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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Residente UE con attività in Italia: quando puoi usare il forfettario

Se sei fiscalmente residente in un altro Paese dell’Unione europea puoi usare il regime forfettario italiano solo in condizioni precise. La regola non richiede che “il 75% dell’attività” sia svolto in Italia: richiede che almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto sia prodotto nel territorio italiano.

Nel caso di chi vive e lavora come dipendente in Germania e svolge anche un’attività freelance collegata all’Italia, quindi, la prima domanda non è quale regime convenga, ma dove sei fiscalmente residente e dove sono prodotti i diversi redditi. Solo dopo puoi verificare se il forfettario è legalmente accessibile e confrontarlo con il regime ordinario.

Non residente UE: quando puoi usare il forfettario

L’articolo 1, comma 57, lettera b), della legge 190/2014 esclude in generale i soggetti non residenti dal regime forfettario. Prevede però un’eccezione per chi:

  • è residente in uno Stato membro dell’Unione europea oppure in uno Stato SEE che assicura un adeguato scambio di informazioni;
  • produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • rispetta anche tutti gli altri requisiti del regime forfettario.

La norma vigente è consultabile nella legge 190/2014 su Normattiva.

Il 75% riguarda il reddito, non le ore lavorate o le fatture

Questo è il punto da correggere rispetto a molte spiegazioni semplificate. Non devi contare il 75% delle giornate lavorate in Italia e non basta che il 75% delle fatture sia emesso con una Partita IVA italiana.

Devi confrontare il reddito fiscalmente prodotto in Italia con il reddito complessivamente prodotto nell’anno. Se percepisci uno stipendio in Germania, quel reddito può incidere fortemente sul denominatore e rendere impossibile raggiungere il 75% italiano.

Esempio: stipendio tedesco e attività freelance italiana

Supponiamo che tu sia fiscalmente residente in Germania e abbia:

  • 50.000 euro di reddito da lavoro dipendente prodotto in Germania;
  • 30.000 euro di reddito da attività autonoma effettivamente prodotto in Italia.

Il reddito complessivamente prodotto è 80.000 euro, mentre la quota italiana è 30.000 euro, cioè il 37,5%. In questo scenario il requisito del 75% non è rispettato e il forfettario italiano non è accessibile tramite l’eccezione prevista per i non residenti UE.

Avere clienti italiani non significa automaticamente produrre reddito in Italia

Per i non residenti il TUIR considera prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. Per un programmatore o consulente software, quindi, non basta guardare alla nazionalità del cliente.

Se lavori materialmente da Stoccarda per clienti italiani, il fatto che il cliente sia italiano o che il pagamento arrivi su un conto italiano non rende automaticamente quel reddito prodotto in Italia. Se invece eserciti concretamente l’attività in Italia, la valutazione cambia.

Per questo il test del 75% richiede prima di attribuire correttamente la fonte fiscale di ciascun reddito.

Prima di tutto stabilisci la residenza fiscale

Vivere all’estero o essere iscritto all’AIRE non basta, da solo, a risolvere la residenza fiscale. Dal lato italiano vanno verificati i criteri previsti dal TUIR e, se due Stati ti considerano contemporaneamente residente, anche la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.

Se in realtà risulti fiscalmente residente in Italia, la causa ostativa specifica dei non residenti non si applica. In quel caso, però, l’Italia considera in generale anche i redditi esteri e devi verificare le altre cause ostative del forfettario, compresa quella relativa ai redditi da lavoro dipendente.

Lavoro dipendente in Germania: attenzione anche alla soglia del forfettario

Se, dopo l’analisi della residenza fiscale, il reddito da lavoro dipendente è rilevante ai fini del regime italiano, va verificata anche la causa ostativa prevista dalla lettera d-ter della legge 190/2014.

Per il 2026 la soglia dei redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente è 35.000 euro, salvo i casi in cui la cessazione del rapporto rende irrilevante la verifica. Questo controllo è distinto dalla regola del 75% prevista per i non residenti.

Partita IVA italiana e luogo di tassazione non sono la stessa cosa

Aprire una Partita IVA italiana non significa automaticamente che tutto il tuo reddito freelance debba essere tassato soltanto in Italia. Il luogo in cui il reddito è imponibile dipende da residenza fiscale, fonte del reddito e Convenzione internazionale applicabile.

Allo stesso modo, essere residente in Germania non impedisce in assoluto di avere obblighi fiscali in Italia se eserciti qui un’attività o disponi di una struttura rilevante.

Per il quadro generale puoi consultare la guida su regime forfettario per non residenti e soglia del 75%.

Forfettario o ordinario: prima verifica se puoi scegliere

Il confronto di convenienza ha senso soltanto dopo avere verificato l’accesso al forfettario. Se il requisito del 75% non è rispettato, la scelta del forfettario non è disponibile e dovrai applicare il regime fiscale compatibile con la tua posizione italiana.

Se invece il forfettario è accessibile, il confronto dipende soprattutto da:

  • ammontare dei ricavi o compensi;
  • coefficiente di redditività del codice ATECO;
  • costi reali dell’attività;
  • contributi previdenziali;
  • eventuale IVA recuperabile nel regime ordinario;
  • altri redditi e detrazioni personali;
  • regole della Convenzione fiscale tra Italia e Stato di residenza.

Sviluppatore software: il coefficiente non basta per decidere

Per un freelance software il forfettario può essere interessante quando i costi reali sono contenuti rispetto alla quota riconosciuta forfettariamente. Se invece sostieni costi elevati, acquisti attrezzature importanti o hai spese professionali significative, il regime ordinario può meritare un confronto più approfondito.

Non è corretto confrontare soltanto “15% contro IRPEF”: nel regime ordinario entrano in gioco deduzione dei costi, IVA, detrazioni e contribuzione.

Dal 2025 esiste anche la franchigia IVA transfrontaliera UE

Dal 2025 l’Unione europea ha introdotto un regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese. È un tema distinto dal regime forfettario italiano ai fini delle imposte sul reddito.

Un soggetto stabilito in un altro Stato UE può quindi trovarsi a dover verificare separatamente le regole IVA del regime di franchigia transfrontaliero. Non bisogna confondere questa disciplina IVA con la regola italiana del 75% necessaria per accedere al forfettario come non residente.

Esempio: residente in Germania che lavora soprattutto in Italia

Se sei residente fiscale in Germania ma svolgi fisicamente la maggior parte dell’attività professionale in Italia e il reddito prodotto in Italia rappresenta almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, puoi superare la specifica causa ostativa della non-residenza.

Restano però da verificare gli altri requisiti del forfettario, il reddito da lavoro dipendente, la previdenza e la Convenzione Italia-Germania.

Esempio: residente in Germania che lavora da remoto da Stoccarda

Se vivi e lavori materialmente da Stoccarda, hai uno stipendio tedesco e svolgi anche sviluppo software da remoto per clienti italiani, non devi presumere che i compensi siano automaticamente “reddito prodotto in Italia”.

In una situazione simile il requisito del 75% può non essere soddisfatto e la corretta struttura fiscale va definita partendo dalla residenza e dalla fonte dei redditi, non dal luogo in cui si trovano i clienti.

Checklist prima di aprire

  1. Determina correttamente la tua residenza fiscale.
  2. Individua dove viene materialmente esercitata l’attività freelance.
  3. Attribuisci la fonte fiscale di stipendio e reddito autonomo.
  4. Calcola se almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto è italiano.
  5. Verifica gli altri requisiti del regime forfettario.
  6. Controlla la soglia dei redditi da lavoro dipendente quando applicabile.
  7. Verifica la Convenzione contro le doppie imposizioni.
  8. Solo dopo confronta economicamente forfettario e ordinario.

In sintesi

Essere residente in Germania o in un altro Paese UE non basta per utilizzare il regime forfettario italiano. Se sei fiscalmente non residente devi produrre in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto e rispettare tutti gli altri requisiti.

Se hai anche uno stipendio tedesco, quel reddito può rendere difficile raggiungere il 75%. Prima di scegliere tra forfettario e ordinario devi quindi chiarire residenza fiscale, fonte dei redditi e Convenzione internazionale: soltanto dopo il confronto di convenienza ha realmente senso.

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