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Il rimborso benzina fa reddito

Abbiamo ricevuto un quesito da Davide da Satriano di Lucania, che ci domanda se il rimborso benzina fa reddito.
Se hai domande su questo argomento, inserisci un commento alla fine della pagina oppure visita la pagina del supporto. Troverai link ad altri articoli e guide e potrai inoltrare una richiesta di consulenza a seconda delle tue necessità.

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Indice dei contenuti

  • Il rimborso benzina fa reddito
  • La nostra risposta a Davide
    • Le spese anticipate
  • Consulente Regime Forfettario

Il rimborso benzina fa reddito

“Salve, sono un ILP in regime forfettario e sto collaborando con una cooperativa che lavora sul territorio.
Oltre alla tariffa oraria ci vengono riconosciuti 0.20 € per chilometro come rimborso spese.
Quando scrivo le voci in fattura (prestazioni professionale e rimborso km come da scheda allegata) per calcolare il 4% di ENPAPI da aggiungere al totale, devo considerare solo la prestazione professionale o devo calcolarlo sulla somma delle due voci?
Perché per come ho interpretato io se il rimborso non fa reddito allora devo calcolare il 4% solo sulle prestazioni professionali e poi aggiungo il rimborso.
Ma se fa reddito allora il 4% lo devo calcolare sulla somma delle prestazioni e del rimborso. Please help!”

Davide – Satriano di Lucania

La nostra risposta a Davide

Buonasera Davide, ti ringraziamo per il quesito che ci hai posto, vediamo se il rimborso benzina fa reddito.
La tua domanda tocca un argomento molto delicato e dove la legislazione non ha ancora trovato una linea chiara.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato il regime forfettario.
Il regime forfettario, è rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

La caratteristica principale che lo contraddistingue, è che non è possibile portare in deduzione i costi analitici.
Difatti, vengono determinati forfettariamente mediante il coefficiente di redditività.

La legge di bilancio 2023 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario.
La novità più importante ed anche più apprezzata dai contribuenti è l’introduzione di una soglia di ricavi e compensi più elevata, pari a 85.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata.

L’insieme di tutte queste novità, non hanno inciso nei principi cardine dell’imposizione dei redditi.
Per rispondere alla tua domanda occorre quindi rifarsi a disposizioni ministeriali molto datate.

Le spese anticipate

Occorre dunque richiamare la disposizione del Ministero delle Finanze con la C.M del 15.12.1973 n. 1/RT/205750, secondo la quale le spese anticipate si dividono in due categorie:

  1. spese sostenute in nome e per conto del cliente, opportunamente documentate, come l’acquisto di valori bollati, diritti di cancelleria, diritti di segreteria per la presentazione di determinate pratiche (pensa ad un Geometra che nel presentare delle pratiche al comune per conto di un cliente, anticipa per quest’ultimo bolli e diritti di segreteria);
  2. spese sostenute per l’esercizio della propria attività, come spese di viaggio, il vitto e alloggio ma anche il rimborso chilometrico.
    Tra queste spese rientrerebbero anche quelle citate nella tua domanda.

I rimborsi di cui al punto 1 secondo la circolare citata, non costituiscono reddito imponibile per il professionista e devono essere indicati in fattura con la voce “spese anticipate ex art. 15 del DPR 633/72”.

I rimborsi di cui al punto 2 costituiscono, al contrario, reddito per il professionista e pertanto dovranno essere considerati tra i componenti positivi.
Rientrerebbero inoltre tra i costi deducibili di reddito, ma come sappiamo nel regime forfettario non è possibile dedurre alcun costo.

Secondo le disposizione riportate sopra il rimborso chilometrico oggetto della tua domanda rientra tra i rimborsi di cui al punto 2, pertanto il contributo integrativo dovrai calcolarlo sul totale tra la prestazione e il rimborso.

Se l’argomento ti sembra complesso e vuoi saperne di più, contattaci compilando il form o prenotando una consulenza gratuita con un nostro esperto.

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Commenti

  1. Davide dice

    13 Giugno 2019 alle 21:09

    Grazie, gentilissimi e professionali!

    Rispondi
    • Staff dice

      13 Giugno 2019 alle 21:14

      Prego Davide un saluto

      Rispondi
  2. Claudia dice

    25 Settembre 2023 alle 21:41

    Una domanda
    Se io faccio carburante pago con bancomat o carta di credito e faccio emettere fattura intestata all’azienda per cui sto prestando consulenza, posso inserire la spesa in art.15 o le spese di carburante rimangono sempre e comunque escluse da art.15 e possono solo essere inserite in imponibile? Grazie mille
    Claudia

    Rispondi
    • Staff dice

      26 Ottobre 2023 alle 15:11

      Buongiorno Claudia, trattandosi di spese documentate in nome e per conto dell’azienda, tale spesa può rientrare tra le esenti ex. art. 15
      Cordiali saluti

      Rispondi
  3. Enrica dice

    16 Aprile 2024 alle 16:24

    Buonasera,
    Mi trovo a dover emettere la prima fattura elettronica e sono in regime forfettario.
    Devo richiedere il rimborso chilometrico per le spese di viaggio sostenute fuori comune di residenza. Il calcolo, come da tabelle ACI, è pari a € 40,00.
    Utilizzo il Portale dell’AdE e vorrei sapere come inserire questa voce in fattura e come considerarla ai fini fiscali.
    Oltre alla prestazione e al rimborso spese di viaggio addebiterò € 2 di imposta di bollo e 4% INPS (gestione separata).
    Vi ringrazio.
    Enrica

    Rispondi
    • Staff dice

      16 Aprile 2024 alle 17:47

      Buonasera Enrica,
      tutte le voci che ha indicato, costituiscono reddito e pertanto devono essere inserite nella fattura elettronica con la Natura Iva “Non soggette – Altri Casi”.
      L’imponibile sul quale si calcolerà la rivalsa del 4% INPS, sarà dato dalla somma tra la sua prestazione + il rimborso chilometrico + la marca da bollo di 2€.

      Cordiali saluti

      Rispondi
      • Enrica Ianuzziello dice

        16 Aprile 2024 alle 17:55

        Grazie mille per la risposta,
        Dunque anche la marca da bollo ha la stessa Natura Iva “Non soggette – Altri Casi”?
        Grazie di nuovo.
        Cordialmente,
        Enrica

        Rispondi
        • Staff dice

          18 Aprile 2024 alle 11:12

          Buongiorno Enrica, dopo una recente presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, anche la marca da bollo che viene riaddebitata al cliente deve essere considerata con Natura Iva “Non soggette – Altri casi”.
          Buona giornata

          Rispondi

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