Forfettario agente di commercio e socio di SAS inattiva
La domanda di Stefano
Stefano da Taranto: sono un agente di commercio e lo scorso anno ho fatturato 36.000 euro. Vorrei aderire al regime forfettario, ma sono anche socio accomandatario di una SAS inattiva da anni. La partecipazione nella società mi impedisce di utilizzare il forfettario?
Posso aderire al forfettario se sono socio di una SAS inattiva?
Ciao Stefano. No, finché mantieni la partecipazione nella SAS la causa ostativa al regime forfettario continua normalmente a operare, anche se la società risulta inattiva.
La SAS è infatti una società di persone. La disciplina del regime forfettario esclude gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari previste dall'articolo 5 del TUIR.
Su questo punto la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019 chiarisce espressamente il funzionamento della causa ostativa relativa alle partecipazioni societarie.
Il fatto che la SAS sia inattiva cambia qualcosa?
La semplice inattività della società non elimina la partecipazione. Finché la SAS esiste e tu ne sei ancora socio, il rapporto partecipativo continua a rilevare ai fini della causa ostativa.
Essere iscritti come società inattiva nel Registro delle Imprese non equivale quindi, da solo, alla cessazione della partecipazione societaria.
Per rimuovere la causa ostativa deve venire meno la partecipazione: il modo concreto può dipendere dal caso societario, ad esempio mediante cessione della quota, recesso oppure attraverso la definitiva cessazione della società. È opportuno verificare anche gli effetti civilistici e fiscali dell'operazione prima di procedere.
Essere socio accomandatario è diverso dall'essere accomandante?
Ai fini di questa specifica causa ostativa, il punto centrale è la partecipazione in una società di persone. Non bisogna quindi ragionare come nel caso delle SRL, dove la normativa richiede verifiche ulteriori sul controllo e sulla riconducibilità delle attività.
Per una SAS, mantenere una partecipazione è già il dato da verificare. Nel tuo caso sei inoltre socio accomandatario, ma la questione del forfettario non dipende soltanto dai poteri di amministrazione che possiedi nella società.
Quando deve essere ceduta la partecipazione?
Questo è un punto importante. Per le partecipazioni in società di persone, la causa ostativa deve normalmente essere rimossa nell'anno precedente a quello in cui si vuole applicare il regime forfettario.
Di conseguenza, se nel 2026 possiedi ancora la quota della SAS e la cedi nel corso del 2026, in via ordinaria il regime forfettario potrà essere valutato dal 2027, sempre che a quella data siano rispettati anche tutti gli altri requisiti.
Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate richiamano espressamente la necessità di rimuovere preventivamente questa causa ostativa. Per il regime forfettario resta inoltre necessario verificare tutte le condizioni previste dal comma 57 della legge 190/2014.
I 36.000 euro di ricavi sono un problema?
No. Un volume di ricavi pari a 36.000 euro è inferiore al limite ordinario del regime forfettario, attualmente pari a 85.000 € euro.
Nel tuo caso, quindi, il problema descritto nella domanda non è l'ammontare dei ricavi, ma la partecipazione ancora detenuta nella SAS.
Una volta rimossa la partecipazione, bisognerà comunque ricontrollare tutte le altre condizioni di accesso. Trovi il quadro completo nella guida sui requisiti e cause di esclusione dal regime forfettario.
Cosa cambia quando potrai applicare il forfettario come agente?
Se la causa ostativa viene eliminata e possiedi tutti gli altri requisiti, per l'attività di agente di commercio dovranno poi essere applicate le regole proprie della professione.
Per gli intermediari del commercio il coefficiente di redditività nel forfettario è del 62%%. Vanno inoltre considerati gli obblighi previdenziali INPS ed ENASARCO.
Questi aspetti sono approfonditi nella guida sulla Partita IVA dell'agente di commercio e nella guida dedicata ai contributi INPS ed ENASARCO dell'agente.
La risposta per Stefano
Nel tuo caso, quindi, l'inattività della SAS non è sufficiente per accedere al regime forfettario. Finché rimani socio della società di persone, permane la causa ostativa.
Se vuoi applicare il forfettario, dovrai prima rimuovere effettivamente la partecipazione e rispettare la tempistica prevista: in via ordinaria, la causa deve essere eliminata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime.
Domande frequenti
Sì, se il contribuente mantiene una partecipazione nella SAS. La semplice inattività della società non elimina il rapporto partecipativo e la SAS resta una società di persone rilevante ai fini della causa ostativa.
In via ordinaria la causa ostativa relativa alla partecipazione in una società di persone deve essere rimossa nell'anno precedente a quello in cui si vuole applicare il regime forfettario. Occorre quindi verificare attentamente la data della cessione e il periodo d'imposta di accesso.
No. La causa ostativa riguarda la partecipazione nelle società di persone. Non deve essere confusa con la disciplina prevista per le partecipazioni in SRL, dove assumono rilievo anche controllo e riconducibilità dell'attività.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.