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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Società di persone e regime forfettario: quando la partecipazione lo impedisce

Una società di persone non può applicare direttamente il regime forfettario, perché il regime è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni. Il problema più importante, però, riguarda il singolo contribuente: chi possiede una Partita IVA individuale e contemporaneamente partecipa a una società di persone può rientrare in una causa ostativa che impedisce l’applicazione del forfettario.

La regola è prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014. Per SNC, SAS, associazioni professionali e partecipazioni in imprese familiari la preclusione è molto più rigida rispetto a quella prevista per le SRL: non conta, in linea generale, né la percentuale posseduta né il fatto che l’attività della società sia diversa da quella esercitata individualmente.

Una società di persone può applicare il regime forfettario?

No. Il regime forfettario è destinato alle persone fisiche che esercitano un’attività in forma individuale. Una SNC, una SAS o un’associazione professionale non può quindi scegliere il forfettario per tassare direttamente il reddito della società o dell’associazione.

Questo non significa che ogni soggetto collegato a una struttura societaria sia sempre escluso. Bisogna distinguere tra la posizione della società e quella della persona fisica che possiede una propria Partita IVA. È proprio su quest’ultima che opera la causa ostativa prevista dalla legge.

Socio di SNC o SAS: la partecipazione impedisce il forfettario?

In via generale sì. La lettera d) del comma 57 esclude dal regime forfettario chi, contemporaneamente all’esercizio dell’attività individuale, partecipa a società di persone.

Per SNC e SAS non è richiesto che la partecipazione dia il controllo della società e non è necessario che la società svolga la stessa attività della Partita IVA individuale. La causa ostativa opera quindi anche quando la società esercita un’attività completamente diversa.

Se vuoi un quadro più ampio anche sulle società di capitali puoi consultare la guida su forfettario e partecipazioni in SNC, SAS o SRL.

Una quota piccola o da socio accomandante cambia qualcosa?

No. La norma non prevede una percentuale minima sotto la quale la partecipazione in una società di persone diventa irrilevante. Anche una quota ridotta può quindi impedire il forfettario.

Lo stesso principio vale per il socio accomandante di una SAS: il fatto di non amministrare la società e di avere responsabilità limitata alla quota non elimina la partecipazione. La disciplina è quindi diversa da quella delle SRL, dove entrano in gioco il controllo diretto o indiretto e la riconducibilità dell’attività.

Associazione professionale e studio associato

La causa ostativa comprende anche le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio associato di arti e professioni. In pratica, il professionista che partecipa a uno studio associato e contemporaneamente svolge una propria attività individuale deve verificare questa incompatibilità prima di applicare il forfettario.

Non basta quindi che l’attività individuale abbia ricavi inferiori a 85.000 euro: i requisiti quantitativi e le cause ostative sono controlli distinti.

Impresa familiare: attenzione alla differenza tra titolare e collaboratore

L’impresa familiare richiede una distinzione importante. Il titolare dell’impresa individuale organizzata come impresa familiare può, se possiede tutti gli altri requisiti, applicare il regime forfettario alla propria impresa. In questo caso l’imposta sostitutiva è calcolata secondo le regole specifiche previste per l’impresa familiare.

Diversa è la posizione del collaboratore familiare che partecipa all’impresa familiare e possiede anche una propria Partita IVA: la partecipazione può integrare la causa ostativa prevista dal comma 57, lettera d). Per questo non bisogna usare la formula generica “impresa familiare = mai forfettario”.

Società semplice: esiste un’eccezione

La circolare 9/E del 2019 ha chiarito che la partecipazione in una società semplice non costituisce causa ostativa quando la società produce redditi diversi da quelli di lavoro autonomo o, di fatto, d’impresa. È il caso tipico di una società semplice che produce esclusivamente redditi fondiari.

Se invece la società semplice produce reddito di lavoro autonomo o svolge di fatto un’attività d’impresa, la compatibilità deve essere valutata diversamente. È quindi sbagliato assimilare automaticamente tutte le società semplici a SNC e SAS senza controllare il reddito effettivamente prodotto.

Quando bisogna cedere la quota per entrare nel forfettario?

La circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito il criterio operativo: se possiedi una quota in una SNC, SAS o altra società di persone e vuoi applicare il forfettario nell’anno successivo, la causa ostativa deve essere rimossa entro la fine dell’anno precedente.

Esempio: se vuoi applicare il forfettario dal 1° gennaio 2027 e al momento possiedi una quota in una SAS, in linea generale la partecipazione deve essere realmente ceduta o comunque rimossa entro il 31 dicembre 2026. Non basta programmare la cessione per gennaio 2027.

L’Agenzia ha anche precisato che una reale cessione finalizzata a rimuovere la causa ostativa non è, di per sé, abusiva. Deve però trattarsi di una dismissione effettiva e non simulata.

Se cedo la quota, posso entrare nel forfettario dall’anno successivo?

Sì, se la partecipazione è stata effettivamente rimossa entro il 31 dicembre dell’anno precedente e sono rispettati tutti gli altri requisiti, il contribuente può applicare il regime forfettario dall’anno successivo.

La verifica non finisce quindi con la cessione: vanno controllati anche limite di ricavi o compensi, spese per personale, eventuali redditi di lavoro dipendente e le altre cause ostative del regime forfettario.

Quota ricevuta per successione o donazione durante l’anno

La prassi dell’Agenzia prevede una tutela specifica quando un contribuente già forfettario acquisisce durante l’anno una partecipazione per successione. Se la quota viene rimossa entro la fine dello stesso anno, il contribuente non perde il forfettario dall’anno successivo. Il chiarimento è stato esteso anche all’acquisizione a titolo gratuito per donazione.

Se invece la partecipazione ricevuta resta in essere al 31 dicembre, la causa ostativa comporta la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo, secondo le regole previste dal comma 71.

E se acquisto volontariamente una quota durante l’anno?

L’acquisto volontario di una quota in SNC o SAS non va trattato come una partecipazione neutra. La regola di incompatibilità resta pienamente rilevante e l’operazione deve essere valutata prima dell’acquisto, soprattutto se vuoi mantenere il regime forfettario anche nell’anno successivo.

La prassi amministrativa ha previsto espressamente la possibilità di rimuovere entro fine anno una partecipazione sopravvenuta per successione o donazione. Non è prudente estendere automaticamente questa tutela a un acquisto volontario programmato: se stai acquistando una quota societaria mentre sei forfettario, la compatibilità va verificata prima dell’operazione.

Società inattiva, in liquidazione o fallita: la quota può restare rilevante

Il semplice fatto che una SAS o SNC sia inattiva non elimina automaticamente la partecipazione. Finché la quota esiste formalmente, può continuare a rappresentare una causa ostativa. Sono situazioni che vanno ricostruite caso per caso, distinguendo inattività, liquidazione, procedure concorsuali e cancellazione effettiva della società.

Per il caso specifico puoi leggere anche l’approfondimento su forfettario e socio di SAS inattiva.

Per le SRL la regola è diversa

La partecipazione in una SRL non produce automaticamente la stessa esclusione prevista per SNC e SAS. Per le SRL la causa ostativa richiede, in sintesi, la presenza congiunta di controllo diretto o indiretto e di un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella esercitata individualmente.

Questa differenza è essenziale: una quota minima in una SAS può essere sufficiente a impedire il forfettario, mentre una partecipazione in SRL deve essere analizzata secondo criteri diversi. Per questo non bisogna usare le regole delle SRL per valutare le società di persone.

Le vecchie soglie di 15.000, 30.000 o 40.000 euro non risolvono il problema

Molte vecchie guide confondono ancora la causa ostativa societaria con soglie di reddito o ricavi ormai superate. La compatibilità con una società di persone non dipende dal fatto che la società incassi 10.000, 40.000 o 100.000 euro e non dipende dall’utile distribuito al socio.

Per l’attività individuale restano naturalmente da verificare i requisiti economici del regime, ma sono un controllo separato. Nel 2026 il limite generale dei ricavi e compensi è 85.000 euro, mentre la partecipazione in SNC o SAS va valutata autonomamente come causa ostativa.

Tabella: quando la partecipazione blocca il forfettario

SituazioneCompatibilitàPerché
Socio 10% di SNCNoLa percentuale non elimina la causa ostativa
Socio accomandante 5% di SASNoLa qualifica di accomandante non esclude la partecipazione
Socio di SNC con attività diversaNoPer le società di persone non serve attività riconducibile
Socio di società semplice immobiliare con soli redditi fondiariIn linea generale sìEccezione chiarita dalla circolare 9/E
Quota SNC ceduta entro il 31 dicembrePossibile dall’anno successivoLa causa ostativa è stata rimossa preventivamente
SRL senza controlloDa verificarePer le SRL valgono criteri diversi

Checklist prima di applicare il forfettario

  • controlla tutte le partecipazioni possedute, anche di minoranza;
  • verifica se si tratta di SNC, SAS, società semplice, associazione professionale o SRL;
  • per SNC e SAS non fermarti alla percentuale della quota;
  • controlla eventuali partecipazioni come collaboratore in impresa familiare;
  • se vuoi entrare nel forfettario dall’anno successivo, valuta la rimozione effettiva della causa entro il 31 dicembre;
  • se hai ricevuto una quota per successione o donazione durante l’anno, verifica subito se rimuoverla entro fine anno;
  • non applicare alle società di persone i criteri di controllo e attività riconducibile previsti per le SRL;
  • verifica infine tutti gli altri requisiti del regime forfettario.

Fonti ufficiali

In sintesi

Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche e non può essere applicato direttamente da SNC, SAS o associazioni professionali. Se una persona fisica possiede una propria Partita IVA e contemporaneamente partecipa a una società di persone, la partecipazione costituisce in via generale una causa ostativa, anche se la quota è piccola e anche se l’attività societaria è diversa.

Per accedere al forfettario dall’anno successivo, la partecipazione deve normalmente essere rimossa entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Le SRL seguono invece una disciplina differente, fondata su controllo e riconducibilità dell’attività.

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