Domanda di Andrea da Vercelli: «Chi è in regime forfettario paga l’IVA?»
Nel regime forfettario l’IVA, di regola, non viene addebitata ai clienti nelle fatture emesse e non può essere detratta sugli acquisti. Dire però che un forfettario “non paga mai l’IVA” è impreciso: l’IVA resta normalmente compresa nel prezzo degli acquisti fatti da fornitori italiani e, in alcune operazioni particolari, il contribuente forfettario può diventare direttamente debitore dell’imposta e doverla versare.
La distinzione decisiva è quindi tra IVA sulle vendite, IVA sugli acquisti e IVA dovuta in casi particolari, come alcune operazioni in reverse charge, acquisti o servizi con l’estero e l’uscita immediata dal forfettario per superamento di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.
In breve: quando il forfettario paga l’IVA e quando no
| Situazione | Cosa succede con l’IVA |
|---|---|
| Fattura a un cliente italiano | Di regola non addebita IVA in rivalsa. |
| Acquisto da un fornitore italiano in regime ordinario | Paga l’IVA al fornitore e non la detrae: resta un costo. |
| Acquisto soggetto a reverse charge | Può dover integrare/autofatturare e assolvere l’IVA, senza poterla detrarre. |
| Servizi ricevuti da fornitori esteri | Possono nascere obblighi IVA in Italia; il forfettario non beneficia della normale detrazione. |
| Acquisti intracomunitari di beni | Si applicano regole specifiche; la soglia di 10.000 euro è rilevante nei casi previsti dalla legge. |
| Ricavi/compensi percepiti oltre 100.000 euro | Il forfettario cessa nello stesso anno e l’IVA è dovuta dalle operazioni che comportano il superamento della soglia. |
Perché nel regime forfettario non si mette l’IVA in fattura?
La regola deriva dalla Legge 190/2014. Il comma 58 stabilisce che, per le operazioni nazionali, i contribuenti forfettari non esercitano la rivalsa IVA. In pratica, se un professionista forfettario fattura 1.000 euro a un cliente italiano per una normale prestazione soggetta alle regole del regime, non aggiunge il 22% e il totale resta 1.000 euro, salvo eventuali contributi previdenziali e bollo quando dovuti.
Il comma 59 prevede inoltre l’esonero dal versamento IVA e da molti adempimenti ordinari, salvo le eccezioni previste dalla stessa disciplina. È per questo che il forfettario non effettua le normali liquidazioni IVA come un contribuente in regime ordinario.
Per la compilazione pratica del documento elettronico puoi approfondire la guida sulla fattura elettronica dei forfettari, con codice regime RF19, Natura IVA e bollo.
Il forfettario paga l’IVA sugli acquisti?
Sì, normalmente la paga al fornitore quando acquista beni o servizi da un soggetto che applica l’IVA. La differenza rispetto al regime ordinario è che il forfettario non può portare quell’IVA in detrazione. Se compra un computer a 1.000 euro più 220 euro di IVA, paga 1.220 euro e i 220 euro non diventano un credito IVA recuperabile.
Questa è una delle differenze economiche più importanti del regime. Il vantaggio di non addebitare IVA ai clienti può essere significativo soprattutto in alcune attività rivolte ai consumatori finali; al contrario, chi sostiene molti costi con IVA elevata deve considerare che l’imposta sugli acquisti resta a suo carico.
Per questo non è corretto dire che chi è forfettario “compra senza IVA”. Una fattura di acquisto da un normale fornitore italiano continua generalmente a contenere l’IVA prevista per quel bene o servizio. La guida sulla detrazione IVA nel regime forfettario approfondisce proprio la differenza tra IVA pagata e IVA recuperabile.
Quando un forfettario deve versare davvero l’IVA?
L’esonero non è assoluto. Il comma 60 della Legge 190/2014 disciplina le operazioni per le quali il contribuente forfettario risulta debitore dell’imposta. In questi casi deve assolvere l’IVA secondo le regole applicabili all’operazione, senza trasformarsi per questo automaticamente in un contribuente ordinario.
Un caso tipico è il reverse charge sugli acquisti. La prassi dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il forfettario non applica l’inversione contabile sulle proprie cessioni o prestazioni quando opera nel regime di franchigia; se però acquista beni o servizi per i quali è lui il debitore IVA, deve assolvere l’imposta e, non avendo diritto alla detrazione, l’IVA versata resta a suo carico.
Questo punto è particolarmente importante per chi acquista servizi digitali, pubblicità, software o consulenze da fornitori esteri. La disciplina cambia in base alla natura dell’operazione, al Paese del fornitore e, per alcuni acquisti intracomunitari di beni, anche alle soglie previste. Per le operazioni internazionali è utile partire dalla guida su regime forfettario, clienti esteri e IVA.
Acquisti intracomunitari: cosa cambia oltre 10.000 euro?
Per gli acquisti intracomunitari di beni la disciplina richiama l’articolo 38 del DL 331/1993. Nei casi previsti, gli acquisti non costituiscono acquisti intracomunitari ai fini IVA se nell’anno precedente non è stata superata la soglia di 10.000 euro e finché tale limite non viene superato nell’anno in corso. Esistono però eccezioni, opzioni e categorie di beni con regole specifiche: non va quindi applicata la soglia in modo automatico a qualunque acquisto estero.
La regola dei 10.000 euro riguarda i beni intracomunitari nei casi individuati dalla norma; non è una soglia generale che consente di ignorare l’IVA su tutti i servizi acquistati da soggetti esteri. I servizi B2B ricevuti da fornitori non residenti richiedono una verifica autonoma della territorialità e degli obblighi di integrazione o autofattura.
Il cliente di un forfettario può scaricare l’IVA?
No, perché nella normale fattura emessa dal forfettario non c’è IVA addebitata da detrarre. Se il professionista fattura 1.000 euro senza IVA, il cliente soggetto IVA può trattare il costo secondo le regole fiscali che lo riguardano, ma non può registrare un credito IVA inesistente.
Questo aspetto è importante anche nei rapporti B2B: per un cliente in regime ordinario, una fattura da 1.000 euro più IVA detraibile e una fattura forfettaria da 1.000 euro non sono documenti fiscalmente identici, anche se il prezzo netto del servizio sembra lo stesso.
Come si indica l’IVA nella fattura elettronica del forfettario?
Nella normale fattura nazionale del forfettario non si inserisce un’aliquota IVA del 22%, 10% o 5% per la sola applicazione del regime. Nella fattura elettronica si utilizza il regime fiscale RF19 e, per le ordinarie operazioni non soggette per effetto del regime forfettario, la Natura N2.2. È inoltre opportuno riportare il riferimento al regime di franchigia previsto dalla Legge 190/2014.
Essere “senza IVA” non significa essere esonerati dall’imposta di bollo. Quando una fattura presenta i presupposti previsti dalla disciplina del bollo e l’importo delle operazioni rilevanti supera 77,47 euro, il bollo è di 2 euro. L’Agenzia delle Entrate controlla anche le fatture elettroniche con Natura N2.2 ai fini dell’integrazione del bollo.
È corretto dire che il regime forfettario è “esente IVA”?
Nel linguaggio comune si sente spesso dire che il forfettario è “esente IVA”, ma tecnicamente è meglio distinguere. Una operazione esente IVA in senso proprio è, per esempio, un’operazione che rientra nelle ipotesi dell’articolo 10 del DPR 633/1972. Il forfettario, invece, applica un regime speciale di franchigia: per le normali operazioni nazionali non esercita la rivalsa IVA e non detrae l’imposta sugli acquisti.
La distinzione non è solo terminologica. Serve a evitare errori nella fattura elettronica, nella scelta della Natura IVA e soprattutto quando si presentano operazioni estere, reverse charge o passaggi tra regimi fiscali.
Cosa succede all’IVA se supero 100.000 euro nel forfettario?
Qui l’IVA torna centrale. Se i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro nel corso dell’anno, il regime forfettario cessa di applicarsi nello stesso anno. Il comma 71 della Legge 190/2014 stabilisce che, in questo caso, l’IVA è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.
È diverso il superamento della soglia ordinaria di 85.000 euro senza oltrepassare 100.000 euro: in quel caso, se restano applicabili le regole generali, il passaggio al regime ordinario avviene dall’anno successivo. La soglia dei 100.000 euro è quindi un’eccezione importante alla risposta semplicistica “il forfettario non versa IVA”.
Per un quadro completo sui limiti e sulle altre imposte puoi consultare la guida sulle imposte nel regime forfettario e la guida completa al regime forfettario 2026.
Esempio: 30.000 euro di fatture e 6.000 euro di acquisti
Immaginiamo un consulente in regime forfettario che, nell’anno, incassi 30.000 euro da clienti italiani e acquisti beni e servizi da fornitori italiani per 6.000 euro più 1.320 euro di IVA.
- sulle proprie fatture ai clienti non aggiunge 6.600 euro di IVA al 22%;
- incassa i 30.000 euro fatturati, salvo bollo o altri elementi eventualmente dovuti;
- paga ai fornitori 7.320 euro complessivi;
- i 1.320 euro di IVA sugli acquisti non sono detraibili e non generano un credito IVA;
- non effettua una liquidazione IVA ordinaria sulle proprie vendite.
Se lo stesso contribuente riceve inoltre una prestazione da un fornitore estero per la quale è debitore dell’IVA in Italia, nasce un adempimento diverso: deve assolvere l’imposta secondo le regole dell’operazione e non può neutralizzarla con una detrazione. È proprio questo il caso che mostra perché “non applicare IVA ai clienti” e “non pagare mai IVA” sono due concetti differenti.
Quando l’assenza di IVA è un vantaggio e quando può pesare
Per un’attività con pochi acquisti e molti clienti privati, il fatto di non aggiungere IVA al prezzo può essere commercialmente favorevole. Per un’attività che investe molto in attrezzature, software, merci o servizi con IVA elevata, l’impossibilità di detrarre l’imposta può invece aumentare il costo effettivo degli acquisti.
La convenienza del forfettario non si decide quindi guardando soltanto all’aliquota dell’imposta sostitutiva del 5% o 15%. Vanno considerati insieme coefficiente di redditività, contributi previdenziali, struttura dei costi, tipologia dei clienti, IVA non recuperabile e presenza di operazioni con l’estero.
Errori da evitare sull’IVA nel regime forfettario
- pensare che il forfettario non paghi mai IVA in nessuna situazione;
- chiedere ai fornitori italiani di emettere fatture senza IVA solo perché si è forfettari;
- tentare di detrarre l’IVA sugli acquisti come in regime ordinario;
- confondere il regime di franchigia con le operazioni esenti IVA dell’articolo 10;
- ignorare reverse charge, servizi esteri e acquisti intracomunitari;
- inserire il 22% nelle normali fatture nazionali del forfettario;
- dimenticare il bollo quando ne ricorrono i presupposti;
- continuare a fatturare come forfettario dopo il superamento in corso d’anno di 100.000 euro.
Domande frequenti
Di regola non addebita IVA ai clienti e non effettua le normali liquidazioni IVA. Tuttavia paga l’IVA sugli acquisti da fornitori che la applicano, senza poterla detrarre, e può dover versare direttamente l’imposta in operazioni particolari come alcuni reverse charge e rapporti con l’estero.
No, non sulle normali operazioni nazionali soggette al regime forfettario. Il contribuente non esercita la rivalsa IVA. Restano però regole diverse per operazioni particolari e per l’uscita dal regime.
No. L’IVA addebitata dai fornitori resta normalmente a carico del contribuente e non genera il diritto alla detrazione tipico del regime IVA ordinario.
Può essere tenuto ad assolvere l’IVA in Italia in base al tipo di acquisto, al Paese del fornitore e alle regole di territorialità o reverse charge. Le operazioni estere vanno quindi verificate caso per caso.
Il regime cessa nello stesso anno. La Legge 190/2014 prevede che l’IVA sia dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite di 100.000 euro.
Nel linguaggio comune si usa spesso questa espressione, ma tecnicamente è più corretto parlare di regime di franchigia: sulle normali operazioni nazionali il forfettario non esercita la rivalsa IVA e non detrae l’IVA sugli acquisti. Non è la stessa cosa di un’operazione esente ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972.
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