Ammortamenti in corso e passaggio al forfettario: cosa succede
Se passi dalla contabilità semplificata al regime forfettario, le quote di ammortamento dei beni strumentali non si deducono durante gli anni in cui applichi il forfettario. Questo però non significa che il valore fiscale residuo del bene venga automaticamente azzerato: per i beni acquistati prima dell’ingresso nel regime agevolato, la Legge 190/2014 conserva come riferimento il costo non ammortizzato risultante alla fine dell’ultimo esercizio ordinario.
Ammortamenti e passaggio al forfettario: la risposta breve
Nel regime semplificato o ordinario i beni strumentali possono generare quote di ammortamento fiscalmente deducibili secondo le regole del TUIR. Nel forfettario, invece, il reddito non si determina sottraendo i costi effettivi: si applica ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l’attività.
Di conseguenza, durante il forfettario non porti in deduzione le quote di ammortamento. La questione più delicata è capire cosa succede al valore residuo del bene e come trattarlo se in futuro torni a un regime ordinario.
Perché nel forfettario non deduci gli ammortamenti
Il regime forfettario non prevede la deduzione analitica dei normali costi di impresa o professionali. Il costo di un computer, di un macchinario, di un’attrezzatura o di un automezzo non viene quindi dedotto attraverso le normali quote annuali di ammortamento.
Per questo motivo è più corretto parlare di mancata deduzione delle quote durante il periodo forfettario, non di “perdita automatica del bene” o di cancellazione del suo valore fiscale.
Per approfondire la logica generale dei costi puoi leggere deduzioni e detrazioni nel regime forfettario.
Cosa dice la Legge 190/2014 sul costo non ammortizzato
Il riferimento più importante è il comma 72 dell’articolo 1 della Legge 190/2014. La norma stabilisce che, se dopo l’uscita dal forfettario cedi un bene strumentale acquistato prima dell’ingresso nel regime agevolato, per calcolare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente all’ingresso nel forfettario.
In pratica il valore fiscale residuo maturato fino all’ultimo anno ordinario resta un riferimento fondamentale. Gli anni trascorsi nel forfettario non producono quote di ammortamento deducibili che riducano quel valore secondo il normale meccanismo analitico.
Esempio: macchinario già parzialmente ammortizzato
Supponiamo che un’impresa acquisti un macchinario con costo fiscale di 10.000 euro e, prima di entrare nel forfettario, abbia già dedotto complessivamente 3.000 euro di ammortamenti.
- costo originario: 10.000 euro;
- ammortamenti già dedotti: 3.000 euro;
- costo fiscale non ammortizzato alla fine dell’ultimo anno ordinario: 7.000 euro.
Se l’impresa resta due anni nel forfettario, in quei due anni non deduce nuove quote di ammortamento. Per la specifica regola prevista dal comma 72 in caso di successiva cessione dopo l’uscita dal forfettario, il riferimento resta il costo non ammortizzato esistente prima dell’ingresso, cioè 7.000 euro.
Ammortamento fiscale e rettifica IVA sono due cose diverse
Il vecchio testo di questa pagina confondeva due piani diversi. L’ammortamento riguarda la deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi; la rettifica IVA riguarda invece l’IVA detratta prima del passaggio al forfettario.
Può quindi accadere che, per lo stesso bene:
- durante il forfettario non siano deducibili quote di ammortamento;
- sia necessario verificare separatamente una rettifica dell’IVA detratta in passato.
Per il secondo tema abbiamo una guida dedicata alla rettifica IVA nel passaggio al forfettario.
Qual è la regola ordinaria degli ammortamenti
Per le imprese, l’articolo 102 del TUIR prevede che le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali siano deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e nei limiti dei coefficienti fiscali previsti.
Questa è la regola del regime ordinario. Nel forfettario il reddito è invece determinato in modo forfettario e le singole quote di ammortamento non entrano nel calcolo del reddito imponibile.
Se torni all’ordinario puoi riprendere gli ammortamenti?
Questo è il punto più delicato. La Legge 190/2014 disciplina espressamente il costo non ammortizzato da utilizzare se il bene viene ceduto dopo l’uscita dal forfettario, ma non contiene una regola altrettanto dettagliata sul riavvio delle quote di ammortamento dopo il ritorno a un regime ordinario.
Nella prassi professionale si tende a considerare “congelato” il processo fiscale durante il forfettario e a far tornare rilevanti le quote residue quando si rientra in un regime che consente la deduzione analitica. Tuttavia, proprio perché manca un chiarimento specifico dell’Agenzia delle Entrate riferito al regime forfettario, è prudente evitare formule assolute e ricostruire il piano di ammortamento sulla base del costo fiscale residuo e della situazione concreta.
Quello che non è corretto fare è sommare automaticamente tutte le quote “saltate” durante gli anni in forfettario e dedurle in blocco nel primo anno di ritorno all’ordinario.
Beni acquistati prima del forfettario e beni acquistati durante il forfettario
La distinzione è importante perché il comma 72 tratta diversamente i due casi ai fini della successiva cessione.
| Quando è stato acquistato il bene | Durante il forfettario | Riferimento dopo l’uscita |
|---|---|---|
| Prima del forfettario | Nessuna quota di ammortamento dedotta nel reddito forfettario | Costo non ammortizzato risultante alla fine dell’ultimo anno ordinario |
| Durante il forfettario | Il costo non è dedotto analiticamente | Per la cessione successiva, la legge assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto |
Se vendi il bene dopo essere uscito dal forfettario
Se il bene era stato acquistato prima dell’ingresso nel forfettario, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza successiva all’uscita si calcola partendo dal costo non ammortizzato esistente alla fine dell’ultimo esercizio ordinario.
Se invece il bene era stato acquistato durante il forfettario, la Legge 190/2014 indica come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto. Questa regola impedisce di trattare come già dedotte quote che, nel reddito forfettario, non hanno mai avuto rilevanza analitica.
Cosa controllare prima di passare dalla semplificata al forfettario
- recupera il libro cespiti o la documentazione dei beni strumentali;
- individua costo originario e quote di ammortamento già dedotte;
- calcola il costo fiscale residuo alla fine dell’ultimo anno ordinario;
- verifica separatamente se esiste una rettifica IVA da effettuare;
- conserva il prospetto dei cespiti anche durante il forfettario;
- se torni all’ordinario, ricostruisci il trattamento fiscale del bene prima di riprendere eventuali quote;
- se vendi il bene dopo l’uscita, applica le regole del comma 72 sul costo non ammortizzato.
Per gli altri effetti del cambio di regime puoi consultare anche la guida sul passaggio da ordinario a forfettario e quella sul passaggio da forfettario a ordinario.
Domande frequenti sugli ammortamenti nel forfettario
No. Il reddito forfettario non si determina sottraendo analiticamente i costi, quindi le quote di ammortamento dei beni strumentali non vengono dedotte durante gli anni di applicazione del regime.
No. Per i beni acquistati prima dell’ingresso nel forfettario, il comma 72 della Legge 190/2014 mantiene come riferimento il costo non ammortizzato risultante alla fine dell’esercizio precedente all’ingresso nel regime.
Non è corretto dedurle tutte in blocco. La normativa disciplina il costo fiscale residuo, ma non fornisce una regola specifica e completa sul riavvio degli ammortamenti dopo il forfettario; il piano va quindi ricostruito secondo le regole ordinarie e la situazione concreta.
No. L’ammortamento riguarda la deduzione fiscale del costo del bene ai fini del reddito; la rettifica IVA riguarda invece l’IVA detratta prima del cambio di regime. Sono due verifiche distinte.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.