Avere clienti esteri non esclude dal regime forfettario. Puoi lavorare con imprese e privati dell’Unione Europea o di Paesi extra UE, ma devi distinguere correttamente il tipo di operazione, le regole IVA territoriali, la fatturazione e gli eventuali adempimenti collegati all’estero. I compensi incassati da clienti stranieri concorrono inoltre ai normali limiti del regime insieme a quelli italiani.
Si può essere in regime forfettario con clienti esteri?
Sì. La legge che disciplina il regime forfettario non prevede una causa ostativa basata semplicemente sulla nazionalità o sulla residenza dei clienti. Un professionista italiano può quindi avere uno o più committenti stranieri e continuare ad applicare il forfettario se rispetta tutti gli altri requisiti.
La disciplina delle cause di esclusione è contenuta nell’articolo 1, comma 57, della legge 190/2014. Tra le cause ostative non compare una percentuale massima di fatturato estero.
Esiste un limite specifico per il fatturato verso l’estero?
No. Non esiste una soglia separata che impedisca di avere, per esempio, il 50%, l’80% o anche la totalità dei clienti all’estero. I ricavi o compensi esteri vanno però sommati a quelli italiani per verificare i limiti generali del regime.
Nel 2026 il limite ordinario per restare nel regime è di 85.000 euro di ricavi o compensi, mentre il superamento di 100.000 euro produce l’uscita immediata nell’anno stesso secondo le regole previste dalla legge. Queste soglie riguardano il totale dell’attività, non soltanto la quota italiana.
Per il funzionamento delle soglie consulta limiti del regime forfettario 2026.
Cliente estero UE con Partita IVA: cosa cambia?
Quando un professionista italiano presta un servizio a un’impresa stabilita in un altro Stato UE, la territorialità IVA segue in via generale le regole delle prestazioni B2B. In molti casi l’operazione viene assolta dal committente nel proprio Stato mediante inversione contabile.
Per le operazioni intracomunitarie può essere necessario verificare l’iscrizione al VIES e la validità della posizione IVA del cliente. Non bisogna quindi limitarsi a emettere una normale fattura “senza IVA” solo perché si è forfettari: la natura dell’operazione estera va identificata correttamente.
Cliente extra UE: come si gestisce?
Per i servizi resi a soggetti extra UE occorre verificare la territorialità dell’operazione e la qualifica del cliente. In molti casi B2B il servizio non è territorialmente rilevante in Italia ai fini IVA, ma la fattura deve riportare la corretta natura dell’operazione.
Le regole europee sul commercio transfrontaliero ricordano che, in linea generale, le prestazioni di servizi a imprese estere seguono il luogo del committente, con eccezioni per particolari categorie di servizi. Per questo non è prudente utilizzare una dicitura unica per qualunque cliente extra UE.
Privati esteri: attenzione alle regole B2C
Con un cliente privato le regole possono essere diverse rispetto a un’impresa. Alcuni servizi seguono il luogo del prestatore, mentre servizi elettronici, telecomunicazioni e altre prestazioni specifiche possono essere tassati nel Paese del consumatore.
Per i servizi elettronici resi a consumatori UE esistono regole particolari e, quando ricorrono i presupposti, può entrare in gioco il regime OSS. Il portale Your Europe della Commissione europea ricorda che i servizi elettronici B2C sono, in linea generale, tassati nel Paese del cliente, con una soglia UE di 10.000 euro per alcune regole semplificate e con il possibile utilizzo dello sportello unico.
Il forfettario significa “mai IVA” nelle operazioni estere?
No. È una semplificazione pericolosa. Il forfettario è normalmente esonerato dal versamento dell’IVA sulle proprie operazioni, ma la stessa legge prevede che, per le operazioni nelle quali il contribuente risulta debitore dell’imposta, debba integrare o emettere la fattura e versare l’IVA secondo le regole applicabili.
Il comma 60 della legge 190/2014 stabilisce infatti obblighi specifici per le operazioni per le quali il forfettario è debitore dell’IVA. Acquisti di servizi dall’estero, operazioni in reverse charge e altri casi richiedono quindi una gestione diversa dalla normale fattura nazionale del forfettario.
Lavorare prevalentemente con un solo cliente estero è vietato?
No, non esiste una causa ostativa che vieti di avere un solo cliente soltanto perché è estero. Devono però essere verificate le normali regole fiscali, contrattuali e, quando rilevante, la causa ostativa relativa all’attività svolta prevalentemente nei confronti di un datore o ex datore di lavoro.
La legge prevede infatti una causa ostativa per chi esercita prevalentemente l’attività nei confronti di datori di lavoro attuali o dei due precedenti periodi d’imposta, oppure di soggetti a essi riconducibili, salvo specifiche eccezioni.
Ex datore di lavoro estero: il caso chiarito dall’Agenzia
Un caso importante è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 173/2019. Il contribuente aveva lavorato come dipendente all’estero e, rientrando in Italia, intendeva svolgere la stessa attività in forma autonoma prevalentemente per il precedente datore di lavoro straniero.
In quella specifica fattispecie l’Agenzia ha ritenuto applicabile il forfettario perché il precedente rapporto di lavoro si era svolto all’estero e non esisteva il collegamento con il territorio italiano che avrebbe fatto emergere il rischio di una trasformazione artificiosa del lavoro dipendente in autonomo agevolato. Il chiarimento è stato successivamente richiamato anche in altri casi analoghi.
Non bisogna però trasformare questo interpello nella regola generica “se il datore è estero la causa ostativa non vale mai”. Va verificata la situazione concreta: residenza, luogo del precedente rapporto, soggetto committente e collegamenti con il territorio italiano.
Residenza all’estero e clienti esteri sono due temi diversi
La residenza fiscale del contribuente è una questione diversa dalla residenza del cliente. La legge prevede una specifica causa di esclusione per i soggetti non residenti, salvo le eccezioni stabilite per residenti UE/SEE che producono in Italia almeno la quota di reddito richiesta dalla norma.
Quindi un residente fiscale in Italia può lavorare con clienti esteri senza problemi di per sé; un contribuente residente all’estero deve invece verificare autonomamente se può applicare il regime.
Come contano i compensi esteri per la soglia degli 85.000 euro?
I compensi dell’attività concorrono al limite indipendentemente dal Paese del cliente. Per un professionista in regime forfettario rilevano i compensi percepiti secondo il principio di cassa: un pagamento estero incassato nell’anno va quindi considerato insieme agli incassi italiani.
Se il pagamento arriva in valuta diversa dall’euro, il valore va correttamente convertito secondo le regole fiscali applicabili per determinare l’importo da considerare in euro.
Clienti esteri e fatturazione elettronica
La gestione della fattura dipende dal cliente e dall’operazione. Nel 2026 i forfettari sono soggetti all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa per particolari operazioni.
Nel documento elettronico va utilizzato il corretto codice natura e devono essere compilati correttamente i dati del cliente estero. È inoltre necessario distinguere prestazioni di servizi, cessioni di beni, operazioni intracomunitarie ed extra UE.
Marketplace e piattaforme estere
Se il pagamento passa attraverso un marketplace, bisogna capire chi è giuridicamente il cliente, chi incassa il corrispettivo e quali commissioni o servizi vengono fatturati dalla piattaforma. Non è corretto assumere che qualunque accredito ricevuto da Etsy, Amazon, Stripe o altra piattaforma sia fiscalmente identico.
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Cause di esclusione da verificare anche con clienti esteri
- superamento dei limiti di ricavi o compensi;
- spese per lavoro oltre il limite previsto;
- utilizzo di regimi IVA speciali incompatibili;
- residenza fiscale non compatibile con le condizioni richieste;
- partecipazioni societarie che integrano una causa ostativa;
- attività prevalente verso datore o ex datore di lavoro nei casi previsti;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati oltre la soglia applicabile, quando la verifica è dovuta.
La presenza di clienti esteri, da sola, non è una voce di questo elenco.
Checklist per un forfettario che lavora con l’estero
- identifica se il cliente è impresa o privato;
- verifica Paese UE o extra UE;
- individua correttamente la territorialità IVA;
- controlla eventuale iscrizione VIES;
- usa la corretta natura in fattura elettronica;
- verifica eventuali obblighi OSS per servizi B2C elettronici;
- registra correttamente gli incassi in valuta;
- somma gli incassi esteri a quelli italiani per i limiti del forfettario;
- controlla eventuali rapporti con ex datori di lavoro;
- conserva contratti, fatture e prove dei pagamenti.
Domande frequenti
Sì, la quota di clienti esteri non costituisce di per sé una causa di esclusione. Devi rispettare i normali requisiti del regime e le regole IVA e di fatturazione applicabili alle operazioni estere.
Sì. Gli incassi dell’attività provenienti da clienti esteri si sommano a quelli italiani ai fini dei limiti generali del regime forfettario.
No. L’Agenzia ha riconosciuto in specifici casi di precedente lavoro svolto all’estero l’assenza della causa ostativa, ma la fattispecie concreta va verificata e non dipende soltanto dalla nazionalità del datore di lavoro.
No. Esistono operazioni per le quali anche il contribuente forfettario può risultare debitore dell’IVA o dover applicare regole specifiche, soprattutto negli acquisti o nelle operazioni transfrontaliere.
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