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Regime Forfettario

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Contabilità semplificata: requisiti, limiti e come funziona

La contabilità semplificata è il regime contabile naturale delle imprese minori che rispettano i limiti di ricavi previsti dall’articolo 18 del DPR 600/1973 e non hanno optato per la contabilità ordinaria. I limiti oggi sono 500.000 euro per le imprese che svolgono prestazioni di servizi e 800.000 euro per le imprese che esercitano altre attività.

Per capire se puoi applicarla non basta guardare al fatturato in modo generico: bisogna verificare chi esercita l’attività, quali ricavi sono fiscalmente rilevanti, se l’attività è di servizi o di altro tipo e cosa succede in caso di attività miste. La contabilità semplificata non coincide inoltre con il regime forfettario: sono sistemi diversi per determinare reddito, IVA e imposte.

Che cos’è la contabilità semplificata

La contabilità semplificata è disciplinata principalmente dall’articolo 18 del DPR 600/1973 e, per la determinazione del reddito d’impresa, dall’articolo 66 del TUIR. È pensata per le imprese di dimensioni più contenute che non superano determinati limiti di ricavi.

Rispetto alla contabilità ordinaria richiede un sistema contabile meno complesso, ma non significa “assenza di contabilità”. Restano obblighi IVA, registrazioni, conservazione dei documenti, dichiarazioni, F24 e altri adempimenti previsti per l’attività.

Chi può utilizzare la contabilità semplificata

Il regime riguarda in primo luogo le imprese individuali e le società di persone, come SNC e SAS, che rientrano nei limiti di ricavi e non sono obbligate alla contabilità ordinaria per la propria forma giuridica.

Può riguardare anche soggetti equiparati previsti dalla disciplina fiscale. Le società di capitali, come SRL e SPA, restano invece normalmente soggette alla contabilità ordinaria indipendentemente dai ricavi.

Professionisti e contabilità semplificata: attenzione alla distinzione

Nel linguaggio comune si parla spesso di “contabilità semplificata” anche per i professionisti, ma dal punto di vista tecnico l’articolo 18 del DPR 600/1973 disciplina le imprese minori. Il reddito di lavoro autonomo dei professionisti segue regole proprie.

Perciò, quando si verifica la soglia di 500.000 o 800.000 euro, bisogna prima capire se si è davanti a reddito d’impresa oppure a lavoro autonomo. Questa distinzione evita di applicare automaticamente regole nate per le imprese a soggetti che fiscalmente appartengono a una categoria diversa.

I limiti di ricavi: 500.000 e 800.000 euro

L’articolo 18 prevede due soglie:

  • 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Se i ricavi dell’anno restano entro il limite applicabile, la contabilità semplificata continua a essere il regime naturale, salvo opzione per l’ordinaria.

I vecchi limiti di 400.000 e 700.000 euro non sono più quelli da utilizzare.

Ricavi e volume d’affari IVA non sono la stessa cosa

Uno degli errori più frequenti consiste nel confrontare la soglia con qualsiasi dato di fatturato disponibile. La norma richiama invece i ricavi fiscalmente rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Il volume d’affari IVA può essere un dato utile per i controlli interni, ma non va assunto automaticamente come sostituto dei ricavi rilevanti per l’articolo 18. Prima di decidere il regime contabile occorre quindi ricostruire correttamente il dato fiscale.

Attività miste: quale limite si applica

Se l’impresa svolge contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, la regola dipende da come sono registrati i ricavi.

Quando i ricavi delle diverse attività sono annotati separatamente, si guarda all’attività prevalente. Se invece manca una distinta annotazione, la disciplina considera prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Per un’attività mista è quindi importante organizzare fin dall’inizio la contabilità in modo da poter individuare correttamente i ricavi delle diverse componenti.

Esempio di attività mista

Una ditta svolge servizi di manutenzione e vende anche ricambi. Se tiene distinti i ricavi delle due attività, bisogna individuare quella prevalente e applicare la soglia corrispondente. Se i ricavi non sono distintamente annotati, la verifica non può essere fatta semplicemente sommando e scegliendo la soglia più favorevole.

Questo è uno dei motivi per cui la corretta classificazione dei ricavi è importante già durante l’anno e non soltanto a chiusura dell’esercizio.

Nuova attività e primo anno

Chi inizia un’attività nel corso dell’anno può applicare la contabilità semplificata se prevede di conseguire ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori alla soglia applicabile.

Nel primo esercizio, quindi, non bisogna limitarsi al dato effettivamente incassato o conseguito nei pochi mesi di attività: occorre considerare la previsione rapportata all’intero anno secondo le regole fiscali.

Cosa succede se superi il limite

Se i ricavi superano la soglia prevista, l’impresa passa alla contabilità ordinaria dal periodo d’imposta successivo secondo le regole dell’articolo 18.

Il superamento non trasforma automaticamente tutte le operazioni dell’anno appena chiuso in contabilità ordinaria. L’effetto riguarda il regime da applicare successivamente, fermo restando il corretto trattamento delle singole operazioni e degli altri obblighi fiscali.

Si può scegliere la contabilità ordinaria anche sotto soglia

Sì. La contabilità semplificata è il regime naturale per chi possiede i requisiti, ma l’impresa può optare per la contabilità ordinaria.

La scelta può essere utile quando si vuole una rappresentazione più analitica della situazione economica e patrimoniale, quando ci sono finanziamenti, investitori, magazzino complesso o esigenze di controllo interno più evolute.

Come si determina il reddito nella contabilità semplificata

Per le imprese minori il reddito è disciplinato dall’articolo 66 del TUIR e si basa in larga parte sul principio di cassa: assumono rilievo ricavi percepiti e spese sostenute, con le eccezioni e le regole specifiche previste dalla normativa.

Non si tratta quindi dello stesso meccanismo del regime forfettario. Nel forfettario il reddito viene determinato applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi; nella semplificata i costi effettivi fiscalmente deducibili incidono sul reddito secondo le regole ordinarie.

Per un confronto più ampio puoi leggere forfettario o semplificato: quando conviene.

Contabilità semplificata e IVA

La contabilità semplificata non è un regime di esonero IVA. L’impresa applica l’IVA secondo le regole ordinarie, registra fatture emesse e ricevute, effettua liquidazioni e versa l’imposta dovuta nei termini previsti.

Questo è uno dei principali elementi di differenza rispetto al regime forfettario, nel quale la normale operazione non prevede l’addebito dell’IVA al cliente né la detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Quali registri servono

Gli obblighi dipendono dall’attività concreta e dalla modalità con cui si applica il regime semplificato. In generale assumono particolare importanza i registri IVA e le annotazioni necessarie per determinare correttamente ricavi, costi e componenti fiscali.

Il registro delle fatture emesse resta quindi un riferimento importante per le operazioni soggette a registrazione IVA. Per i beni ammortizzabili occorre inoltre gestire correttamente i dati dei cespiti e le quote di ammortamento.

Puoi approfondire anche il libro cespiti e la guida sui beni ammortizzabili.

Opzione basata sulla registrazione dei documenti

La disciplina consente alle imprese in contabilità semplificata di adottare, nei casi previsti, un metodo che assume la data di registrazione dei documenti come momento rilevante ai fini dell’incasso o del pagamento. È una scelta che semplifica la gestione operativa, ma va valutata con attenzione perché produce effetti sulla determinazione del reddito e comporta un vincolo temporale previsto dalla norma.

Non va confusa con il passaggio alla contabilità ordinaria: si resta nel regime semplificato, ma cambia il criterio operativo utilizzato per imputare i componenti reddituali.

Contabilità semplificata e rimanenze

Con il sistema per cassa le rimanenze non funzionano come nella tradizionale contabilità per competenza, ma assumono particolare importanza nei passaggi tra regimi e nelle situazioni disciplinate dalla normativa.

Chi passa dall’ordinaria alla semplificata o viceversa deve evitare duplicazioni o salti d’imposta e gestire correttamente i componenti già rilevati in precedenza.

Passaggio dal semplificato al forfettario

Il fatto di essere in contabilità semplificata non impedisce di accedere successivamente al regime forfettario, se nell’anno precedente sono rispettati tutti i requisiti richiesti per il forfettario.

Nel passaggio vanno verificati anche gli effetti IVA, le eventuali rettifiche e la corretta gestione dei componenti rilevanti nei due regimi. La guida dedicata spiega il passaggio da semplificato a forfettario.

Contabilità semplificata o ordinaria: cosa cambia davvero

La differenza non riguarda soltanto il numero dei registri. La contabilità ordinaria offre una rappresentazione completa di patrimonio, crediti, debiti, costi e ricavi secondo un sistema più strutturato. La semplificata riduce gli adempimenti, ma resta sufficiente per molte piccole imprese.

La scelta va fatta considerando non solo il costo del commercialista, ma anche dimensione dell’attività, numero di operazioni, necessità di controllo, rapporti con banche e finanziatori e prospettive di crescita.

Esempio: impresa di servizi con 470.000 euro di ricavi

Una ditta individuale che svolge esclusivamente servizi e ha 470.000 euro di ricavi resta sotto la soglia di 500.000 euro. In assenza di altri elementi ostativi e senza opzione per l’ordinaria, può continuare ad applicare la contabilità semplificata.

Se l’anno successivo i ricavi salgono a 530.000 euro, la soglia viene superata e occorre prepararsi al passaggio alla contabilità ordinaria dal periodo successivo.

Esempio: commerciante con 760.000 euro di ricavi

Un’impresa commerciale che svolge attività diversa dalle prestazioni di servizi e consegue 760.000 euro di ricavi resta sotto il limite di 800.000 euro. Può quindi mantenere la contabilità semplificata se possiede gli altri requisiti.

La stessa cifra non sarebbe invece compatibile con la soglia prevista per un’impresa esclusivamente di servizi.

Errori frequenti da evitare

  • usare ancora i vecchi limiti di 400.000 e 700.000 euro;
  • confondere ricavi e volume d’affari IVA;
  • applicare automaticamente le soglie dei servizi ai professionisti senza verificare la natura del reddito;
  • non distinguere i ricavi in caso di attività miste;
  • pensare che semplificata significhi esonero IVA;
  • confondere contabilità semplificata e regime forfettario;
  • accorgersi del superamento soglia solo dopo l’inizio del nuovo esercizio;
  • trascurare gli effetti fiscali nei passaggi tra semplificata, ordinaria e forfettario.

Checklist per verificare se puoi usare la contabilità semplificata

  1. Verifica che il soggetto possa rientrare tra le imprese minori.
  2. Individua se l’attività è di servizi, altra attività o attività mista.
  3. Calcola i ricavi fiscalmente rilevanti dell’anno.
  4. Confrontali con la soglia di 500.000 o 800.000 euro.
  5. Se l’attività è mista, controlla se i ricavi sono annotati separatamente.
  6. Per una nuova attività, ragguaglia la previsione all’anno.
  7. Verifica se esiste un’opzione in corso per la contabilità ordinaria.
  8. Organizza registri IVA, documenti, cespiti e controlli di cassa.
  9. Monitora durante l’anno l’avvicinamento alla soglia.
  10. Se stai per cambiare regime, valuta per tempo gli effetti IVA e reddituali.

Fonti ufficiali

  • Normattiva — DPR 600/1973, articolo 18
  • Normattiva — TUIR, articolo 66
  • Agenzia delle Entrate — istruzioni Redditi PF, imprese in contabilità semplificata

Domande frequenti

Quali sono i limiti della contabilità semplificata?

500.000 euro per le imprese che svolgono prestazioni di servizi e 800.000 euro per le imprese che svolgono altre attività.

Una SRL può usare la contabilità semplificata?

In generale no: le società di capitali sono soggette alla contabilità ordinaria. La semplificata è il regime naturale delle imprese minori che rientrano nei soggetti ammessi dall’articolo 18.

Se supero il limite passo subito all’ordinaria?

Il superamento della soglia determina il passaggio alla contabilità ordinaria dal periodo d’imposta successivo secondo le regole previste dall’articolo 18.

La contabilità semplificata è uguale al regime forfettario?

No. Nel forfettario il reddito si determina tramite coefficiente di redditività e normalmente non si applica IVA; nella semplificata si applicano le regole ordinarie IVA e i costi effettivi rilevano secondo la disciplina fiscale.

Posso scegliere comunque la contabilità ordinaria?

Sì. Anche se rispetti i requisiti della semplificata puoi optare per la contabilità ordinaria, valutando costi, organizzazione e necessità informative dell’impresa.

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