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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

FIRR Enasarco e indennità di portafoglio: tassazione nel forfettario

La domanda di Giovanni

Giovanni da Salerno: Sono un consulente finanziario che ha adottato il regime forfettario e sta per cessare l'attività. Vorrei sapere come verranno tassati l'indennità di portafoglio e il FIRR dell'Enasarco.

Come viene tassato il FIRR Enasarco nel regime forfettario?

Per l’agente persona fisica, il FIRR percepito alla cessazione del rapporto di agenzia non confluisce nel normale reddito del regime forfettario. È una somma collegata alla cessazione del rapporto di agenzia e segue la disciplina della tassazione separata prevista dal TUIR.

Di conseguenza il FIRR non viene sommato alle normali provvigioni per applicare il coefficiente di redditività del forfettario e non viene tassato direttamente con l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

Il riferimento normativo è l’articolo 17 del TUIR, che comprende tra i redditi soggetti a tassazione separata le indennità percepite dalle persone fisiche per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Il FIRR va dichiarato nel quadro RM?

Sì. Per l’agente persona fisica il FIRR soggetto a tassazione separata va indicato nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, secondo le istruzioni del modello Redditi relativo all’anno in cui la somma viene percepita.

Il quadro RM è dedicato anche alle indennità, agli acconti e alle anticipazioni percepite dalle persone fisiche per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Le istruzioni aggiornate sono consultabili nella pagina dell’Agenzia delle Entrate dedicata al quadro RM.

Sul FIRR Enasarco si applica la ritenuta del 20%?

Sì. La Fondazione ENASARCO specifica che sulle somme liquidate a titolo di FIRR agli agenti individuali viene applicata una ritenuta d’acconto del 20%.

La stessa regola vale, secondo ENASARCO, anche per gli agenti costituiti in società di persone. Il trattamento delle società di capitali è invece differente e non va confuso con quello dell’agente persona fisica.

La fonte ufficiale è la sezione FAQ FIRR della Fondazione ENASARCO.

La ritenuta del 20% è l’imposta definitiva?

No. Il 20% applicato al momento della liquidazione è una ritenuta a titolo di acconto. Non va quindi confuso con l’imposta definitiva risultante dalla tassazione separata.

Per esempio, se vengono liquidati 10.000 euro di FIRR e viene applicata la ritenuta del 20%, la trattenuta è pari a 2.000 euro e il netto inizialmente corrisposto è di 8.000 euro. La ritenuta subita viene poi considerata nel trattamento fiscale della somma.

Che differenza c’è tra FIRR e indennità di portafoglio?

FIRR e indennità di portafoglio non devono essere considerati automaticamente la stessa cosa.

Il FIRR è il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto: viene accantonato dalla mandante secondo le regole previste dagli Accordi economici collettivi e dalla disciplina ENASARCO e viene liquidato quando termina il mandato.

L’espressione “indennità di portafoglio”, utilizzata soprattutto nei rapporti dei consulenti finanziari, può invece indicare somme con natura contrattuale diversa. Per stabilire la tassazione non basta quindi il nome utilizzato nel contratto o nella comunicazione della mandante.

Quando l’indennità di portafoglio segue la tassazione separata?

Se l’indennità di portafoglio è effettivamente una indennità dovuta alla persona fisica per la cessazione del rapporto di agenzia, può rientrare nella disciplina dell’articolo 17 del TUIR e seguire la tassazione separata.

Se invece la somma rappresenta, per esempio, il corrispettivo per una cessione autonoma del portafoglio clienti, un bonus, un incentivo oppure un’altra componente contrattuale, la qualificazione fiscale può essere differente.

Per questo, nel caso dell’indennità di portafoglio, prima di indicare automaticamente la somma nel quadro RM è necessario verificare il contratto, la causa del pagamento e il collegamento effettivo con la cessazione del mandato di agenzia.

Consulente finanziario ed ENASARCO: conta il rapporto contrattuale

Il termine “consulente finanziario” non identifica da solo il trattamento previdenziale e fiscale della somma.

Nel caso di Giovanni la presenza del FIRR ENASARCO indica che occorre verificare il rapporto agenziale sottostante. È il mandato di agenzia e la natura dell’indennità corrisposta alla sua cessazione a determinare l’applicazione delle regole specifiche previste per gli agenti.

Quando viene liquidato il FIRR?

Il FIRR viene liquidato in seguito alla cessazione del mandato.

Secondo ENASARCO, il preponente deve comunicare la cessazione del rapporto tramite la Gestione mandati e l’agente può successivamente presentare la richiesta di liquidazione attraverso la propria area riservata.

Il FIRR relativo all’anno in cui termina il mandato non viene invece versato alla Fondazione: la stessa ENASARCO precisa che deve essere corrisposto direttamente dalla mandante all’agente, applicando la ritenuta prevista quando dovuta.

FIRR e indennità di clientela sono la stessa indennità?

No. Alla cessazione di un rapporto di agenzia possono esistere componenti differenti, tra cui FIRR, indennità suppletiva di clientela e, quando ne ricorrono i presupposti, indennità meritocratica.

Per la disciplina specifica dell’indennità di clientela puoi consultare il nostro approfondimento su tassazione e ritenuta del 20% sull’indennità di clientela dell’agente di commercio.

La risposta per Giovanni

Quindi, Giovanni, il FIRR ENASARCO percepito come persona fisica alla cessazione del rapporto di agenzia non entra nel normale reddito del regime forfettario: segue la tassazione separata, viene dichiarato nel quadro RM e sulla liquidazione viene applicata la ritenuta d’acconto del 20% prevista per l’agente individuale.

Per l’indennità di portafoglio, invece, non è corretto dare automaticamente la stessa risposta senza esaminare la sua natura. Se deriva effettivamente dalla cessazione del mandato di agenzia può seguire la disciplina delle indennità di cessazione; se remunera una cessione di clientela o un’altra operazione, deve essere qualificata separatamente.

Per il quadro generale puoi approfondire anche la guida sulla Partita IVA dell’agente di commercio e quella sui contributi INPS ed ENASARCO dell’agente.

Domande frequenti

Approfondisci anche guida generale al FIRR Enasarco, con calcolo e procedura di liquidazione.

Il FIRR Enasarco entra nei ricavi del regime forfettario?

No, per l’agente persona fisica il FIRR percepito alla cessazione del rapporto di agenzia segue la disciplina della tassazione separata e non confluisce nel normale reddito forfettario delle provvigioni.

Sul FIRR viene applicata la ritenuta del 20%?

Sì. ENASARCO indica che sulle somme liquidate a titolo di FIRR agli agenti individuali viene applicata una ritenuta d’acconto del 20%.

FIRR e indennità di portafoglio hanno sempre la stessa tassazione?

No. Il FIRR è una specifica indennità legata alla risoluzione del rapporto di agenzia. Per l’indennità di portafoglio bisogna verificare la natura contrattuale della somma: se deriva dalla cessazione del rapporto di agenzia può seguire la tassazione separata, mentre una cessione autonoma della clientela o altre somme possono avere un trattamento differente.

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