Sei un personal trainer, lavori in un centro fitness o intendi metterti in proprio? Vorresti aprire una partita Iva ed accedere al regime forfettario?
Nell’articolo di oggi vediamo come aprire partita iva personal trainer soffermandoci soprattutto sugli aspetti fiscali più importanti per l’anno 2020.
Vediamo insieme come cominciare l’attività rispettando le regole vigenti e come risparmiare sulle tasse da versare.
Sei curioso di capire meglio le opportunità che offre il regime forfettario? Siamo perfettamente in linea con te perché l’applicazione del regime forfettario, se possibile, rappresenta una bella opportunità. Puoi difatti risparmiare sulle imposte da versare e semplificare la gestione della tua attività.
Fatta questa doverosa premessa, non ci resta che augurarti una buona lettura di questa pagina.
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Come cominciare l’attività
Ti ricordiamo che per svolgere un lavoro come il personal trainer non è necessaria l’iscrizione ad uno specifico albo professionale.
Per svolgere questa attività sarà quindi sufficiente aprire la partita Iva.
Sotto l’aspetto previdenziale è importante sapere che gli istruttori sportivi autonomi con partita Iva non devono essere iscritti all’Enpals.
Questo, riguarda solamente gli istruttori inquadrati come dipendenti.
In assenza di cassa previdenziale ad hoc gli autonomi con partita Iva devono iscriversi all’INPS nella Gestione separata.
Il codice Ateco del personal trainer
Ogni attività economica ha un suo codice alfanumerico di identificazione per l’amministrazione finanziaria.
Questo codice, denominato codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una ben precisa attività economica.
Le lettere individuano il macro-settore economico.
I numeri, da due a sei cifre, rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.
Il codice ATECO relativo a questo tipo di attività è P ossia Altri servizi di istruzione, 85.51.00, ossia Corsi sportivi e ricreativi.
Fino al 31/12/2018 era importante non superare il limite di 30.000 €, per accedere e rimanere in regime forfettario.
Dal primo gennaio del 2019, questo limite è stato innalzato a 65.000€ e confermato anche per l’anno 2020.
Calcolo dell’imposta da pagare
In regime forfettario, è molto semplice calcolare l’imposta sostitutiva perché non dipende dalla fatturazione passiva.
Si ha capito bene, nel regime forfettario, le fatture inerenti i costi della tua professione non servono a nulla perché non verranno detratte.
I costi, vengono calcolati in modo forfettario a seconda dell’attività svolta.
La tabella ministeriale disciplina per un personal trainer una redditività del 67% rispetto ai ricavi conseguiti.
Ad esempio, se nel corso del periodo d’imposta 2019 ha ricevuto compensi per 10.000 euro, la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva sarà pari a 6.700 €.
Come vedi, la base imponibile è stata definita, applicando una percentuale ai tuoi compensi senza richiedere una dimostrazione analitica dei costi.
In effetti tale metodologia è tutti gli effetti una determinazione “a forfait” della base imponibile.
Veniamo all’imposta da versare, quella che comunemente si definiscono le tasse da pagare.
Sul reddito determinato forfettariamente, si applica l’imposta sostitutiva pari al 15%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nonché dell’IRAP.
L’imposta sostitutiva deve essere versata tramite mod. F24 nei termini previsti per il versamento dell’acconto e del saldo Irpef utilizzando i seguenti codici tributo:
- 1790 per la prima rata di acconto;
- 1791 per la seconda rata di acconto
- 1792 per il saldo
Per le eventuali attività start-up è prevista una riduzione dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività.
Per poter usufruire dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- il personal trainer non ha esercitato, nei 3 anni precedenti un’attività d’impresa o lavoro autonomo;
- l’attività di personal trainer non costituisce mera prosecuzione di attività precedente.
Ricapitolando, il regime forfettario è il regime naturale per tutto le partite Iva a condizione che non vengano superati i 65.000 €.
I requisiti per accedere al forfettario
Come per tutti i contribuenti del forfettario, anche per i personal trainer, è necessario verificare che non ci siano cause di esclusione dal regime.
Non è infatti possibile avvalersi del regime forfettario nei seguenti casi:
- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni, ovvero di società a responsabilità limitata.
- esercenti attività d’impresa, arti o professioni che al contempo percepiscono un reddito da lavoro dipendente o assimilato, dall’importo annuale superiore ai 30.000€. Il limite da prendere di riferimento è quello riportato sulla Certificazione Unica. La verifica di tale soglia e’ irrilevante se il rapporto di lavoro e’ cessato.
I limiti del forfettario
CI sono anche dei limiti ben precisi per restare in regime forfettario nel caso l’attività sia già avviata.
Vediamoli insieme per il personal trainer:
- non aver percepito al 31/12 dell’anno precedente, ricavi superiori a 65.000€;
- non aver usufruito di altri regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito
- essere residente in Italia oppure produrre in ogni caso in Italia almeno il 75% del reddito;
- non cedere fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- non partecipare a società di persone/associazioni professionali/Srl trasparenti contemporaneamente all’esercizio dell’attività;
- non avere partecipazioni di controllo in Srl la cui attività sia riconducibile direttamente o indirettamente all’attività svolta con partita Iva individuale;
- il fatturato non deve essere prodotto prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due anni d’imposta precedenti.
- non aver sostenuto al 31/12 dell’anno precedente spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50
Le semplificazione del regime forfettario
Se puoi adottare il regime forfettario potrai emettere le fatture ed essere esonerato dal versamento dell’Iva. Le fatture emesse dal personal trainer in regime forfettario quindi non devono recare l’addebito di Iva. Altri esoneri consentiti in adozione del regime forfetario, registrazione delle fatture emesse e corrispettivi nei libri Iva, registrazione delle fatture di acquisti nei libri Iva, dichiarazione e comunicazione annuale Iva. Inoltre non è necessaria la comunicazione liquidazione trimestrale Iva ex d.lgs. 193/2016, la tenuta dello spesometro e la comunicazione black-list.
Abbiamo visto come aprire partita iva personal trainer, se desideri approfondire l’argomento ti consigliamo di leggere la nostra guida al regime forfettario ed il calcolo tasse nel regime forfettario. Se invece vuoi maggiori informazioni sul nostro abbonamento Gestione Forfettario, o vuoi aprire partita Iva come Personal Trainer contattaci per una call telefonica gratuita dove ti spieghiamo tutto quello che devi sapere.
Un saluto dal Team di regimeforfettario.it
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Salve, vorrei sapere se, per un istruttore sportivo in generale, il codice ATECO più appropriato NON sia 93.19.99 (altre attività sportive non classificabili altrimenti), con redditività in questo caso al 67%, bensì 85.51.00 (Corsi sportivi e ricreativi), quindi redditività al 78%.
Buonasera Fiorenzo, a nostro avviso il codice Ateco adatto all’attività degli istruttori sportivi è l’ 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi, con redditività del 78%.
Cordiali saluti
Salve, vorrei fare una domanda. Il codice Ateco per l’attività di personal trainer con regime forfettario è 93.19.99 . Questo codice è sufficiente nel caso in cui oltre alle consulenze dal vivo vendo anche un servizio di consulenze online? O bisogna aggiungere un altro codice?
Grazie per la disponibilità
Sam
Buongiorno Sam, dipende dalle modalità con cui vengono erogate le consulenze.
In linea generale entrambe le strade potrebbero essere corrette.
Cordiali saluti
Salve, sono un istruttore di karate ma faccio anche attività di personal trainer: ad agosto dello scorso anno ho aperto partita Iva con codice attività principale 855100 ed ho inserito anche il codice ATECO secondario 931999. In fase di dichiarazione annuale dei redditi è giusto quindi separare le due attività applicando al reddito di ognuna il proprio coefficiente di redditività?
Grazie cordiali saluti Paola
Buongiorno Paola, si, confermiamo che separare gli introiti delle due attività tassandoli separatamente con il loro rispettivo coefficiente, è il comportamento corretto. Attenzione però al limite di ricavi, il limite di 65.000€ dovrà intendersi per la somma degli incassi tra le due attività.
Cordiali saluti
Salve, essendo un istruttore di fitness e prossimo ad aprire la partita Iva ai minimi forfettari, rientro nell’esclusione avendo una ASD sempre in tema di fitness? grazie
Buonasera, se sei presidente di una ASD non ti è preclusa l’apertura della partita Iva in regime forfettario.
Cordiali saluti