Domanda di Lorenzo da Pistoia: «Cos’è il regime forfettario per e-commerce e come funziona nel 2026?»
Il regime forfettario per e-commerce non è un tipo speciale di e-commerce: è il regime fiscale che può essere applicato a un’attività di commercio online quando il titolare possiede i requisiti previsti dalla Legge 190/2014. L’attività resta una vera impresa commerciale, con Partita IVA, Registro Imprese, INPS Commercianti e gli adempimenti amministrativi richiesti per vendere online.
Il vantaggio fiscale principale è che il reddito non viene calcolato sottraendo i costi reali, ma applicando ai ricavi il coefficiente di redditività della categoria. Per il commercio al dettaglio il coefficiente è normalmente del 40%: su 50.000 euro di ricavi, il reddito forfettario prima dei contributi è quindi 20.000 euro. Su questo reddito, dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati, si applica l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando spettano i requisiti per la nuova attività.
E-commerce in forfettario: i dati essenziali
| Voce | Regola generale 2026 |
|---|---|
| Tipo di attività | Impresa commerciale |
| Limite ricavi per permanenza ordinaria | 85.000 € |
| Uscita immediata | Oltre 100.000 € percepiti nell’anno |
| Coefficiente tipico commercio | 40% |
| Imposta sostitutiva | 15%, oppure 5% con requisiti |
| Previdenza | Gestione Commercianti INPS |
| IVA sulle vendite italiane | Di regola non addebitata nel forfettario |
| Codice ATECO 2025 | Dipende dai prodotti venduti, non dal solo canale internet |
Nel 2026 non esiste più un unico codice ATECO “e-commerce”
Questo è uno dei punti su cui molte guide online sono rimaste indietro. Con la classificazione ATECO 2025 il commercio elettronico non viene più identificato semplicemente con un codice generico basato sul canale di vendita: il codice deve essere scelto in funzione della tipologia di prodotti effettivamente venduti.
Vendere scarpe, cosmetici, libri, prodotti alimentari o articoli per animali online può quindi richiedere codici diversi. Il fatto che la vendita avvenga tramite Shopify, WooCommerce, Amazon, eBay o un proprio sito non determina da solo il codice ATECO. Per scegliere correttamente il codice e gli adempimenti collegati, usa la nostra guida completa sulla Partita IVA e-commerce 2026.
Come si calcola il reddito dell’e-commerce forfettario
Per un’attività di commercio con coefficiente del 40%, il Fisco considera forfettariamente il 60% dei ricavi come componente destinata a coprire i costi e tassa il restante 40%. Questo non significa che il 60% sia una deduzione da documentare: è una percentuale stabilita dalla legge.
Esempio con 40.000 euro di ricavi:
- ricavi: 40.000 €;
- coefficiente: 40%;
- reddito forfettario: 16.000 €;
- da questo reddito si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati secondo le regole fiscali;
- sulla base residua si calcola l’imposta sostitutiva al 15% o 5%.
Per il calcolo specifico del coefficiente e per le attività miste consulta l’approfondimento sul coefficiente di redditività dell’e-commerce.
INPS Commercianti: il costo fisso che cambia la convenienza
Un e-commerce organizzato come attività commerciale comporta normalmente l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. Nel 2026 il minimale di reddito è 18.808 euro e l’aliquota complessiva dei commercianti è 24,48% nella prima fascia, oltre al contributo maternità. Questo produce contributi minimi anche se il reddito forfettario è inferiore al minimale.
La fonte è la circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026. Per questo il forfettario può essere fiscalmente semplice ma non significa che un e-commerce con poche vendite abbia costi previdenziali trascurabili.
Riduzione INPS del 35%
Artigiani e commercianti che applicano il regime forfettario possono, se rispettano i requisiti e presentano la domanda secondo le regole INPS, accedere al regime contributivo agevolato del 35%. La riduzione riguarda i contributi previdenziali, ma comporta anche una riduzione proporzionale dell’accredito contributivo quando il versamento scende sotto il minimale necessario per l’intero anno.
Va quindi valutata non soltanto come risparmio immediato. Puoi approfondire nella guida sulle agevolazioni INPS dei forfettari.
IVA: il forfettario non la applica, ma l’e-commerce ha eccezioni
Nelle normali vendite italiane il contribuente forfettario non esercita la rivalsa IVA e non detrae l’IVA sugli acquisti. Per un e-commerce, però, non basta fermarsi a questa regola: acquisti da fornitori esteri, marketplace, vendite a consumatori UE, servizi elettronici, OSS e importazioni possono generare obblighi IVA specifici.
Quindi “sono forfettario, non ho mai IVA” è una semplificazione pericolosa. Per la regola generale vedi IVA nel regime forfettario; per operazioni estere occorre verificare la singola fattispecie.
Quali pratiche servono per iniziare
Aprire un e-commerce non significa soltanto aprire la Partita IVA. In una configurazione tipica di commercio online occorre coordinare:
- apertura o variazione della Partita IVA;
- scelta del codice o dei codici ATECO 2025 coerenti con i prodotti;
- iscrizione al Registro Imprese;
- iscrizione alla Gestione Commercianti INPS;
- Comunicazione Unica;
- SCIA/SUAP quando richiesta per l’attività;
- eventuali requisiti specifici per prodotti alimentari, cosmetici, sanitari o altre categorie regolamentate;
- adempimenti del sito: informazioni precontrattuali, privacy, cookie e disciplina del consumatore.
Il forfettario conviene sempre a chi vende online?
No. Il coefficiente del 40% presuppone fiscalmente costi pari al 60% dei ricavi, ma i costi reali non vengono dedotti analiticamente. Se un e-commerce ha margini bassi, molta merce, advertising costoso, resi, logistica, commissioni dei marketplace e software, la convenienza va confrontata con il regime ordinario.
Esempio: due negozi online incassano entrambi 60.000 euro. Il primo sostiene 15.000 euro di costi reali; il secondo 45.000. Nel forfettario il reddito fiscale di partenza può essere lo stesso, 24.000 euro, anche se il margine economico reale dei due business è radicalmente diverso.
E-commerce su Amazon, Etsy o Shopify: cambia il regime?
Il marketplace o la piattaforma non determinano da soli il regime fiscale. Un venditore può operare in forfettario su Amazon, Etsy o Shopify se rispetta i requisiti del regime. Cambiano però i flussi economici e gli adempimenti: commissioni, servizi fatturati da soggetti esteri, depositi Amazon FBA in altri Paesi, vendite UE e report DAC7 richiedono controlli specifici.
Per Etsy e prodotti handmade abbiamo una guida dedicata a Etsy, ATECO, INPS, commissioni e DAC7.
Quando si esce dal forfettario
Se i ricavi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, l’uscita dal regime avviene normalmente dall’anno successivo. Se i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa invece nello stesso anno e l’IVA diventa dovuta dalle operazioni che determinano il superamento.
Per un e-commerce con crescita rapida è quindi importante monitorare gli incassi durante l’anno, non soltanto verificare il totale a dicembre.
Errori frequenti
- usare ancora automaticamente il vecchio codice e-commerce senza verificare ATECO 2025;
- credere che il 40% significhi pagare il 40% di tasse;
- dimenticare i contributi minimi INPS Commercianti;
- confondere vendita online abituale con vendita occasionale di oggetti propri;
- ignorare IVA e reverse charge su servizi acquistati da piattaforme estere;
- valutare la convenienza senza includere merce, pubblicità, resi e commissioni;
- pensare che il 5% spetti automaticamente a ogni nuova Partita IVA.
Domande frequenti
Sì, se il titolare possiede i requisiti previsti per il regime. L’e-commerce resta però un’attività commerciale con Registro Imprese, INPS Commercianti e gli adempimenti amministrativi applicabili.
Per le attività di commercio al dettaglio il coefficiente è normalmente il 40%. Il codice ATECO 2025 va però scelto in base ai prodotti effettivamente venduti.
Normalmente sì. L’attività commerciale comporta l’iscrizione alla Gestione Commercianti, che nel 2026 applica il minimale di reddito e i contributi minimi, salvo agevolazioni o eccezioni previste.
Con ATECO 2025 il codice va individuato soprattutto in base alla merce venduta. Il canale internet non identifica più da solo un unico codice e-commerce valido per ogni prodotto.
No. Va confrontato con i margini reali, i costi di merce e pubblicità, i contributi INPS, le commissioni e l’IVA non detraibile. Un e-commerce con costi reali molto elevati può trovare più conveniente un regime analitico.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
