• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina
Regime Forfettario

Regime Forfettario

La guida per la tua partita Iva forfettaria

  • Inizia da qui
  • Tariffe
  • Guide
  • Codici ATECO
  • Consulenze
  • Contattaci

Coefficiente di redditività e-commerce 2026: 40% e calcolo

Domanda di Stefano da Perugia: «Qual è il coefficiente di redditività forfettario per l’e-commerce?»

Per una normale attività di commercio al dettaglio online, il coefficiente di redditività dell’e-commerce nel regime forfettario è normalmente il 40%. Significa che il 40% dei ricavi incassati viene considerato reddito forfettario prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori; il restante 60% rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente.

Il 40% non è l’aliquota delle tasse. Se incassi 30.000 euro, il reddito forfettario iniziale è 12.000 euro; su questo importo si calcolano i contributi secondo la gestione previdenziale applicabile e, dopo la deduzione dei contributi obbligatori versati, si applica l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando spettano i requisiti.

E-commerce: perché il coefficiente è normalmente 40%

L’Allegato 4 alla Legge 190/2014 assegna al gruppo del commercio all’ingrosso e al dettaglio un coefficiente di redditività del 40%. Il legislatore non ha sostituito automaticamente questi coefficienti con l’entrata in vigore della classificazione ATECO 2025: finché non vengono approvati nuovi coefficienti costruiti sulla nuova classificazione, si continua a individuare la percentuale mediante il raccordo con i gruppi ATECO 2007 previsti dalla disciplina del forfettario.

La tabella normativa confermata nel 2025 mantiene infatti il 40% per il commercio all’ingrosso e al dettaglio. La novità riguarda invece come si identifica l’attività economica: con ATECO 2025 il canale internet non determina più da solo un codice e-commerce generico.

ATECO 2025: il codice dipende dai prodotti, non dal canale online

ISTAT chiarisce che nella classificazione ATECO 2025 il commercio al dettaglio non viene più distinto in base al canale di vendita: negozio fisico, sito web, marketplace o altri canali non sono il criterio principale. Il commercio al dettaglio viene classificato soprattutto in base alla tipologia di prodotti venduti.

Quindi un negozio online di elettrodomestici, uno di abbigliamento e uno di cosmetici possono avere codici ATECO 2025 diversi pur operando tutti via Internet. Le note esplicative ISTAT ATECO 2025 precisano espressamente che il commercio al dettaglio via Internet viene classificato in base ai beni venduti.

Per verificare l’inquadramento completo consulta anche la guida sulla Partita IVA e-commerce 2026.

Tabella: quanto diventa reddito con coefficiente 40%

Ricavi incassatiCoefficienteReddito forfettario inizialeCosti forfettari riconosciuti
10.000 €40%4.000 €6.000 €
30.000 €40%12.000 €18.000 €
50.000 €40%20.000 €30.000 €
85.000 €40%34.000 €51.000 €

La colonna dei “costi forfettari” non rappresenta spese da documentare né un rimborso. È semplicemente la quota di ricavi che il meccanismo forfettario non considera reddito imponibile prima dei contributi.

Esempio completo con 30.000 euro di ricavi

Un e-commerce incassa 30.000 euro nell’anno e rientra nel gruppo commerciale con coefficiente 40%:

  1. ricavi: 30.000 €;
  2. reddito forfettario: 30.000 × 40% = 12.000 €;
  3. si calcolano i contributi INPS Commercianti secondo le regole applicabili;
  4. i contributi previdenziali obbligatori versati e deducibili riducono la base dell’imposta sostitutiva;
  5. sulla base residua si applica il 15% o il 5%, se spettante.

È quindi scorretto fare 30.000 × 40% × 15% e considerare quel risultato come “tutto ciò che si paga”: mancherebbero i contributi previdenziali e la loro deduzione dal reddito prima dell’imposta.

INPS Commercianti: perché il 40% non basta per calcolare i contributi

Per un e-commerce commerciale, l’iscrizione previdenziale tipica è la Gestione Commercianti INPS. Qui esiste un minimale contributivo: nel 2026 il reddito minimale è 18.808 euro e l’aliquota complessiva dei commercianti è 24,48% nella prima fascia, oltre al contributo maternità.

Questo significa che, se il reddito forfettario calcolato con il 40% è inferiore al minimale, i contributi non scendono automaticamente al 24,48% di quel reddito. È uno dei motivi per cui un e-commerce con ricavi bassi può avere un’incidenza previdenziale elevata. Le aliquote sono indicate nella circolare INPS n. 14/2026.

Il coefficiente 40% vale anche per dropshipping?

Dipende da come è strutturata realmente l’attività. Se il titolare compra e rivende beni assumendo il ruolo di venditore, il reddito può rientrare nell’attività commerciale e quindi nel coefficiente del 40%. Se invece l’attività consiste in pura intermediazione, procacciamento o servizi resi a terzi, il gruppo fiscale e il coefficiente possono essere diversi.

Per questo nel dropshipping non bisogna assegnare il 40% soltanto perché le vendite avvengono online. Consulta la guida su dropshipping, Partita IVA e regime forfettario per distinguere venditore e intermediario.

Prodotti digitali: non sempre è commercio al dettaglio

Un’altra eccezione importante riguarda i prodotti digitali. ISTAT precisa che alcune attività di scambio o distribuzione digitale, come streaming e download di contenuti, non rientrano automaticamente nel concetto statistico di commercio al dettaglio solo perché il cliente acquista online. Se vendi software, corsi digitali, e-book, licenze o servizi elettronici, il codice ATECO e il coefficiente devono quindi essere verificati sulla natura effettiva dell’attività.

Questo è un caso in cui applicare il 40% “perché vendo su Internet” può portare a un inquadramento sbagliato.

Più attività con coefficienti diversi: come si calcola il reddito

Se la stessa Partita IVA svolge due attività con coefficienti diversi, non si sceglie un coefficiente unico in base all’attività prevalente per tassare tutto. Occorre distinguere i ricavi delle diverse attività e applicare a ciascun gruppo il proprio coefficiente di redditività.

Esempio: 30.000 euro da vendita di beni con coefficiente 40% e 10.000 euro da consulenza con coefficiente 78%. Il reddito forfettario iniziale sarà:

  • 30.000 × 40% = 12.000 €;
  • 10.000 × 78% = 7.800 €;
  • reddito forfettario complessivo = 19.800 €, prima dei contributi deducibili.

Ai fini dei limiti di accesso e permanenza nel forfettario, invece, i ricavi e compensi delle attività devono essere valutati complessivamente secondo le regole del regime.

Il coefficiente cambia se hai molte spese?

No. Se l’attività resta nello stesso gruppo, il coefficiente non diventa più basso perché spendi molto in merce, pubblicità, logistica, resi o commissioni. Un e-commerce con 50.000 euro di ricavi e 10.000 euro di costi reali e uno con gli stessi ricavi ma 35.000 euro di costi possono avere lo stesso reddito forfettario iniziale di 20.000 euro.

Proprio per questo il coefficiente è anche uno strumento per valutare la convenienza: se i costi reali sono stabilmente molto superiori al 60% riconosciuto forfettariamente al commercio, il regime ordinario può meritare un confronto più approfondito. Per il quadro completo vedi come funziona il regime forfettario per e-commerce.

40% non significa pagare il 40% di tasse

È l’errore più comune. Il coefficiente serve esclusivamente a determinare il reddito forfettario. L’imposta sostitutiva è un’altra percentuale: normalmente 15%, ridotta al 5% per le nuove attività che rispettano i requisiti. A questa si aggiunge la previdenza applicabile.

Se vuoi calcolare tasse e contributi a partire dal fatturato puoi usare il simulatore del regime forfettario.

Errori da evitare

  • usare il 40% come se fosse l’aliquota fiscale;
  • continuare ad assegnare automaticamente un vecchio codice e-commerce senza verificare ATECO 2025;
  • applicare il 40% a servizi digitali o intermediazione senza controllare l’attività reale;
  • applicare un solo coefficiente a ricavi di attività differenti;
  • calcolare l’INPS Commercianti come semplice percentuale del reddito quando opera il minimale;
  • sottrarre le spese reali dal reddito forfettario come nel regime ordinario.

Domande frequenti

Qual è il coefficiente di redditività dell’e-commerce nel forfettario?

Per una normale attività di commercio al dettaglio online il coefficiente è normalmente il 40%. Va però verificata la natura effettiva dell’attività, soprattutto per intermediazione, dropshipping e prodotti digitali.

Con coefficiente 40% quanto è imponibile su 50.000 euro?

Il reddito forfettario iniziale è 20.000 euro. Da questo si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati secondo le regole fiscali e sulla base residua si applica il 15% o il 5% se spettante.

ATECO 2025 ha cambiato il coefficiente e-commerce?

Non ha creato automaticamente nuovi coefficienti. I coefficienti del forfettario restano quelli previsti dalla disciplina vigente e vengono individuati attraverso il raccordo con i gruppi ATECO 2007 finché non saranno approvati nuovi coefficienti.

Se vendo online prodotti diversi devo usare sempre lo stesso codice ATECO?

No. Con ATECO 2025 il commercio viene classificato principalmente in base alla tipologia di prodotti venduti, non al fatto che la vendita avvenga via Internet. Possono quindi servire codici diversi.

Il coefficiente e-commerce diminuisce se ho molte spese?

No. Nel regime forfettario il coefficiente è stabilito per gruppo di attività e non cambia in base ai costi reali sostenuti.

Parla con un consulente
Serve assistenza per la tua Partita IVA?

Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.

Invia una richiesta Prenota una call
Supporto umano 1:1
Consulente dedicato Un professionista che conosce la tua posizione.
Parti subito →
Apertura in 24 ore Dopo la verifica dell'inquadramento corretto.
RegimeForfettario.it

Guide fiscali e assistenza per aprire e gestire la Partita IVA in regime forfettario.

The Loft Srls P.IVA 01843800473 REA PT-184294

Inizia

Aprire la Partita IVACome funzionaTariffeParla con noi →

Regime forfettario

Guida completaRequisitiImposta 5% o 15%Tasse e contributiFatturazione elettronica

Professioni e attività

Tutte le attività →InfermieriFisioterapistiPsicologiAvvocatiArchitetti

Strumenti e previdenza

Codici ATECO →Gestione Separata INPSINPS artigiani e commerciantiScadenze fiscaliTutte le guide
© 2026 RegimeForfettario.it
Termini e condizioniPrivacy PolicyCookie Policy