Indennità di clientela agente di commercio: tasse e ritenuta 20%
La domanda di Marta
Marta da Lecco: se sono un agente di commercio in regime forfettario, l'indennità di clientela che ricevo alla cessazione del rapporto è tassata?
Come viene tassata l'indennità di clientela dell'agente?
L'indennità percepita da un agente persona fisica per la cessazione del rapporto di agenzia non confluisce nel normale reddito d'impresa del regime forfettario. La disciplina fiscale delle indennità di cessazione del rapporto di agenzia è autonoma rispetto a quella applicata alle provvigioni ordinarie.
L'articolo 17, comma 1, lettera d), del TUIR comprende infatti tra i redditi soggetti a tassazione separata le indennità percepite dalle persone fisiche per la cessazione dei rapporti di agenzia. Inoltre l'articolo 56 del TUIR esclude tali indennità dal reddito d'impresa della persona fisica.
Questo significa che, per l'agente individuale in forfettario, l'indennità non viene sommata alle provvigioni per applicare il coefficiente di redditività e non viene assoggettata direttamente all'imposta sostitutiva del 5% o del 15% prevista dal regime forfettario.
L'indennità suppletiva di clientela rientra nel forfettario?
No. L'indennità suppletiva di clientela, quando è corrisposta in conseguenza della cessazione del rapporto di agenzia, segue la disciplina fiscale propria delle indennità di cessazione e non quella delle normali provvigioni dell'attività.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento delle indennità per cessazione dei rapporti di agenzia anche nella Risoluzione n. 105/E del 29 luglio 2005.
Si applica la ritenuta del 20% anche se sono forfettario?
Sì, quando l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia viene corrisposta a una persona fisica da un soggetto tenuto ad agire come sostituto d'imposta, la ritenuta prevista è del 20% a titolo di acconto.
Il fatto che l'agente applichi il regime forfettario alle proprie provvigioni ordinarie non elimina questa ritenuta, perché l'indennità segue una disciplina diversa dal normale reddito forfettario.
La ritenuta del 20% è prevista dall'articolo 25 del DPR 600/1973 per le indennità relative alla cessazione dei rapporti di agenzia.
La ritenuta del 20% è l'imposta definitiva?
No. Il 20% trattenuto dalla mandante è un acconto, non necessariamente l'imposta definitiva dovuta sull'indennità.
Per esempio, se l'indennità lorda è di 10.000 euro e trova applicazione la ritenuta del 20%, la mandante trattiene 2.000 euro e corrisponde 8.000 euro. I 2.000 euro rappresentano una ritenuta già subita, che sarà considerata nella liquidazione fiscale dell'indennità.
Devo emettere una normale fattura forfettaria?
L'indennità di cessazione non va trattata come una normale fattura di provvigioni soggetta alle regole ordinarie del reddito forfettario.
Per l'agente individuale la somma viene normalmente documentata nell'ambito della liquidazione dell'indennità mediante ricevuta o quietanza, con evidenza dell'importo lordo, dell'eventuale ritenuta del 20% operata dalla mandante e del netto corrisposto.
È quindi importante non inserire automaticamente l'indennità tra le normali provvigioni del periodo solo perché l'agente possiede ancora una Partita IVA in regime forfettario.
Dove si dichiara l'indennità di cessazione?
Nel modello Redditi delle persone fisiche le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia trovano collocazione nel quadro RM dedicato ai redditi soggetti a tassazione separata.
Nelle istruzioni Redditi 2026 l'Agenzia delle Entrate indica espressamente nel rigo RM1 le indennità, compresi acconti e anticipazioni, percepite dalle persone fisiche per la cessazione dei rapporti di agenzia.
Le istruzioni aggiornate sono consultabili nella pagina ufficiale dell'Agenzia delle Entrate dedicata al quadro RM.
Tassazione separata o tassazione ordinaria?
La tassazione separata è il regime naturale previsto per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia della persona fisica.
Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate prevedono però la possibilità di optare per la tassazione ordinaria. La convenienza dell'opzione dipende dalla situazione reddituale complessiva del contribuente e non può essere stabilita guardando soltanto all'importo dell'indennità.
Indennità suppletiva, meritocratica e FIRR sono la stessa cosa?
No. Nella cessazione di un rapporto di agenzia possono entrare in gioco componenti diverse, tra cui FIRR, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica. Hanno presupposti e modalità di maturazione differenti e non vanno confuse tra loro.
Il FIRR, in particolare, è costituito dalle somme accantonate dalle aziende mandanti presso la Fondazione ENASARCO e viene liquidato alla cessazione del mandato secondo le regole proprie del Fondo.
Per il caso specifico del FIRR puoi approfondire la consulenza sulla tassazione del FIRR ENASARCO alla cessazione dell'attività.
La risposta per Marta
Quindi, Marta, l'indennità di clientela legata alla cessazione del rapporto di agenzia non viene tassata come una normale provvigione del regime forfettario.
Per l'agente persona fisica la regola naturale è la tassazione separata, con dichiarazione nel quadro RM e, quando la somma è corrisposta da un sostituto d'imposta, applicazione della ritenuta del 20% a titolo di acconto.
La ritenuta non rappresenta necessariamente l'imposta definitiva e deve essere distinta sia dall'imposta sostitutiva del forfettario sia dalle normali ritenute sulle provvigioni.
Per il quadro generale dell'attività puoi consultare anche la guida sulla Partita IVA dell'agente di commercio.
Domande frequenti
Approfondisci anche calcolo e liquidazione del FIRR Enasarco.
No. Per l'agente persona fisica l'indennità percepita per la cessazione del rapporto di agenzia segue una disciplina fiscale autonoma e non confluisce nel normale reddito d'impresa assoggettato al regime forfettario.
Sì, quando l'indennità è corrisposta a una persona fisica da un soggetto tenuto a operare come sostituto d'imposta. La ritenuta del 20% è a titolo di acconto e non rappresenta necessariamente l'imposta definitiva.
Per la persona fisica l'indennità soggetta a tassazione separata viene indicata nel quadro RM della dichiarazione Redditi. Le istruzioni Redditi 2026 la collocano nel rigo RM1.
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