Il passaggio da regime forfettario a ordinario nel 2026 cambia subito il modo di gestire IVA, fatture, costi e contabilità. Se l’uscita decorre dal 1° gennaio, da quella data le nuove operazioni seguono le regole ordinarie; se invece superi 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti, il cambio può avvenire nello stesso anno a partire dall’operazione che determina il superamento.
Questa guida non riguarda tanto perché si esce dal forfettario, tema trattato nella pagina sull’uscita dal regime forfettario 2026, ma cosa bisogna fare operativamente quando il passaggio all’ordinario è già certo: fatturazione, IVA sugli acquisti, rettifica a favore, incassi a cavallo d’anno, costi, ritenute e acconti.
Indice dei contenuti
Da quando iniziano le regole del regime ordinario?
La data di decorrenza dipende dalla causa dell’uscita. La Legge 190/2014 distingue il caso ordinario dall’uscita immediata per superamento dei 100.000 euro.
| Situazione | Quando parte l’ordinario | Cosa cambia subito |
|---|---|---|
| Superi 85.000 € ma non 100.000 € | 1° gennaio dell’anno successivo | Nuove fatture con regole IVA ordinarie |
| Superi 100.000 € | Nello stesso anno | IVA dall’operazione che determina il superamento |
| Scegli volontariamente l’ordinario | Dall’anno della scelta | Comportamento coerente con il regime ordinario fin dall’inizio |
Se, per esempio, nel 2025 incassi 90.000 euro, resti forfettario fino al 31 dicembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 inizi a operare in ordinario. Se invece nel 2026 oltrepassi 100.000 euro, la gestione IVA cambia nello stesso 2026. Per il monitoraggio pratico delle soglie puoi consultare anche la guida su cosa fare quando superi 85.000 euro durante l’anno.
Cosa cambia nelle fatture dal primo giorno in ordinario
Dal momento in cui il regime ordinario diventa applicabile, le nuove fatture devono essere emesse secondo le regole IVA previste per l’operazione. Non si utilizza più la dicitura tipica del forfettario come motivazione generale di non applicazione dell’IVA e, quando l’operazione è imponibile, si espongono imponibile, aliquota e imposta.
Non tutte le attività, però, applicano automaticamente il 22%: esistono operazioni esenti, non imponibili, soggette ad aliquote ridotte o a discipline speciali. Il passaggio all’ordinario significa quindi applicare il corretto trattamento IVA dell’operazione, non semplicemente aggiungere il 22% a ogni fattura.
Le vecchie fatture forfettarie vanno rifatte con IVA?
No, non si rifanno automaticamente tutte le fatture emesse quando il forfettario era correttamente applicabile. Il semplice fatto che una fattura venga incassata dopo il cambio di regime non comporta da solo l’obbligo di riemetterla con IVA.
Bisogna distinguere tra momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA e momento in cui il corrispettivo assume rilevanza per le imposte sul reddito. Nelle situazioni a cavallo d’anno questa distinzione è fondamentale, soprattutto per professionisti e imprese che applicano criteri temporali differenti.
Fatture emesse nel forfettario ma incassate dopo il passaggio
La Legge 190/2014, al comma 72, contiene una regola di transizione proprio per evitare che un componente venga tassato due volte o, al contrario, non venga tassato mai. I ricavi o compensi che hanno già concorso al reddito nel forfettario non diventano nuovamente imponibili nel regime successivo; quelli che non hanno ancora concorso devono invece essere trattati secondo le regole di passaggio previste.
Perciò non è corretto usare una regola automatica del tipo “fattura vecchia = sempre reddito forfettario” oppure “incasso nuovo = sempre reddito ordinario”. Occorre verificare se il componente ha già formato reddito e quale criterio si applica nel nuovo regime. Per gli approfondimenti sugli incassi consulta la guida sulle fatture non incassate nel forfettario.
Dal passaggio puoi detrarre l’IVA sui nuovi acquisti?
Quando sei nel regime IVA ordinario, l’IVA sugli acquisti può diventare detraibile se ricorrono i requisiti previsti dalla disciplina IVA e se l’acquisto è inerente a operazioni che danno diritto alla detrazione. Questo è uno dei cambiamenti più evidenti rispetto al forfettario.
Non significa però che ogni IVA pagata sia sempre recuperabile. Possono esistere limiti oggettivi, detrazioni parziali, pro-rata o operazioni esenti. Anche l’IVA su auto e altri beni a uso promiscuo può essere soggetta a limitazioni specifiche.
Rettifica IVA a favore passando dal forfettario all’ordinario
Un punto spesso trascurato è che il passaggio può produrre anche una rettifica della detrazione a favore del contribuente. Il comma 61 della Legge 190/2014 prevede infatti che, nel passaggio dal forfettario alle regole ordinarie, venga operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
La rettifica segue l’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972. Può riguardare, nei casi previsti, beni strumentali ancora nel periodo di rettifica, rimanenze o altre situazioni rilevanti. Non è un rimborso indiscriminato dell’IVA pagata durante tutti gli anni di forfettario: bisogna individuare puntualmente beni, servizi, documenti e quota ancora rettificabile.
Esempio: se inizi l’ordinario il 1° gennaio 2026, la rettifica relativa al primo anno ordinario confluirà nella dichiarazione IVA riferita al 2026, che viene presentata nel 2027. È quindi importante predisporre già all’inizio del 2026 l’elenco dei beni e delle eventuali giacenze rilevanti.
I costi sostenuti nel forfettario diventano deducibili dopo?
No, il passaggio all’ordinario non trasforma retroattivamente in costi deducibili le spese sostenute mentre applicavi il regime forfettario. Il comma 72 stabilisce espressamente che le spese sostenute nel periodo di applicazione del forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Dal primo periodo ordinario diventano invece rilevanti i costi secondo le regole proprie dell’attività e del regime contabile applicato. Per questo conviene separare con precisione documenti e pagamenti riferiti al periodo forfettario da quelli del nuovo periodo ordinario.
Cosa cambia nella contabilità
Nel forfettario la gestione contabile è molto semplificata; entrando nell’ordinario aumentano registrazioni e controlli. A seconda che si tratti di professionista, impresa in contabilità semplificata o soggetto obbligato alla contabilità ordinaria, cambiano gli adempimenti specifici.
- registrazione e corretta gestione delle fatture di acquisto e vendita;
- liquidazioni IVA periodiche quando dovute;
- versamenti IVA;
- tenuta delle scritture previste dal regime applicabile;
- gestione analitica dei costi fiscalmente rilevanti;
- controllo di cespiti, ammortamenti e rimanenze per le imprese interessate;
- predisposizione della dichiarazione IVA annuale.
Il vero cambio operativo, quindi, non è soltanto “pagare più tasse”: cambia il sistema con cui vengono documentati e determinati IVA e reddito.
Professionisti: può tornare la ritenuta d’acconto
Per i professionisti l’uscita dal forfettario può comportare anche il ritorno della ritenuta d’acconto nelle fatture emesse verso clienti che agiscono come sostituti d’imposta, quando la prestazione rientra tra quelle soggette a ritenuta.
Nel forfettario, infatti, i compensi sono normalmente percepiti senza ritenuta ai sensi della disciplina speciale. Nell’ordinario occorre invece verificare nuovamente natura del compenso, soggetto pagatore e aliquota della ritenuta applicabile. Anche questo va configurato correttamente nel software di fatturazione dal primo giorno del nuovo regime.
Come cambiano imposte e calcolo del reddito
Nel regime forfettario il reddito fiscale nasce applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività e deducendo poi i contributi previdenziali obbligatori nei limiti previsti. Nell’ordinario il reddito viene invece determinato secondo le regole effettive dell’attività, facendo assumere rilevanza a ricavi, compensi e costi deducibili secondo il regime applicato.
Non è quindi corretto confrontare i due regimi guardando soltanto all’aliquota nominale. L’effetto economico dipende anche dalla struttura dei costi, dalla detrazione IVA, dalle addizionali, dalle ritenute, dai contributi e dagli acconti.
Attenzione agli acconti nel primo anno ordinario
Il passaggio può creare un problema di liquidità perché gli acconti calcolati sulla dichiarazione precedente possono non riflettere correttamente l’imposta che sarà dovuta nel nuovo regime. In alcuni casi il metodo storico produce acconti riferiti all’imposta sostitutiva del forfettario mentre l’anno corrente sarà tassato con regole ordinarie.
Prima delle scadenze conviene quindi simulare il nuovo reddito e valutare, con i presupposti richiesti, se utilizzare il metodo previsionale. Ridurre gli acconti senza una stima attendibile può però generare insufficiente versamento, sanzioni e interessi.
Se superi 100.000 euro il passaggio è diverso
Il caso più delicato è il superamento di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti. Qui non si aspetta il 1° gennaio successivo: la legge prevede la cessazione del forfettario nello stesso anno e l’IVA diventa dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento.
Occorre quindi individuare con precisione l’operazione che fa superare il limite, modificare immediatamente la fatturazione successiva e ricostruire correttamente il trattamento fiscale dell’intero periodo. È una situazione molto diversa dal contribuente che chiude l’anno, per esempio, a 90.000 euro e passa ordinariamente al nuovo regime dal 1° gennaio successivo.
Se scegli volontariamente l’ordinario
Il contribuente che possiede ancora i requisiti del forfettario può comunque scegliere l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Il comma 70 della Legge 190/2014 prevede l’opzione, mentre il DPR 442/1997 disciplina il principio del comportamento concludente e delle comunicazioni relative alle opzioni fiscali.
In pratica, la scelta deve risultare coerente fin dall’inizio del periodo: fatture, IVA, registrazioni e adempimenti devono essere gestiti secondo il regime ordinario. Non è corretto alternare liberamente i due regimi durante l’anno solo in base alla convenienza della singola operazione.
Checklist del primo mese in regime ordinario
- conferma la data esatta da cui cessa il forfettario;
- configura correttamente IVA e, se dovuta, ritenuta d’acconto nel software di fatturazione;
- separa le fatture emesse prima del passaggio e ancora da incassare;
- inizia a registrare in modo completo le fatture di acquisto;
- verifica l’IVA detraibile sui nuovi acquisti;
- predisponi l’elenco di beni, rimanenze e servizi che possono generare rettifica IVA a favore;
- organizza la contabilità e le liquidazioni IVA periodiche;
- separa i costi sostenuti nel periodo forfettario da quelli del nuovo periodo ordinario;
- simula imposte e acconti del primo anno;
- controlla le operazioni a cavallo d’anno per evitare salti o duplicazioni di tassazione.
In sintesi
Nel passaggio da forfettario a ordinario la prima cosa da stabilire è la data esatta di decorrenza. Da quel momento cambiano fatture, IVA sugli acquisti, contabilità e determinazione del reddito. Le vecchie fatture non vanno automaticamente rifatte con IVA e gli incassi a cavallo d’anno devono essere gestiti con le regole transitorie del comma 72.
Il passaggio può inoltre consentire una rettifica IVA a favore nella dichiarazione del primo anno ordinario, ma non rende deducibili retroattivamente i costi sostenuti nel forfettario. Se il cambio deriva dal superamento di 100.000 euro, la gestione è immediata nello stesso anno; negli altri casi ordinari il nuovo regime decorre dal periodo successivo oppure dall’inizio dell’anno scelto volontariamente.
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