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Regime Forfettario

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Partita IVA personal trainer: ATECO 85.51.09, INPS e forfettario

Aprire la Partita IVA come personal trainer nel 2026 significa partire dal codice ATECO corretto, 85.51.09 – Formazione sportiva e ricreativa n.c.a., ma soprattutto capire in quale contesto viene svolto il lavoro. Un personal trainer che fattura direttamente allenamenti e programmi ai propri clienti non va trattato automaticamente nello stesso modo di un lavoratore sportivo autonomo che opera nell’area del dilettantismo per ASD, SSD o altri soggetti dell’ordinamento sportivo.

La distinzione incide in particolare sui contributi INPS. Per il professionista ordinario si applicano le regole della Gestione Separata; per il lavoratore sportivo autonomo dilettantistico esistono invece la franchigia contributiva di 5.000 euro e, fino al 2027, una disciplina transitoria specifica.

Personal trainer: quadro rapido 2026

  • ATECO: 85.51.09 – Formazione sportiva e ricreativa n.c.a.
  • Coefficiente forfettario: 78%.
  • Inquadramento tipico: libero professionista se vende direttamente prestazioni di allenamento e formazione sportiva.
  • Camera di Commercio: normalmente no per la sola attività professionale individuale.
  • Previdenza ordinaria: Gestione Separata INPS.
  • Sport dilettantistico: regole previdenziali speciali quando la prestazione rientra effettivamente nel lavoro sportivo disciplinato dal D.Lgs. 36/2021.
  • Albo: non esiste un albo nazionale obbligatorio denominato “personal trainer”.

Codice ATECO personal trainer 85.51.09

ATECO 2025 include espressamente l’attività di personal trainer nel codice 85.51.09. Nella stessa voce rientrano corsi di ginnastica, nuoto, sci, arti marziali, yoga e le attività di istruttori, insegnanti e allenatori sportivi, anche con finalità agonistiche.

Questo rende superate le vecchie indicazioni che usavano il generico 85.51.00. Per la classificazione attuale puoi consultare anche il nostro approfondimento sul codice ATECO personal trainer.

Il codice 85.51.09 identifica il servizio professionale dell’istruttore. Se invece il soggetto gestisce direttamente una palestra, un centro fitness o una struttura che vende accesso a spazi e attrezzature, va valutata la classe 93.13 e l’inquadramento diventa diverso.

Personal trainer, palestra e studio fitness: non sono la stessa attività

Un professionista può lavorare presso palestre di terzi, a domicilio, all’aperto o online senza trasformarsi per questo in gestore di un centro fitness. Il criterio è ciò che offre al cliente: se vende la propria prestazione personale di allenamento e formazione, il 85.51.09 è coerente; se organizza una struttura con locali, attrezzature, accessi e servizi di fitness, occorre classificare l’attività della struttura.

La distinzione conta anche per Camera di Commercio, previdenza, sicurezza dei locali e autorizzazioni. Non va quindi scelto il codice partendo dal luogo in cui si svolge una sessione, ma dal modello economico effettivo.

Serve una laurea o un’abilitazione per fare il personal trainer?

Il titolo “personal trainer” non corrisponde a una professione sanitaria ordinistica e non esiste un albo nazionale specifico. Questo non significa però che qualsiasi attività possa essere svolta senza limiti. Quando il lavoro avviene all’interno dell’ordinamento sportivo possono rilevare qualifiche, tesseramenti e regole dell’organismo sportivo competente; inoltre norme regionali possono disciplinare responsabili tecnici e attività delle strutture sportive.

Un personal trainer non può utilizzare il proprio inquadramento per svolgere attività riservate ad altre professioni. Riabilitazione sanitaria, diagnosi, terapia e prescrizione dietetica richiedono i titoli professionali previsti dalla normativa. Anche il chinesiologo ha oggi una classificazione ATECO distinta quando esercita la propria professione specifica.

Come aprire la Partita IVA da personal trainer

Per il personal trainer che opera come libero professionista l’apertura avviene normalmente con il modello AA9/12 dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice 85.51.09 e il regime fiscale scelto. Non è normalmente necessaria l’iscrizione al Registro Imprese quando l’attività consiste esclusivamente nella prestazione professionale personale.

Se al servizio vengono affiancati vendita abituale di prodotti, gestione di una palestra, noleggio di attrezzature o altre attività d’impresa, bisogna verificare codici aggiuntivi e relativi adempimenti.

Gestione Separata INPS per il personal trainer professionista

Il personal trainer professionista senza una cassa previdenziale autonoma è normalmente iscritto alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota complessiva per il libero professionista non assicurato presso altra forma pensionistica obbligatoria è 26,07%. Per pensionati o soggetti già assicurati presso altra forma obbligatoria l’aliquota è normalmente del 24%.

Questa gestione non prevede il minimale fisso tipico di Artigiani e Commercianti: il contributo è collegato al reddito professionale imponibile.

Personal trainer come lavoratore sportivo autonomo: cosa cambia

La Riforma dello Sport ha introdotto una disciplina previdenziale specifica per i lavoratori sportivi autonomi dell’area del dilettantismo. Non basta però lavorare come personal trainer perché questa disciplina si applichi: la prestazione deve rientrare effettivamente nel lavoro sportivo previsto dal D.Lgs. 36/2021 e nel rapporto con un soggetto dell’ordinamento sportivo.

Nel 2026, per questi lavoratori autonomi, la contribuzione pensionistica alla Gestione Separata scatta sulla parte di compensi che supera la franchigia annua di 5.000 euro. Per chi non è assicurato presso altra previdenza obbligatoria l’aliquota IVS è del 25% e la contribuzione aggiuntiva è dell’1,07%. Fino al 31 dicembre 2027 la componente IVS è calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo eccedente la franchigia, mentre la contribuzione aggiuntiva segue le regole specifiche previste dalla disciplina transitoria.

Per questo una vecchia regola del tipo “ogni personal trainer paga sempre il 26,07% sull’intero reddito” è troppo semplicistica. Prima si deve capire se siamo davanti al normale professionista o a lavoro sportivo autonomo dilettantistico.

Regime forfettario personal trainer: coefficiente 78%

Con ATECO 85.51.09 il coefficiente di redditività è del 78%. Nel regime forfettario il reddito lordo fiscale è quindi pari al 78% dei compensi incassati. Sul reddito si determinano i contributi dovuti secondo il corretto inquadramento previdenziale; i contributi previdenziali obbligatori versati e deducibili riducono poi la base dell’imposta sostitutiva.

L’accesso richiede il rispetto dei requisiti del regime forfettario. Il limite generale è 85.000 euro di ricavi o compensi; l’imposta è del 15% oppure del 5% per le nuove attività che soddisfano le condizioni previste.

Esempio ordinario con 30.000 euro di compensi

Consideriamo un personal trainer che fattura direttamente a clienti privati e non rientra nella disciplina speciale del lavoro sportivo dilettantistico. Con 30.000 euro di compensi, il 78% produce un reddito forfettario lordo di 23.400 euro.

Con aliquota Gestione Separata del 26,07%, i contributi sono circa 6.100 euro. Dopo la deduzione dei contributi, la base dell’imposta sostitutiva è circa 17.300 euro. L’imposta è quindi circa 2.595 euro al 15% o circa 865 euro al 5%.

Questo esempio non va copiato sul lavoratore sportivo autonomo dilettantistico, perché franchigia e disciplina contributiva transitoria cambiano il calcolo.

Personal trainer dipendente e Partita IVA

È possibile affiancare la Partita IVA a un lavoro dipendente, ma per il forfettario va verificato il limite dei redditi di lavoro dipendente dell’anno precedente e la causa ostativa relativa all’attività svolta prevalentemente verso l’attuale o un recente datore di lavoro.

Sotto il profilo previdenziale, la presenza di un’altra copertura obbligatoria può portare all’aliquota Gestione Separata del 24% nel caso del professionista ordinario. Va comunque verificata la situazione personale e la natura dei diversi rapporti.

Fatture, rivalsa INPS e clienti

Il personal trainer in forfettario emette fattura elettronica per le prestazioni. Non applica l’IVA ordinaria e inserisce le indicazioni richieste dal regime. Il professionista iscritto alla Gestione Separata può addebitare facoltativamente la rivalsa INPS del 4%; la rivalsa concorre al compenso e non sostituisce il contributo previdenziale dovuto.

Quando si lavora per palestre, società o associazioni sportive è importante qualificare correttamente il rapporto prima di fatturare, perché un compenso professionale ordinario e un compenso di lavoro sportivo possono seguire discipline diverse.

Allenamenti online e attività accessorie

Sessioni in videochiamata, programmazione degli allenamenti e monitoraggio a distanza restano attività di personal training se il contenuto è sportivo e formativo. Il mezzo digitale non cambia da solo il codice ATECO.

Vendita abituale di integratori, abbigliamento o attrezzatura è invece attività commerciale e richiede una verifica separata. Lo stesso vale se il personal trainer apre e gestisce un proprio centro fitness: in quel caso non si può continuare a ragionare come se esistesse soltanto il codice professionale 85.51.09.

Errori da evitare

  • usare ancora il vecchio 85.51.00 invece del codice ATECO 2025 85.51.09;
  • confondere il personal trainer con la gestione di una palestra o centro fitness;
  • affermare che esiste un albo nazionale obbligatorio del personal trainer;
  • applicare sempre la stessa contribuzione senza distinguere il lavoro sportivo dilettantistico;
  • calcolare l’imposta sostitutiva prima della deduzione dei contributi obbligatori;
  • svolgere attività sanitarie o nutrizionali riservate senza il relativo titolo professionale.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO del personal trainer nel 2026?

ATECO 2025 include espressamente l’attività di personal trainer nel codice 85.51.09 – Formazione sportiva e ricreativa n.c.a.

Qual è il coefficiente forfettario del personal trainer?

Con il codice 85.51.09 il coefficiente di redditività è del 78%.

Il personal trainer paga sempre il 26,07% di Gestione Separata?

No. Il 26,07% è l’aliquota 2026 del libero professionista ordinario senza altra previdenza obbligatoria. Se la prestazione rientra nel lavoro sportivo autonomo dell’area dilettantistica si applicano franchigia di 5.000 euro e regole specifiche.

Serve un albo per lavorare come personal trainer?

Non esiste un albo nazionale obbligatorio denominato personal trainer. Restano però da rispettare le regole sportive, regionali e i limiti delle professioni sanitarie eventualmente coinvolte.

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