso mito della soglia è spiegato anche nella guida su quando è obbligatoria la Partita IVA.
Soglia di 15.000 euro: cosa significa davvero nel 2026
L’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. La Circolare Agenzia delle Entrate 7/E del 7 agosto 2026 ha chiarito che la franchigia guarda alla natura sportiva del compenso e non soltanto alla forma contrattuale.
Questo significa che i 15.000 euro non sono il limite per poter lavorare, né il limite per poter utilizzare la co.co.co. o la Partita IVA. Sono una franchigia fiscale complessiva sui compensi sportivi dilettantistici dell’anno.
Forfettario e lavoro sportivo: la novità del quadro LM 2026
Il Modello Redditi PF 2026 ha recepito in modo esplicito la franchigia del lavoro sportivo anche nel quadro LM. Nei righi LM22-LM27 è previsto un codice specifico nei casi particolari per distinguere i compensi sportivi soggetti alla disciplina dell’articolo 36.
Per il lavoratore sportivo titolare di Partita IVA in regime forfettario, la quota fino a 15.000 euro non concorre alla base imponibile fiscale; i compensi sportivi, però, continuano a rilevare integralmente per verificare il limite dei ricavi/compensi del regime. Questo è un punto essenziale: franchigia fiscale e limite di permanenza nel forfettario non sono la stessa cosa.
Per la compilazione generale puoi consultare la guida al quadro LM del regime forfettario.
Esempio: sportivo forfettario con 30.000 euro di compensi
Immaginiamo un lavoratore sportivo dilettantistico in Partita IVA forfettaria che percepisca 30.000 euro di compensi sportivi nell’anno. Ai fini del limite del regime, il riferimento resta l’intero ammontare di 30.000 euro. Ai fini della base fiscale, invece, occorre considerare la franchigia dei primi 15.000 euro e applicare il coefficiente di redditività alla quota fiscalmente rilevante secondo le istruzioni del modello.
La sequenza corretta è quindi diversa da quella di un professionista non sportivo che applichi semplicemente il coefficiente all’intero incasso. È proprio questa particolarità che rende utile distinguere nel quadro LM i compensi di lavoro sportivo.
Soglia INPS di 5.000 euro: non confonderla con i 15.000 fiscali
La franchigia previdenziale è diversa. L’INPS conferma che per il lavoro sportivo dilettantistico soggetto alla Gestione Separata l’obbligo contributivo scatta sulla parte di compensi che eccede 5.000 euro annui. Il riferimento aggiornato è la Circolare INPS 8/2026.
Quindi è possibile avere una situazione in cui una parte del compenso è ancora fiscalmente non imponibile perché si resta entro 15.000 euro, ma esiste già contribuzione previdenziale perché sono stati superati 5.000 euro. Le due soglie devono essere monitorate separatamente.
Contributi della co.co.co. sportiva nel 2026
Per le co.co.co. sportive del dilettantismo, l’INPS indica nel 2026 un’aliquota IVS del 25% per i collaboratori privi di altra previdenza obbligatoria, con le aliquote aggiuntive applicabili nei casi previsti. Fino al 31 dicembre 2027 la componente IVS beneficia inoltre della regola transitoria che riduce al 50% l’imponibile contributivo previsto dalla riforma.
L’onere contributivo della collaborazione viene ripartito tra committente e collaboratore secondo le regole della Gestione Separata e il versamento è effettuato dal committente. È quindi molto diverso dal caso del libero professionista che deve determinare e versare direttamente i propri contributi.
Contributi del lavoratore sportivo con Partita IVA
Anche il lavoratore autonomo sportivo del dilettantismo può essere iscritto alla Gestione Separata. L’INPS distingue questa posizione dal professionista ordinario: per il 2026 l’IVS è calcolata secondo le specifiche regole dell’articolo 35 del D.Lgs. 36/2021, compresa la franchigia di 5.000 euro e il regime transitorio dell’imponibile fino al 2027.
La Circolare INPS 62/2026 dedica una sezione specifica ai lavoratori autonomi sportivi e al Quadro RR. Se nello stesso anno esistono anche altri redditi soggetti alla Gestione Separata, il coordinamento contributivo deve tenere conto del massimale annuo e delle diverse sezioni del quadro RR.
Per il funzionamento generale della previdenza dei professionisti puoi leggere anche la guida alla Gestione Separata INPS.
Co.co.co. sportivo e Partita IVA insieme: si può?
Può accadere che la stessa persona abbia una co.co.co. sportiva con una ASD o SSD e una Partita IVA per attività autonome diverse o per altri clienti. La compatibilità non va però data per scontata: bisogna distinguere i redditi, verificare che l’attività fatturata sia realmente autonoma e coordinare correttamente le posizioni previdenziali.
È particolarmente delicato il caso in cui la co.co.co. e la Partita IVA riguardino lo stesso soggetto e attività molto simili. Separare artificialmente lo stesso rapporto tra cedolino e fattura può creare problemi di qualificazione lavoristica e fiscale.
Il dubbio dei 35.000 euro del lavoro dipendente: attenzione alle semplificazioni
Nel 2026 il regime forfettario prevede una causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente superiori a 35.000 euro. La co.co.co. ordinaria rientra tra i redditi assimilati, ma per i compensi sportivi dilettantistici opera anche la franchigia fiscale dei 15.000 euro.
Su come coordinare in ogni caso concreto la quota sportiva fiscalmente non imponibile con la soglia dei 35.000 euro non va data una risposta automatica: nelle situazioni vicine al limite è prudente verificare il dato dichiarato e la natura fiscale delle somme, soprattutto quando esistono contemporaneamente stipendio, co.co.co. sportiva e Partita IVA. Per la regola generale puoi consultare il limite di 35.000 euro nel forfettario.
Co.co.co. sportivo o Partita IVA: quale conviene?
La convenienza non si decide soltanto confrontando l’aliquota fiscale. La co.co.co. riduce gli adempimenti del lavoratore e attribuisce al committente la gestione di diversi obblighi contributivi. La Partita IVA offre maggiore autonomia organizzativa e permette di lavorare con più clienti, ma comporta fatturazione, dichiarazione, contributi e gestione fiscale diretta.
- Co.co.co.: più adatta a un rapporto coordinato e continuativo inserito nell’organizzazione sportiva.
- Partita IVA: più coerente con un’attività professionale abituale e realmente autonoma verso uno o più committenti.
- Non scegliere in base alla sola soglia: 5.000 e 15.000 euro non trasformano la natura del rapporto.
Esempio pratico: istruttore che lavora per una sola ASD
Un istruttore svolge attività continuativa per una sola ASD, con turni coordinati, programmazione tecnica definita e presenza settimanale stabile. In un caso del genere la co.co.co. sportiva può essere la forma coerente quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.
Esempio pratico: personal trainer con più clienti
Un personal trainer lavora in tre palestre, segue clienti privati, stabilisce autonomamente compensi e orari e vende programmi online. Qui la Partita IVA può essere più coerente con l’organizzazione dell’attività. Per il caso specifico trovi anche la guida alla Partita IVA del personal trainer.
Esempio pratico: chinesiologo e lavoro sportivo
Un chinesiologo può svolgere attività professionale e, separatamente, prestazioni qualificabili come lavoro sportivo in un ente dilettantistico. In questi casi è fondamentale distinguere l’attività professionale ordinaria dal lavoro sportivo, perché possono cambiare ATECO, trattamento fiscale e contributivo. Vedi anche Partita IVA chinesiologo.
Checklist prima di scegliere tra co.co.co. e Partita IVA
- verifica se la prestazione rientra realmente nel lavoro sportivo disciplinato dal D.Lgs. 36/2021;
- controlla il grado di autonomia effettiva;
- verifica durata settimanale e coordinamento tecnico-sportivo;
- ricostruisci i compensi sportivi complessivi dell’anno per la franchigia fiscale di 15.000 euro;
- controlla il superamento della franchigia previdenziale di 5.000 euro;
- se scegli la Partita IVA, verifica requisiti e limiti del regime forfettario;
- se hai anche altri redditi, controlla l’interazione con Gestione Separata e soglia dei 35.000 euro;
- non dividere artificialmente lo stesso rapporto tra co.co.co. e fattura;
- conserva contratti, fatture, CU, autocertificazioni e documentazione dei compensi.
Fonti ufficiali 2026
- D.Lgs. 36/2021 – lavoro sportivo;
- INPS, Circolare 8/2026;
- INPS, Circolare 62/2026;
- Agenzia delle Entrate, Circolare 7/E del 7 agosto 2026.
Domande frequenti
Sì, può essere possibile, ma i due rapporti devono avere una qualificazione coerente e vanno distinti correttamente sotto il profilo fiscale, contrattuale e previdenziale.
No. I 5.000 euro sono una franchigia previdenziale prevista per il lavoro sportivo in Gestione Separata, non una soglia generale che decide se l’attività è abituale o se serve Partita IVA.
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fiscale fino a 15.000 euro annui complessivi. La soglia non decide la forma contrattuale.
Sì, se possiede i requisiti del regime. Nel Modello Redditi PF 2026 il quadro LM recepisce espressamente la franchigia fiscale del lavoro sportivo dilettantistico.
No. Il limite delle 24 ore, insieme alle altre condizioni previste dall’articolo 28 del D.Lgs. 36/2021, opera nella presunzione prevista per il lavoro sportivo dilettantistico. L’inquadramento va comunque verificato sul rapporto concreto.
Sì. La franchigia riguarda la base imponibile fiscale dei compensi sportivi; i compensi rilevano comunque per verificare il limite di ricavi o compensi del regime forfettario.
Il committente gestisce il versamento alla Gestione Separata secondo le regole previste, con ripartizione dell’onere contributivo tra committente e collaboratore.
Dipende prima di tutto dalla natura reale del rapporto. La convenienza fiscale viene dopo: la co.co.co. è coerente con un rapporto coordinato, la Partita IVA con un’attività realmente autonoma e abituale.
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