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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

SNC e regime forfettario: può usarlo la società? E cosa cambia per i soci

Una SNC non può applicare direttamente il regime forfettario. Il regime è riservato alle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale. Una società in nome collettivo resta quindi fuori dal forfettario anche se ha pochi ricavi, pochi soci o svolge un’attività di dimensioni ridotte.

La questione diventa diversa quando a voler utilizzare il forfettario è uno dei soci della SNC con una propria Partita IVA individuale. In questo caso non bisogna chiedersi se la società possa essere forfettaria, ma se la partecipazione nella società di persone costituisca una causa ostativa per il socio.

SNC e regime forfettario: risposta rapida

  • la SNC non può adottare il regime forfettario;
  • il forfettario riguarda persone fisiche che operano individualmente;
  • il fatturato della SNC non diventa “forfettario” perché i soci hanno redditi bassi;
  • un socio di SNC deve verificare una causa ostativa specifica se vuole usare il forfettario con una propria attività individuale;
  • la partecipazione in una società di persone è diversa dalla partecipazione in una SRL;
  • prima di aprire o mantenere una Partita IVA forfettaria bisogna controllare la situazione societaria nell’anno di applicazione del regime.

Perché una SNC non può essere forfettaria

La disciplina del regime forfettario individua come destinatari le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La SNC, invece, è una società di persone con una propria posizione fiscale e contabile.

Questo significa che la società non può scegliere l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% prevista per il contribuente individuale. La tassazione della SNC e dei suoi soci segue le regole proprie delle società di persone.

Come viene tassato il reddito di una SNC

Nelle società di persone il reddito prodotto dalla società viene attribuito ai soci secondo il principio di trasparenza, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva distribuzione materiale di quelle somme.

La SNC determina quindi il proprio reddito secondo le regole applicabili all’impresa e quel reddito viene poi imputato fiscalmente ai soci. È un meccanismo completamente diverso dal coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario individuale.

Socio di SNC con propria Partita IVA: il problema è la causa ostativa

Se sei socio di una SNC e contemporaneamente eserciti un’attività individuale, la partecipazione nella società di persone è uno dei controlli fondamentali da fare prima di applicare il forfettario.

La normativa esclude dal regime le persone fisiche che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari nelle condizioni previste dalla disciplina. Per la SNC il punto non è quindi quanto possiedi, ma la presenza della partecipazione rilevante nel periodo considerato.

La percentuale posseduta nella SNC cambia la regola?

Per le società di persone non funziona come per le SRL. Non si applica il test del “controllo” tipico delle società a responsabilità limitata collegato anche alla riconducibilità delle attività.

Anche una partecipazione minoritaria in una SNC può quindi assumere rilievo come causa ostativa. Non bisogna ragionare con soglie come 25%, 50% o maggioranza dei voti, che appartengono ad altre valutazioni societarie.

SNC e SRL: perché non vanno confuse

La disciplina forfettaria distingue nettamente le società di persone dalle SRL. Per una SNC o una SAS la partecipazione è direttamente rilevante ai fini della causa ostativa; per le SRL il controllo richiede invece una verifica diversa, che considera anche il controllo diretto o indiretto e la riconducibilità dell’attività.

Per questo non è corretto applicare automaticamente alla SNC le stesse regole utilizzate per un socio di SRL.

Se esco dalla SNC posso usare il forfettario?

La risposta dipende dal momento in cui cessa effettivamente la partecipazione e dall’anno in cui vuoi applicare il regime. Occorre verificare che la causa ostativa non sia presente nel periodo rilevante secondo le regole previste per il forfettario.

Non basta quindi una decisione informale tra soci: devono essere completati gli atti necessari e la variazione deve risultare correttamente registrata.

Se la SNC è inattiva cambia qualcosa?

Il fatto che la società abbia poco fatturato o sia temporaneamente inattiva non consente automaticamente di ignorare la partecipazione. Bisogna verificare l’esistenza giuridica della società, la posizione del socio e l’effettiva cessazione dell’eventuale causa ostativa.

Una società ancora esistente non va confusa con una società cancellata o con una partecipazione effettivamente cessata.

Esempio 1: SNC attiva e nuova attività individuale

Mario possiede una quota di una SNC commerciale e vuole aprire una propria Partita IVA come consulente. Anche se la nuova attività è completamente diversa da quella della società, la partecipazione nella SNC deve essere verificata come causa ostativa al forfettario.

La diversità delle attività non elimina di per sé il problema, perché la regola delle società di persone è diversa da quella prevista per alcune partecipazioni in SRL.

Esempio 2: uscita dalla SNC prima di iniziare l’attività individuale

Laura esce realmente dalla SNC e successivamente avvia un’attività professionale individuale. In questo caso occorre controllare la data effettiva di cessazione della partecipazione e verificare tutti gli altri requisiti del regime forfettario.

L’uscita dalla società può rimuovere la specifica causa ostativa, ma non sostituisce il controllo sugli altri limiti: ricavi o compensi, lavoro dipendente, rapporti con ex datori di lavoro e ulteriori cause di esclusione.

Esempio 3: la SNC vuole “trasformarsi” in forfettaria

Una SNC non può semplicemente cambiare regime contabile e diventare forfettaria. Per arrivare a una situazione individuale servirebbe una vera operazione societaria o la cessazione della società, con valutazioni civilistiche, fiscali e previdenziali che vanno analizzate separatamente.

Chiudere una società e proseguire individualmente può generare conseguenze su beni, rimanenze, IVA, contratti, dipendenti, autorizzazioni e posizione INPS. Non è quindi una scelta da valutare soltanto sulla base dell’aliquota del forfettario.

Posso fatturare alla mia ex SNC dopo essere uscito?

È possibile che, dopo l’uscita, l’ex socio inizi un’attività individuale e abbia rapporti economici con la società. Ma bisogna verificare la natura reale del rapporto e tutte le altre cause ostative del regime, evitando costruzioni puramente formali.

Cosa controllare prima di uscire da una SNC per aprire in forfettario

  • data effettiva di cessazione della partecipazione;
  • atto societario e aggiornamento al Registro Imprese;
  • eventuali crediti o debiti del socio verso la società;
  • beni o attività che passano dalla SNC alla persona fisica;
  • eventuali rimanenze o cespiti;
  • posizione INPS del socio;
  • rapporti con clienti della società;
  • eventuali rapporti di lavoro dipendente;
  • requisiti generali del regime forfettario.

SNC e limite degli 85.000 euro: non è questo il punto

Il limite di ricavi o compensi del regime forfettario riguarda l’attività individuale della persona fisica che applica il regime. Non trasforma una SNC in soggetto ammesso al forfettario.

Anche una SNC con ricavi molto inferiori a 85.000 euro resta una società di persone e non può applicare il regime forfettario direttamente.

La SNC può usare la contabilità semplificata?

In presenza dei requisiti previsti, una SNC può adottare la contabilità semplificata. Questo però non significa essere in regime forfettario: sono sistemi diversi per determinazione del reddito, IVA e adempimenti.

Per approfondire puoi leggere la guida sulla contabilità semplificata.

Se sono socio di SNC ma non lavoro nella società

La sola circostanza di non prestare attività lavorativa quotidiana nella SNC non rende automaticamente irrilevante la partecipazione. Ai fini del forfettario conta la partecipazione societaria prevista dalla causa ostativa, non soltanto il fatto di lavorare materialmente nell’impresa.

Se la SNC viene trasformata in SRL

La trasformazione cambia la forma societaria e quindi anche il tipo di verifica da fare. Non significa però che il socio possa automaticamente entrare nel forfettario: con una SRL diventano rilevanti i criteri di controllo e di attività riconducibile previsti dalla disciplina specifica.

Errori da evitare

  • pensare che una SNC sotto 85.000 euro possa essere forfettaria;
  • confondere contabilità semplificata e regime forfettario;
  • applicare alla SNC le regole previste per le SRL;
  • guardare soltanto alla percentuale posseduta nella società;
  • considerare irrilevante una SNC solo perché inattiva;
  • aprire la Partita IVA individuale senza verificare la data effettiva di uscita dalla società;
  • valutare la chiusura della SNC soltanto per ottenere il 5% o il 15%.

Approfondimenti utili

Per il caso del socio puoi leggere società di persone e regime forfettario e la guida su partecipazioni in SNC, SAS o SRL. Se stai confrontando l’attività individuale con una società puoi consultare anche forfettario o SRL.

Fonti ufficiali

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