Nel 2026 non esiste un unico codice ATECO per l’e-commerce o per la vendita online. Con ATECO 2025 il canale di vendita non è più il criterio usato per classificare il commercio al dettaglio: il codice va scelto soprattutto in base alla tipologia di prodotto venduto e alla reale attività svolta.
Questo cambia radicalmente il modo di scegliere il codice ATECO e-commerce. Vendere gli stessi prodotti in un negozio fisico, su Shopify, Amazon, eBay o tramite un proprio sito non genera, da solo, un codice diverso. Prima bisogna capire cosa vendi e se sei il venditore, il produttore o soltanto un intermediario.
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Codice ATECO e-commerce 2026: la regola principale
ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è utilizzata operativamente per finalità statistiche e amministrative dal 1° aprile 2025. L’ISTAT, nella documentazione ufficiale ATECO 2025, chiarisce che nel commercio al dettaglio il canale di vendita – negozio, ambulante, distributore automatico o Internet – non rappresenta più il criterio guida per distinguere le attività.
La conseguenza pratica è semplice: se vendi online abbigliamento, cosmetici, libri o elettrodomestici, non devi cercare un generico “codice e-commerce”, ma il codice relativo al prodotto o all’assortimento che caratterizza la tua attività.
La nota metodologica ISTAT su ATECO 2025 è esplicita: per il commercio via Internet non sono stati individuati codici ad hoc, perché la classificazione privilegia la distinzione in base ai prodotti commercializzati.
47.91.10 nel 2026: attenzione, il significato è cambiato
Questo è il punto che crea più errori. Fino alla precedente classificazione il 47.91.10 era comunemente associato al commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet. Quel significato non è più valido con ATECO 2025.
Il numero 47.91.10 esiste ancora, ma oggi identifica un’attività completamente diversa: attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato di articoli di seconda mano. Quindi non va utilizzato nel 2026 come codice generico per aprire un normale negozio online.
È una distinzione importante anche per chi aggiorna una vecchia attività: non basta leggere il numero del codice, bisogna verificare sempre il titolo e le note ATECO 2025. Per un controllo più ampio puoi usare anche la nostra guida su come verificare il codice ATECO corretto.
Esempi di codici ATECO 2025 per chi vende online
Il codice dipende dai prodotti effettivamente commercializzati. Questi esempi mostrano la logica della nuova classificazione; la scelta definitiva va verificata sulle note ISTAT e sull’attività prevalente.
| Cosa vendi online | Esempio ATECO 2025 | Osservazione |
|---|---|---|
| Abbigliamento per adulti | 47.71.10 | Conta il prodotto venduto, non il sito o marketplace utilizzato |
| Cosmetici e articoli di profumeria | 47.75.00 | Codice del commercio specializzato del prodotto |
| Libri fisici | 47.61.00 | La vendita online resta commercio al dettaglio di libri |
| Computer, periferiche e software su supporto fisico | 47.40.10 | Da distinguere dai prodotti digitali scaricabili |
| Elettrodomestici | 47.54.00 | Il canale Internet non crea un codice separato |
| Assortimento molto ampio e non specializzato | 47.12.x | Il sottocodice dipende dalla prevalenza dei prodotti; 47.12.90 è una voce residuale |
Se vendi più famiglie di prodotti, può essere necessario individuare un’attività principale e una o più attività secondarie. Non conviene scegliere automaticamente un codice “generico” solo perché il catalogo è ampio: la classificazione ATECO 2025 contiene numerose voci specializzate e non specializzate.
Shopify, Amazon, eBay o sito proprio: il codice cambia?
No, la piattaforma usata per vendere non determina il codice ATECO. Un commerciante che vende lo stesso prodotto su un proprio e-commerce e su Amazon, in linea generale, resta classificato in base alla stessa attività economica.
Quello che può cambiare è il ruolo svolto. Se acquisti beni e li rivendi in nome proprio sei normalmente nell’area del commercio. Se invece metti in contatto venditori e acquirenti e percepisci una commissione senza assumere la proprietà dei beni, l’attività può rientrare nei servizi di intermediazione, per i quali ATECO 2025 prevede specifiche voci nella famiglia 47.9.
Per questo un marketplace non va confuso con un normale venditore online. L’ISTAT definisce l’intermediazione proprio come l’attività che mette in contatto le parti a fronte di un compenso o commissione senza assumere la proprietà dei beni oggetto dell’operazione.
Dropshipping: commercio o intermediazione?
Nel dropshipping il fatto di non avere un magazzino proprio non basta a stabilire il codice. Se sei tu il venditore nei confronti del cliente, incassi il prezzo e rivendi il prodotto acquistato dal fornitore, l’attività resta normalmente commerciale e il codice va scelto in base ai prodotti venduti.
Se invece svolgi soltanto un servizio di collegamento tra venditore e cliente e guadagni una commissione, senza acquistare o rivendere i beni in nome proprio, l’inquadramento può essere quello dell’intermediazione. Il tema è approfondito nella guida su dropshipping, Partita IVA e ATECO.
Prodotti handmade: non sei automaticamente un commerciante
Un’altra distinzione fondamentale riguarda chi produce personalmente gli oggetti che vende online. Se realizzi gioielli, ceramiche, abbigliamento, accessori o altri beni e poi li vendi sul web, la tua attività non coincide necessariamente con la semplice rivendita commerciale.
In questi casi il codice può essere quello della produzione o attività artigiana, mentre la vendita online rappresenta il canale con cui commercializzi ciò che produci. Questa differenza incide anche sull’inquadramento previdenziale: potresti rientrare nella Gestione Artigiani anziché nella Gestione Commercianti.
Prodotti digitali, software ed e-book: non sono normale commercio al dettaglio
ATECO 2025 chiarisce anche che la sezione del commercio riguarda beni fisici. Lo scambio di prodotti digitali, streaming e download non viene classificato automaticamente come commercio al dettaglio della sezione G.
Se vendi software creato da te, e-book, contenuti digitali, corsi o altri prodotti immateriali, il codice va individuato in base alla reale attività – ad esempio produzione software, editoria o altri servizi – e non copiando un codice usato per la vendita online di beni fisici.
Codice ATECO e-commerce e coefficiente di redditività nel forfettario
Il codice ATECO serve anche per l’inquadramento fiscale, ma non bisogna confondere la nuova classificazione ATECO 2025 con la tabella dei coefficienti del regime forfettario.
L’articolo 1, comma 64, della legge 190/2014 stabilisce che il reddito imponibile forfettario si ottiene applicando ai ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per l’attività. Per il normale commercio all’ingrosso e al dettaglio il coefficiente di riferimento è generalmente il 40%.
Quindi, se un e-commerce è realmente un’attività commerciale di rivendita, il 40% resta il riferimento tipico; se invece produci beni, svolgi servizi o fai intermediazione, il coefficiente può essere diverso. Per evitare sovrapposizioni, il calcolo completo è trattato nella pagina dedicata al coefficiente di redditività e-commerce.
Esempio semplice: con 30.000 euro di ricavi e coefficiente 40%, il reddito forfettario lordo prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori è 12.000 euro. L’imposta sostitutiva sarà poi calcolata secondo l’aliquota applicabile, 15% oppure 5% quando ricorrono i requisiti previsti.
ATECO 2025 e quadro LM 2026: perché puoi vedere ancora riferimenti ATECO 2007
Nel 2026 può capitare di trovare ancora riferimenti ai codici ATECO 2007 nella dichiarazione dei redditi. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il quadro LM 2026 prevedono infatti, in specifiche situazioni di compilazione della sezione del regime forfettario, l’utilizzo di codici ATECO 2007.
Questo non significa che per aprire oggi un e-commerce si debba tornare al vecchio codice “vendita via Internet”. Sono due piani diversi: ATECO 2025 è la classificazione amministrativa corrente, mentre la dichiarazione fiscale mantiene ancora alcuni raccordi con la precedente classificazione per determinare correttamente il reddito forfettario.
INPS per chi vende online nel 2026
Chi svolge una normale attività di commercio al dettaglio online come impresa individuale è, in linea generale, soggetto alla Gestione INPS Commercianti. Per il 2026 l’INPS indica un minimale di reddito pari a 18.808 euro, un contributo minimo annuo per i commercianti pari a 4.611,64 euro e un’aliquota del 24,48% sul reddito eccedente il minimale, nei limiti previsti.
I dati sono riportati nella circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026. Per chi applica il forfettario può inoltre essere disponibile, se ne ricorrono i requisiti e viene esercitata l’opzione, la riduzione contributiva prevista per artigiani e commercianti.
Se invece l’attività reale è artigiana, professionale o di intermediazione, l’inquadramento previdenziale può essere diverso. Per i dettagli consulta la guida sui contributi INPS artigiani e commercianti.
Come aprire un e-commerce nel 2026: gli adempimenti essenziali
Per un nuovo e-commerce che svolge commercio al dettaglio di beni, la procedura ordinaria passa normalmente dalla Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, che coordina gli adempimenti verso Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate e INPS, e dalla SCIA al SUAP competente per l’avvio della vendita tramite Internet.
Le Camere di Commercio ricordano che il commercio al dettaglio via Internet è una forma speciale di vendita e che la SCIA può essere presentata contestualmente alla Comunicazione Unica o secondo le modalità previste dal SUAP. Per attività regolamentate, come l’e-commerce alimentare, possono aggiungersi requisiti e adempimenti specifici.
Se vuoi una panoramica completa su regime fiscale, IVA, costi e gestione, la pagina di riferimento del cluster resta la guida al regime forfettario per e-commerce 2026. Per i soli costi di apertura e gestione puoi invece consultare quanto costa una Partita IVA per vendere online.
Errori da evitare nella scelta del codice ATECO per vendita online
- usare 47.91.10 come codice generico e-commerce senza leggere il nuovo significato ATECO 2025;
- scegliere il codice in base alla piattaforma usata invece che ai prodotti e all’attività reale;
- trattare come commerciante chi produce direttamente i beni venduti;
- confondere rivendita e intermediazione a commissione;
- usare un codice di commercio per prodotti puramente digitali senza verificare la corretta sezione ATECO;
- attribuire automaticamente il coefficiente 40% senza controllare se l’attività è davvero commercio;
- dimenticare eventuali codici secondari quando vengono svolte attività economicamente distinte.
Domande frequenti sul codice ATECO e-commerce
Qual è il codice ATECO per e-commerce nel 2026?
Non esiste un codice unico. Per la normale vendita di beni si sceglie il codice ATECO 2025 relativo al prodotto o all’assortimento commercializzato.
Posso usare 47.91.10 per un negozio online?
Non come codice generico di vendita via Internet. In ATECO 2025 il 47.91.10 indica servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato di articoli di seconda mano.
Vendere su Amazon o Shopify richiede un codice specifico?
No. La piattaforma è un canale di vendita; il codice dipende dall’attività e dai prodotti venduti.
Se vendo prodotti fatti da me devo usare un codice di commercio?
Non necessariamente. Se produci direttamente i beni, può essere corretto un codice di produzione o artigiano, con conseguenze anche sull’INPS.
Il coefficiente di redditività dell’e-commerce è sempre 40%?
No. Il 40% è il riferimento tipico per il commercio; produzione, servizi e intermediazione possono avere coefficienti diversi.
I prodotti digitali hanno lo stesso codice dei beni fisici venduti online?
No. ATECO 2025 distingue il commercio di beni fisici dalle attività relative a prodotti digitali, streaming e download, che vanno classificate in base alla loro natura.
In sintesi
Nel 2026 il punto decisivo non è “vendo online”, ma che attività svolgo e che cosa vendo. ATECO 2025 ha eliminato il canale Internet come criterio guida del commercio al dettaglio. Il vecchio significato di 47.91.10 non è più utilizzabile per un generico e-commerce e lo stesso numero oggi identifica un’attività di intermediazione di seconda mano.
Dopo aver individuato il codice corretto, vanno verificati coefficiente di redditività, inquadramento INPS, eventuali attività secondarie e gli adempimenti di apertura. Per il quadro generale del regime puoi fare riferimento alla nostra guida al regime forfettario 2026.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
