AIRE e regime forfettario: quando un residente estero può usarlo
Essere cittadino italiano e iscritto all’AIRE non basta per poter usare il regime forfettario. Se sei fiscalmente non residente in Italia, il regime è in linea generale escluso. L’eccezione riguarda soltanto chi risiede in uno Stato dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni e produce in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo.
Se vivi stabilmente a Shanghai e sei fiscalmente residente in Cina, questa eccezione non si applica: la Cina non è uno Stato UE/SEE. Il fatto di possedere un immobile in Italia e pagare qui le imposte sul relativo reddito non rende applicabile il forfettario. Resta però separata un’altra domanda: puoi avere una Partita IVA italiana o altri obblighi IVA in Italia? La risposta dipende da dove è effettivamente esercitata l’attività, dove si trovano i beni e da come viene organizzato l’e-commerce.
AIRE e regime forfettario: risposta rapida
- L’iscrizione AIRE non dà diritto automatico al forfettario.
- Conta la residenza fiscale effettiva.
- I soggetti non residenti sono normalmente esclusi dal regime.
- L’eccezione vale per residenti UE/SEE con almeno il 75% del reddito complessivo prodotto in Italia.
- Un residente fiscale in Cina non rientra nell’eccezione.
- Avere redditi immobiliari tassati in Italia non supera questo limite soggettivo.
- Aprire o mantenere una posizione IVA in Italia è una questione diversa dall’accesso al regime forfettario.
- Per Amazon/e-commerce contano anche luogo del magazzino, flussi dei beni e Paesi in cui sorgono obblighi IVA.
AIRE e residenza fiscale non sono esattamente la stessa cosa
L’AIRE registra i cittadini italiani residenti all’estero, ma l’inquadramento fiscale va sempre verificato sulla base delle regole sulla residenza fiscale. L’iscrizione AIRE è un elemento molto importante, ma non basta da sola a risolvere ogni possibile conflitto di residenza.
Se, nonostante l’iscrizione AIRE, il centro effettivo degli interessi personali o economici resta in Italia, oppure ricorrono altri elementi rilevanti secondo la normativa e le convenzioni internazionali, può essere necessario verificare se la residenza fiscale sia davvero estera.
La regola del 75% per i non residenti
La legge sul regime forfettario esclude i soggetti non residenti, ma introduce una deroga per chi risiede in uno Stato UE o SEE che assicura un adeguato scambio di informazioni e produce nel territorio italiano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Le due condizioni devono esistere insieme: residenza in uno Stato ammesso e almeno il 75% del reddito prodotto in Italia. Se manca anche una sola condizione, la deroga non opera.
Residente in Cina: perché il forfettario non si applica
La Cina non appartiene all’Unione europea né allo Spazio Economico Europeo. Un contribuente fiscalmente residente a Shanghai non può quindi utilizzare l’eccezione prevista per i non residenti UE/SEE, anche se una parte molto importante del suo reddito viene prodotta o tassata in Italia.
Il requisito territoriale viene prima del calcolo del 75%: non basta dimostrare che quasi tutto il reddito proviene dall’Italia se la residenza fiscale è in uno Stato non compreso nell’eccezione.
Reddito da immobile in Italia: cosa cambia?
Possedere un immobile in Italia e dichiararne qui il reddito non rende automaticamente residente fiscale in Italia e non consente, da solo, l’accesso al regime forfettario.
Quel reddito resta un reddito di fonte italiana e segue le proprie regole fiscali. Va inoltre considerato nel quadro complessivo della tua posizione internazionale, insieme alla convenzione contro le doppie imposizioni applicabile tra Italia e Stato di residenza.
Posso comunque aprire una Partita IVA italiana?
La possibilità di avere una posizione IVA italiana è distinta dalla possibilità di usare il forfettario. Un soggetto non residente può avere obblighi IVA in Italia quando svolge operazioni territorialmente rilevanti qui o dispone di una struttura attraverso la quale esercita l’attività.
Nel caso di una persona fisica che vive stabilmente all’estero, bisogna capire dove viene effettivamente svolta l’attività, dove sono localizzati i beni, se esiste un’organizzazione stabile in Italia e quali obblighi derivano dalle operazioni effettuate.
E-commerce Amazon: la sede dell’attività non coincide sempre con il marketplace
Vendere attraverso Amazon non significa automaticamente avere un’attività fiscalmente stabilita in Italia. Amazon è il canale di vendita; l’inquadramento dipende da chi vende, dove si trova il soggetto, dove sono i beni e dove vengono effettuate le operazioni.
Se, per esempio, acquisti beni in Cina e li vendi a clienti europei utilizzando magazzini Amazon FBA nell’Unione europea, possono nascere obblighi IVA nei Paesi in cui la merce viene stoccata o movimentata. La posizione non va quindi impostata semplicemente “aprendo un forfettario italiano”.
Amazon FBA e magazzini UE: attenzione alle registrazioni IVA
Quando Amazon conserva i prodotti in uno o più magazzini europei, la movimentazione delle merci può generare obblighi di identificazione IVA nei relativi Stati. Il regime OSS può semplificare alcune vendite B2C intracomunitarie, ma non elimina automaticamente gli obblighi legati allo stoccaggio della merce.
Per un residente in Cina il problema principale diventa quindi costruire correttamente la catena IVA dell’e-commerce, non scegliere tra 5% e 15% del regime forfettario.
E se torno fiscalmente residente in Italia?
Se trasferisci realmente la residenza fiscale in Italia, la causa di esclusione legata alla non residenza può venir meno. Da quel momento va rifatta la verifica completa dei requisiti del regime forfettario: soglia di ricavi, lavoro dipendente, partecipazioni societarie, rapporti con ex datori di lavoro e altre cause ostative.
L’iscrizione o cancellazione dall’AIRE va quindi coordinata con il trasferimento effettivo della residenza e non utilizzata come unico criterio fiscale.
E se vivo in un Paese UE o SEE?
Il quadro cambia se sei fiscalmente residente, per esempio, in Francia, Germania, Spagna o in un altro Stato ammesso dalla norma. In quel caso va verificata la seconda condizione: almeno il 75% del reddito complessivo deve essere prodotto in Italia.
Se entrambe le condizioni sono rispettate e non esistono altre cause ostative, il regime forfettario può essere accessibile. Puoi approfondire nella guida su residente UE con attività in Italia e regime forfettario.
Caso pratico: residente AIRE a Shanghai con immobile in Italia
Supponiamo che tu viva stabilmente a Shanghai, sia iscritto AIRE e sia fiscalmente residente in Cina. Possiedi un appartamento in Italia che produce reddito e vuoi iniziare a vendere beni su Amazon.
- Il reddito dell’immobile resta fiscalmente rilevante in Italia secondo le regole applicabili.
- La residenza in Cina esclude l’accesso alla deroga UE/SEE del regime forfettario.
- Il forfettario italiano non è quindi disponibile finché resti fiscalmente non residente in Cina.
- Per l’e-commerce devi verificare invece gli obblighi IVA derivanti da sede dell’attività, magazzini e Paesi di vendita.
- Se utilizzi FBA, vanno analizzati i Paesi in cui Amazon conserva o trasferisce la merce.
Aprire Partita IVA in Italia non rende automaticamente residente in Italia
Una posizione IVA italiana, da sola, non determina automaticamente la residenza fiscale personale. Allo stesso modo, avere redditi italiani non significa necessariamente essere fiscalmente residenti in Italia.
Nei casi internazionali bisogna tenere separati quattro piani: residenza fiscale personale, fonte dei redditi, stabile organizzazione o sede dell’attività e obblighi IVA. Confonderli porta facilmente a scegliere un regime non applicabile.
Checklist per un italiano AIRE che vuole fare e-commerce
- Verifica la residenza fiscale effettiva, non solo l’iscrizione AIRE.
- Controlla se lo Stato di residenza è UE/SEE.
- Se sì, verifica la quota del 75% di reddito prodotto in Italia.
- Se sei fuori UE/SEE, non impostare il progetto sul regime forfettario italiano.
- Individua dove viene realmente gestita l’attività.
- Verifica dove saranno acquistati, stoccati e spediti i beni.
- Controlla eventuali registrazioni IVA necessarie nei Paesi UE.
- Valuta OSS/IOSS quando applicabili.
- Verifica la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stato di residenza.
Fonti ufficiali
- Normattiva — Legge 190/2014, cause di esclusione dal forfettario
- Agenzia delle Entrate — soggetti non residenti e identificazione IVA
In sintesi: un cittadino italiano iscritto AIRE e fiscalmente residente a Shanghai non può usare il regime forfettario italiano perché la deroga per i non residenti è limitata a UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia. Può però avere obblighi fiscali e IVA in Italia: per un e-commerce Amazon vanno analizzati separatamente residenza, struttura dell’attività, magazzini e flussi delle merci.
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