Aprire un e-commerce in forfettario: nuova attività o società?
Puoi aprire una Partita IVA forfettaria per e-commerce se avvii un’attività individuale e possiedi i requisiti del regime: chiamare il progetto “startup” non ti esclude, ma non ti dà automaticamente diritto all’imposta del 5%. Se invece il negozio online appartiene a una società, il regime forfettario delle persone fisiche non è applicabile alla società.
La domanda nasce spesso prima ancora di scegliere la piattaforma: voglio lanciare un nuovo negozio, posso partire come forfettario? Per rispondere servono tre verifiche separate: chi sarà il venditore, se può accedere al regime e se l’attività è davvero nuova ai fini dell’aliquota ridotta.
E-commerce come startup: prima identifica il titolare
Immagina due progetti con lo stesso catalogo e lo stesso sito. Nel primo, una persona compra la merce e la rivende ai clienti assumendo personalmente la gestione dell’impresa. Nel secondo, due fondatori costituiscono una SRL che acquista i prodotti, stipula i contratti e incassa gli ordini. La tecnologia utilizzata può essere identica; il soggetto che esercita l’attività è diverso.
| Progetto | Verifica sul forfettario |
|---|---|
| Negozio di un imprenditore individuale | Accesso possibile, dopo controllo dei requisiti personali e dell’attività |
| E-commerce intestato a una SRL o SRLS | La società non applica il forfettario delle persone fisiche |
| Negozio già esistente che apre un sito | Il nuovo canale non rende automaticamente nuova l’attività |
Il Registro Imprese chiarisce che nell’impresa individuale c’è un unico titolare, che può comunque avvalersi di collaboratori o dipendenti. Prima di scegliere il regime, dunque, chiarisci chi vende al cliente e chi assume gli impegni verso fornitori e piattaforme.
Nuova attività e startup innovativa sono concetti diversi
Nel linguaggio comune, “startup” può indicare semplicemente un progetto appena avviato. La qualifica di startup innovativa ha invece requisiti specifici: il MIMIT la riferisce a società di capitali, anche cooperative, con le caratteristiche previste dalla disciplina e l’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese.
Aprire un sito di vendita non attribuisce da solo questa qualifica. D’altra parte, per aprire un normale e-commerce individuale in forfettario non devi ottenere il riconoscimento di startup innovativa. Sono percorsi differenti, da valutare in base al progetto effettivo.
Se prevedi soci, investitori o la proprietà condivisa dell’attività, definisci prima la struttura con cui operare. Non scegliere un’intestazione individuale soltanto per ottenere un’aliquota più bassa quando l’organizzazione prevista è in realtà societaria.
Il diritto al forfettario va verificato prima del 5%
La prima verifica riguarda l’accesso al regime, riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni. Il riferimento è la disciplina introdotta dalla legge 190/2014, richiamata anche dall’Agenzia delle Entrate attraverso FiscoOggi. Vendere online non crea un’esenzione dalle condizioni generali.
Occorre ricostruire le altre attività, i ricavi o compensi rilevanti, eventuali partecipazioni societarie, la situazione lavorativa e le caratteristiche delle operazioni. La presenza di un solo negozio appena aperto non basta a concludere che tutte le condizioni siano rispettate. Per il controllo completo usa la guida alle cause di esclusione dal forfettario.
Questa verifica produce un primo risultato: regime applicabile oppure non applicabile. Soltanto se l’esito è positivo si passa alla domanda sull’aliquota ridotta. È possibile essere ammessi al forfettario senza avere diritto al 5%.
Quando il nuovo negozio può beneficiare dell’aliquota al 5%
Il comma 65 richiede condizioni aggiuntive: assenza di attività artistica, professionale o d’impresa esercitata nei tre anni precedenti, anche in forma associata o familiare; assenza di mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo, salvo il praticantato obbligatorio; verifica dei ricavi dell’anno precedente se si prosegue un’attività altrui. Le condizioni sono riepilogate in questo chiarimento ufficiale sul requisito di nuova attività.
Per un negozio online significa guardare la storia del titolare e dell’impresa, non soltanto la data di registrazione del dominio. Per la durata e gli altri casi generali trovi l’approfondimento sul forfettario startup e requisiti del 5%.
Un catalogo nuovo non cancella una precedente attività
Se fino a poco tempo fa esercitavi un’altra impresa o professione, cambiare prodotti o settore non elimina il controllo sul triennio. Prepara una cronologia con date e attività effettivamente svolte: una risposta fondata solo sul nuovo codice ATECO rischia di ignorare proprio il requisito decisivo.
Un sito nuovo può continuare un’attività esistente
Se trasferisci online il negozio che già gestisci, il sito è un nuovo strumento di vendita. Anche rilevare un e-commerce funzionante richiede di esaminare che cosa viene trasferito: attività, contratti, clientela e organizzazione, oltre ai dati del precedente titolare. L’acquisto di un dominio, considerato isolatamente, non descrive l’intera operazione.
Tre casi da distinguere prima di chiedere l’apertura
Primo negozio individuale. Laura vuole acquistare accessori da rivendere sul proprio sito e non ha mai esercitato un’attività. Il progetto è compatibile in astratto con il forfettario; il consulente deve comunque verificare tutte le condizioni. L’assenza di precedenti attività è un elemento utile, non un’autorizzazione automatica al 5%.
Negoziante che aggiunge le vendite online. Marco ha già un’attività commerciale e apre un secondo canale. Il preventivo deve riguardare l’impresa esistente e le variazioni necessarie. Non va costruito sulla promessa di cinque nuovi anni agevolati perché cambia la piattaforma.
Progetto con due fondatori. Sara e Luca vogliono essere entrambi proprietari e decidono di costituire una società. Il budget fiscale va preparato per quella società. Non si può applicare a essa il regime individuale solo perché il fatturato previsto è contenuto.
Descrivi i prodotti prima di scegliere il codice ATECO
Una volta chiarito il soggetto, occorre descrivere l’attività concreta. La nota metodologica ISTAT su ATECO 2025 spiega che nel commercio al dettaglio conta la tipologia dei beni, mentre Internet non costituisce più il criterio per individuare un codice generale separato.
Non copiare quindi automaticamente il vecchio 47.91.10 da una guida all’e-commerce. Prepara l’elenco dei prodotti e specifica se li acquisti per rivenderli, li produci o metti in contatto venditori e compratori senza assumere la proprietà dei beni. Per software, corsi e altri contenuti digitali serve una valutazione dell’attività effettiva.
Queste informazioni permettono di usare correttamente la guida al codice ATECO per e-commerce e di evitare un’apertura incoerente con ciò che il negozio venderà davvero.
Il preventivo deve separare imposta, contributi e pratiche
La scritta “forfettario al 5%” non rappresenta il costo complessivo dell’impresa. Chiedi un preventivo che distingua assistenza fiscale, adempimenti camerali e comunali, strumenti digitali, previdenza e costi commerciali del negozio.
La posizione INPS deve essere valutata autonomamente. La documentazione INPS sui contributi 2026 distingue le regole delle Gestioni Artigiani e Commercianti: un’aliquota fiscale agevolata non equivale all’azzeramento dei contributi.
Dopo la verifica di accesso puoi passare alla procedura di apertura della Partita IVA e-commerce, con Comunicazione Unica, posizione previdenziale e controlli SUAP. La scelta del regime e il completamento delle pratiche devono essere entrambi risolti prima di considerare pronto il progetto.
Quali informazioni preparare per una risposta concreta
- Indica chi sarà il titolare e se sono previsti soci o collaboratori.
- Elenca le attività effettivamente svolte in precedenza, con date di avvio e cessazione.
- Descrivi eventuali rapporti di lavoro e partecipazioni societarie.
- Spiega se parti da zero o acquisisci un negozio già operativo.
- Prepara catalogo, fornitori, Paesi di vendita e modalità di consegna.
- Separa ricavi previsti, costo della merce, piattaforma, pubblicità e liquidità disponibile.
Chiedi che la risposta distingua esplicitamente accesso al forfettario, diritto al 5% e adempimenti per partire. Se manca un documento, deve essere chiaro quale verifica resta aperta: potrai così decidere sulla base del tuo progetto, senza affidarti alla sola etichetta “startup”.
Domande frequenti prima dell’avvio
Devo costituire una società per usare un marchio online?
Un marchio o un nome commerciale non identificano da soli la forma giuridica. Il punto da verificare è chi esercita l’attività e compare nei rapporti con clienti e fornitori.
La piattaforma scelta decide se posso essere forfettario?
No. Sito proprio e marketplace sono canali di vendita. L’accesso fiscale dipende dal titolare e dall’attività; le condizioni contrattuali della piattaforma vanno controllate separatamente.
Se il 5% non spetta devo rinunciare al negozio?
No. Occorre ricalcolare il progetto con il trattamento fiscale effettivamente applicabile. La mancata agevolazione non coincide necessariamente con l’esclusione dal regime né con l’impossibilità di avviare l’impresa.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.