Limite 35.000 euro lavoro dipendente nel forfettario: quale anno conta?
Domanda di Alfredo da Siena: «Il limite di 35.000 euro da lavoro dipendente vale per l'anno in corso o per l'anno precedente?»
Nel 2026 si guarda al reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nel 2025. La causa ostativa del regime forfettario prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 190/2014 prende infatti come riferimento l'anno precedente. Per il solo 2026 la soglia è stata confermata a 35.000 euro: quindi, in linea generale, chi nel 2025 ha superato 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente o assimilati non può applicare il forfettario nel 2026, salvo i casi in cui la cessazione del rapporto rende irrilevante la verifica.
Nel 2026 quale anno devi controllare?
| Anno in cui vuoi applicare il forfettario | Reddito da controllare | Soglia |
|---|---|---|
| 2025 | Redditi di lavoro dipendente/assimilati percepiti nel 2024 | 35.000 € |
| 2026 | Redditi di lavoro dipendente/assimilati percepiti nel 2025 | 35.000 € |
| 2027 | Redditi percepiti nel 2026 | Da verificare sulla normativa vigente per il 2027 |
La regola temporale è quindi semplice: anno N = controllo dei redditi dell'anno N-1. L'errore più comune è guardare allo stipendio che si sta percependo nello stesso anno in cui si vuole applicare il regime.
Perché nel 2026 la soglia è 35.000 euro?
La disciplina ordinaria della legge 190/2014 contiene la soglia di 30.000 euro. La legge 207/2024 l'aveva innalzata a 35.000 euro per il 2025 e la modifica successiva l'ha estesa anche al 2026. Il testo vigente di Normattiva riporta oggi espressamente che per gli anni 2025 e 2026 il limite della lettera d-ter è elevato a 35.000 euro.
I 35.000 euro sono lordi o netti?
Il riferimento non è allo stipendio netto accreditato sul conto corrente e neppure, in senso tecnico, alla semplice RAL indicata nel contratto. Va considerato il reddito fiscale di lavoro dipendente e assimilato rilevante ai fini degli articoli 49 e 50 del TUIR e certificato nella dichiarazione/CU.
Per questo, se sei vicino alla soglia, è più sicuro verificare il reddito imponibile fiscale effettivamente risultante dai documenti dell'anno precedente e non fare un confronto approssimativo con dodici buste paga nette.
Quali redditi rientrano nella soglia?
La norma richiama i redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati. Rientrano quindi, a seconda del caso concreto, stipendi, pensioni e altri redditi classificati fiscalmente negli articoli 49 e 50 del TUIR. Non vanno invece sommati automaticamente redditi di natura diversa solo perché fanno parte del reddito complessivo personale.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito, con riferimento alla stessa causa ostativa, che gli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione separata non entrano nel calcolo della soglia ordinaria. Il chiarimento è riepilogato da FiscoOggi.
Cosa succede se nel 2025 hai guadagnato più di 35.000 euro?
Se nel 2025 hai percepito più di 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente o assimilati e il rapporto continua, la causa ostativa opera per il 2026. In pratica non puoi applicare il regime forfettario nel 2026, anche se prevedi che lo stipendio del 2026 sarà più basso.
Esempio: reddito da lavoro dipendente 2025 pari a 38.500 euro, contratto ancora attivo nel 2026. Anche se nel 2026 passi a part-time e prevedi 24.000 euro, per l'accesso al forfettario 2026 il dato rilevante resta quello del 2025.
Se il rapporto di lavoro è cessato, la soglia può diventare irrilevante
La lettera d-ter della legge 190/2014 stabilisce che la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Questo significa che un reddito superiore a 35.000 euro non blocca automaticamente il forfettario quando ricorrono davvero le condizioni della cessazione.
La regola richiede però attenzione. Se nello stesso anno esistono altri rapporti di lavoro o redditi assimilati, per esempio una pensione, non è corretto fermarsi alla frase “mi sono dimesso, quindi il limite non conta”. Va verificata la situazione complessiva e la prassi dell'Agenzia applicabile al caso concreto.
Dimissioni volontarie ed ex datore: sono due regole diverse
Il vecchio testo di questa pagina mescolava due cause ostative. La soglia dei 35.000 euro riguarda il reddito di lavoro dipendente o assimilato dell'anno precedente. La regola dell'ex datore di lavoro, invece, è distinta: può diventare problematica quando l'attività in Partita IVA è svolta prevalentemente verso il datore attuale o verso un datore dei due periodi d'imposta precedenti.
Quindi dimettersi volontariamente non crea da solo un divieto di accesso al forfettario. Bisogna verificare separatamente sia la soglia reddituale sia l'eventuale prevalenza delle fatture verso l'ex datore. Su questo secondo tema trovi la guida dedicata al forfettario ed ex datore di lavoro.
Esempi pratici per il 2026
| Situazione 2025 | Forfettario 2026 |
|---|---|
| Reddito dipendente 28.000 €, rapporto ancora attivo | Soglia rispettata |
| Reddito dipendente 35.000 € esatti, rapporto attivo | Soglia rispettata: la norma esclude chi eccede il limite |
| Reddito dipendente 35.001 €, rapporto attivo | Causa ostativa |
| Reddito dipendente 42.000 €, rapporto cessato nel 2025 e nessun'altra situazione rilevante | La soglia può essere irrilevante per effetto della cessazione |
| Reddito dipendente 40.000 €, ma nel 2026 si prevede stipendio 20.000 € | Se il rapporto continua, conta comunque il reddito 2025 |
La soglia di 35.000 euro è la stessa del limite di 85.000 euro?
No. Sono due test completamente diversi. I 35.000 euro riguardano il reddito di lavoro dipendente o assimilato dell'anno precedente. Gli 85.000 euro riguardano invece i ricavi o compensi della tua attività con Partita IVA. Per una verifica completa puoi consultare la guida ai limiti del regime forfettario 2026.
Cosa controllare prima di applicare il forfettario nel 2026
- reddito fiscale da lavoro dipendente e assimilato percepito nel 2025;
- eventuali pensioni o altri redditi assimilati;
- eventuali emolumenti a tassazione separata da non confondere con il reddito ordinario;
- data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro;
- presenza di altri rapporti di lavoro nello stesso periodo;
- eventuale prevalenza delle fatture verso datore o ex datore;
- rispetto degli altri requisiti e cause ostative del regime forfettario.
Domande frequenti
Devi guardare il reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nel 2025. La causa ostativa prende a riferimento l'anno precedente.
Sì, per il 2026 la causa ostativa riguarda chi eccede 35.000 euro. A 35.000 euro esatti la soglia non è superata, fermo il rispetto degli altri requisiti.
La cessazione del rapporto può rendere irrilevante la verifica della soglia, ma vanno controllati eventuali altri rapporti, pensioni o redditi assimilati e, separatamente, la regola sulle fatture verso l'ex datore.
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