Abbiamo ricevuto un quesito da Davide da Satriano di Lucania, che ci domanda se il rimborso benzina fa reddito.
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Il rimborso benzina fa reddito
Salve, sono un ILP in regime forfettario e sto collaborando con una cooperativa che lavora sul territorio.
Oltre alla tariffa oraria ci vengono riconosciuti 0.20 € per chilometro come rimborso spese.
Quando scrivo le voci in fattura (prestazioni professionale e rimborso km come da scheda allegata) per calcolare il 4% di ENPAPI da aggiungere al totale, devo considerare solo la prestazione professionale o devo calcolarlo sulla somma delle due voci?
Perché per come ho interpretato io se il rimborso non fa reddito allora devo calcolare il 4% solo sulle prestazioni professionali e poi aggiungo il rimborso.
Ma se fa reddito allora il 4% lo devo calcolare sulla somma delle prestazioni e del rimborso. Please help!
Davide – Satriano di Lucania
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La nostra risposta a Davide
Buonasera Davide, ti ringraziamo per il quesito che ci hai posto, vediamo se il rimborso benzina fa reddito.
La tua domanda tocca un argomento molto delicato e dove la legislazione non ha ancora trovato una linea chiara.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato il regime forfettario.
Il regime forfettario, è rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La caratteristica principale che lo contraddistingue, è che non è possibile portare in deduzione i costi analitici.
Difatti, vengono determinati forfettariamente mediante il coefficiente di redditività.
Di recente, la legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario.
La novità più importante ed anche più apprezzata dai contribuenti è l’introduzione di una unica soglia di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata.
L’insieme di tutte queste novità, non hanno inciso nei principi cardine dell’imposizione dei redditi.
Per rispondere alla tua domanda occorre quindi rifarsi a disposizioni ministeriali molto datate.
Le spese anticipate
Occorre dunque richiamare la disposizione del Ministero delle Finanze con la C.M del 15.12.1973 n. 1/RT/205750, secondo la quale le spese anticipate si dividono in due categorie:
- spese sostenute in nome e per conto del cliente, opportunamente documentate, come l’acquisto di valori bollati, diritti di cancelleria, diritti di segreteria per la presentazione di determinate pratiche (pensa ad un Geometra che nel presentare delle pratiche al comune per conto di un cliente, anticipa per quest’ultimo bolli e diritti di segreteria);
- spese sostenute per l’esercizio della propria attività, come spese di viaggio, il vitto e alloggio ma anche il rimborso chilometrico.
Tra queste spese rientrerebbero anche quelle citate nella tua domanda.
I rimborsi di cui al punto 1 secondo la circolare citata, non costituiscono reddito imponibile per il professionista e devono essere indicati in fattura con la voce “spese anticipate ex art. 15 del DPR 633/72”.
I rimborsi di cui al punto 2 costituiscono, al contrario, reddito per il professionista e pertanto dovranno essere considerati tra i componenti positivi.
Rientrerebbero inoltre tra i costi deducibili di reddito, ma come sappiamo nel regime forfettario non è possibile dedurre alcun costo.
Secondo le disposizione riportate sopra il rimborso chilometrico oggetto della tua domanda rientra tra i rimborsi di cui al punto 2, pertanto il contributo integrativo dovrai calcolarlo sul totale tra la prestazione e il rimborso.
Un saluto
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Grazie, gentilissimi e professionali!
Prego Davide un saluto