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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Residente a Monaco e regime forfettario: Partita IVA italiana e regole

Se sei fiscalmente residente nel Principato di Monaco, in linea generale non puoi utilizzare il regime forfettario italiano come soggetto non residente. La deroga prevista dalla Legge 190/2014 riguarda infatti i residenti in uno Stato dell’Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Monaco non è né uno Stato UE né uno Stato SEE.

Il fatto che Monaco sia incluso nel territorio doganale dell’Unione e sia trattato come territorio francese per specifiche regole IVA e doganali non cambia questa conclusione ai fini del regime forfettario. La prima domanda da risolvere è quindi un’altra: sei davvero non residente fiscale in Italia oppure, nonostante il trasferimento a Monaco, resti fiscalmente residente in Italia?

Residente a Monaco: perché il forfettario può essere escluso

Il comma 57, lettera b), della Legge 190/2014 esclude dal regime forfettario i soggetti non residenti, salvo una specifica eccezione per residenti UE o SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

La norma vigente è consultabile su Normattiva, Legge 190/2014.

Monaco non è uno Stato dell’Unione europea

Il Principato di Monaco è uno Stato sovrano distinto dai Paesi membri dell’Unione europea. L’Unione europea considera Monaco un Paese europeo non appartenente all’UE.

Per questo la deroga prevista per i residenti UE non si applica automaticamente a chi è fiscalmente residente nel Principato.

Monaco non fa parte neppure dello Spazio economico europeo

Lo Spazio economico europeo comprende i Paesi UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Monaco non aderisce all’Accordo SEE.

Quindi anche la seconda parte dell’eccezione prevista dalla Legge 190/2014 non offre, in via ordinaria, un accesso al forfettario a chi è effettivamente residente fiscale a Monaco.

Ma Monaco è nel territorio doganale UE: perché non basta?

Monaco ha un rapporto molto stretto con la Francia e con l’Unione europea. La Commissione europea chiarisce che il Principato è trattato come territorio francese ai fini doganali, IVA e accise e fa parte del territorio doganale dell’Unione.

Questo però riguarda le regole doganali e fiscali armonizzate su specifiche materie. Non trasforma Monaco in uno Stato membro UE o in uno Stato SEE ai fini della causa ostativa del forfettario.

La prima verifica è sempre la residenza fiscale effettiva

Prima di concludere che il forfettario sia vietato, bisogna stabilire correttamente dove sei fiscalmente residente.

Dal 2024 l’articolo 2 TUIR considera residente in Italia chi, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, ha in Italia la residenza civilistica, il domicilio oppure è fisicamente presente.

Il domicilio fiscale ai fini di questa regola è il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari.

Essere iscritto AIRE non chiude da solo il problema

L’iscrizione AIRE è importante quando il trasferimento all’estero è effettivo, ma non decide da sola la residenza fiscale.

RF ha già una guida su AIRE e regime forfettario, utile per comprendere la regola generale dei non residenti.

Per Monaco esiste anche una presunzione fiscale specifica

Per i cittadini italiani trasferiti in determinati Stati o territori a fiscalità privilegiata opera anche la presunzione prevista dall’articolo 2, comma 2-bis, TUIR, salvo prova contraria.

Monaco continua a rientrare nell’elenco rilevante del D.M. 4 maggio 1999. Questo rende particolarmente importante dimostrare che il trasferimento nel Principato sia reale e non soltanto formale.

Se l’Italia ti considera ancora residente, il forfettario può tornare possibile

Se, dopo l’analisi della residenza fiscale, risulti ancora residente in Italia, la causa ostativa prevista per i non residenti non si applica.

A quel punto il regime forfettario va verificato con le regole ordinarie: ricavi o compensi, cause ostative, lavoro dipendente, partecipazioni societarie, attività svolta e altri requisiti.

Il punto è importante: la stessa persona non può essere trattata contemporaneamente come “non residente a Monaco” per una regola e come “residente in Italia” per un’altra senza risolvere prima il conflitto di residenza.

Doppia residenza Italia-Monaco: entra in gioco l’Accordo bilaterale

Se entrambi gli Stati considerano residente la stessa persona, l’Accordo Italia-Monaco prevede criteri successivi per individuare la residenza convenzionale.

Si guarda prima all’abitazione permanente, poi al centro degli interessi vitali, al soggiorno abituale, alla nazionalità e infine, se necessario, all’accordo tra le autorità competenti.

RF ha già una guida generale sulla doppia imposizione sui redditi esteri.

Esempio 1: residente effettivo a Monaco

Un professionista trasferisce stabilmente casa, famiglia e vita quotidiana a Monaco, si iscrive AIRE e non mantiene in Italia gli elementi che determinano la residenza fiscale.

Se risulta fiscalmente residente a Monaco, non può utilizzare la deroga UE/SEE del regime forfettario, perché Monaco non appartiene a nessuna delle due aree.

Esempio 2: vive a Monaco ma resta fiscalmente residente in Italia

Un altro professionista ha un appartamento a Monaco ma mantiene in Italia famiglia, centro principale delle relazioni personali e una presenza fisica rilevante.

In questo caso può risultare ancora residente fiscale in Italia. Se così è, il problema dell’esclusione dei non residenti viene meno e il forfettario va valutato secondo i requisiti ordinari.

Esempio 3: trasferimento durante l’anno

Il trasferimento avviene a settembre. Per la maggior parte del periodo d’imposta la persona ha avuto residenza, domicilio o presenza in Italia.

La regola italiana sulla residenza fiscale utilizza la maggior parte del periodo d’imposta. L’anno di trasferimento deve quindi essere analizzato con particolare attenzione: non basta guardare alla situazione esistente al 31 dicembre.

Posso mantenere una Partita IVA italiana vivendo a Monaco?

Avere una Partita IVA italiana e poter applicare il regime forfettario sono due questioni diverse.

Un soggetto non residente può avere obblighi fiscali o una posizione IVA in Italia in determinate circostanze, ma questo non significa che possa automaticamente utilizzare il regime forfettario.

Se sei realmente residente a Monaco, bisogna valutare attività svolta in Italia, eventuale base fissa, redditi di fonte italiana, IVA e previdenza.

Il requisito del 75% non salva il residente a Monaco

La soglia del 75% viene spesso letta come una regola autonoma: “se produco il 75% in Italia posso usare il forfettario”. Non è così.

La norma richiede prima che il soggetto sia residente in uno Stato UE oppure SEE ammesso dalla disposizione. Solo dopo entra in gioco il requisito del 75%.

Un residente a Monaco non soddisfa il primo requisito e quindi non arriva al test del 75%.

Residente UE e residente Monaco: la differenza

Un residente in Germania, Francia o altro Stato UE può teoricamente rientrare nella deroga se produce almeno il 75% del reddito complessivo in Italia e rispetta le altre condizioni.

RF tratta questo caso nella guida su residente UE con attività in Italia e regime forfettario.

Il residente a Monaco parte invece da una posizione diversa perché il Principato non è UE né SEE.

Clienti italiani: non cambiano da soli la residenza

Avere molti clienti italiani non rende automaticamente residente fiscale in Italia. Allo stesso modo, avere clienti esteri non rende automaticamente residente a Monaco.

La residenza dipende dai criteri previsti dall’articolo 2 TUIR e, nei casi di conflitto, dall’Accordo tra i due Stati.

Clienti esteri e Partita IVA italiana

Se la persona resta fiscalmente residente in Italia e utilizza il forfettario, può lavorare anche con clienti esteri rispettando le regole di fatturazione, territorialità IVA e operazioni UE/extra-UE.

RF ha una guida dedicata a regime forfettario e clienti esteri.

Previdenza: non dipende soltanto dal regime fiscale

Il fatto di non poter utilizzare il forfettario non determina automaticamente la gestione previdenziale.

Bisogna verificare professione, eventuale cassa privata, attività svolta in Italia o a Monaco, rapporti di lavoro e norme di coordinamento applicabili al caso concreto.

Se trasferisco la residenza a Monaco mentre sono già forfettario

Il passaggio non va gestito come una semplice variazione anagrafica.

Occorre verificare:

  • quando cambia effettivamente la residenza fiscale;
  • se nell’anno del trasferimento sei ancora residente in Italia;
  • se dall’anno successivo diventi non residente;
  • se puoi continuare ad avere una posizione IVA italiana;
  • quale regime fiscale applicare dopo la perdita dei requisiti del forfettario;
  • come gestire fatture, clienti e previdenza.

Anno di trasferimento e fatture emesse prima e dopo

Le fatture emesse durante l’anno vanno lette insieme alla residenza fiscale applicabile al periodo e al regime legittimamente utilizzato.

Non è prudente cambiare trattamento fiscale a metà anno senza avere prima chiarito la residenza ai fini delle imposte sui redditi e la decorrenza delle conseguenze sul regime.

Nomade digitale e Monaco: non sono la stessa situazione

Un nomade digitale può cambiare spesso Paese senza stabilire necessariamente una residenza fiscale stabile nel Principato. Una persona realmente residente a Monaco, invece, deve confrontarsi con le regole specifiche Italia-Monaco e con l’esclusione dei non residenti dal forfettario.

Per il quadro generale puoi consultare tasse del nomade digitale e residenza fiscale.

Checklist prima di trasferirti a Monaco con una Partita IVA

  1. stabilisci dove sarai realmente fiscalmente residente;
  2. verifica AIRE e documentazione del trasferimento;
  3. controlla domicilio, famiglia e presenza fisica;
  4. verifica la presunzione italiana collegata a Monaco;
  5. se esiste doppia residenza, applica l’Accordo Italia-Monaco;
  6. non applicare automaticamente la deroga UE/SEE del 75%;
  7. verifica se la Partita IVA italiana deve restare aperta;
  8. controlla regime fiscale applicabile dopo il trasferimento;
  9. verifica fatture UE/extra-UE e clienti italiani;
  10. controlla previdenza e contributi.

Documenti da conservare

  • certificato AIRE;
  • titolo di disponibilità dell’abitazione a Monaco;
  • documentazione di residenza monegasca;
  • prove della presenza fisica;
  • contratti di lavoro o professionali;
  • documentazione bancaria e spese quotidiane;
  • rapporti familiari e scolastici rilevanti;
  • documentazione della Partita IVA italiana;
  • dichiarazioni fiscali presentate nei due Paesi.

Fonti ufficiali

La causa ostativa dei non residenti è prevista dal comma 57, lettera b), della Legge 190/2014. Le regole italiane sulla residenza fiscale sono nell’articolo 2 TUIR.

Per il rapporto tra Monaco e Unione europea, la Commissione europea chiarisce che Monaco è fuori dal territorio degli Stati membri ma viene trattato come territorio francese per dogane, IVA e accise. L’EEAS distingue inoltre Monaco dai Paesi SEE.

La presunzione fiscale italiana collegata al trasferimento nel Principato deriva dal D.M. 4 maggio 1999. L’Accordo Italia-Monaco è stato ratificato con la Legge 231/2016.

FAQ

Un residente fiscale a Monaco può usare il forfettario italiano?

In linea generale no, perché Monaco non è uno Stato UE né SEE e quindi non rientra nella deroga prevista per i soggetti non residenti.

Se produco il 90% del reddito in Italia posso usare il forfettario?

Il requisito del 75% non basta da solo. La deroga richiede anche la residenza in uno Stato UE o SEE ammesso dalla norma.

Se sono AIRE ma fiscalmente residente in Italia?

L’AIRE non decide da sola la residenza fiscale. Se risulti ancora residente in Italia, il forfettario va valutato secondo i requisiti ordinari.

Posso tenere aperta la Partita IVA italiana?

In alcuni casi sì, ma mantenere la Partita IVA e poter applicare il forfettario sono due questioni diverse.

Monaco è parte dell’UE ai fini IVA?

Monaco è trattato come territorio francese per specifiche regole IVA, doganali e accise, ma non è uno Stato membro UE.

In sintesi

Chi è realmente residente fiscale a Monaco non può normalmente utilizzare il regime forfettario italiano, perché il Principato non appartiene né all’UE né allo SEE. La soglia del 75% di reddito prodotto in Italia non supera questo requisito preliminare.

Prima di chiudere il forfettario, però, bisogna verificare la residenza fiscale effettiva: se l’Italia continua a considerarti residente, o se esiste una doppia residenza da risolvere con l’Accordo Italia-Monaco, la conclusione può cambiare. Partita IVA, regime fiscale e residenza sono quindi tre verifiche da coordinare, non un’unica scelta.

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