Rimborso chilometrico nel regime forfettario: fa reddito e va fatturato?
Nel regime forfettario il rimborso chilometrico calcolato in base ai chilometri percorsi e a una tariffa per chilometro costituisce normalmente compenso. Non basta indicarlo separatamente in fattura o chiamarlo “rimborso benzina” per renderlo fiscalmente neutro.
Il punto è diventato ancora più chiaro dopo la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 270 del 23 ottobre 2025: un rimborso determinato con la formula chilometri × tariffa, anche se collegato a trasferte reali e documentate, non è un rimborso analitico di spese ai sensi del nuovo articolo 54 del TUIR. Per un professionista forfettario la conseguenza pratica è importante: la somma entra normalmente nei compensi, incide sul reddito forfettario e sulle soglie del regime.
Rimborso chilometrico nel forfettario: risposta rapida
Se il cliente ti riconosce, per esempio, 0,20 euro per ogni chilometro percorso, quella somma non è una semplice restituzione di carburante effettivamente pagato. È una indennità determinata con un parametro convenzionale collegato all’uso del veicolo.
Per questo, in via generale, va trattata come parte del compenso professionale. La conclusione non cambia solo perché alleghi un prospetto con i chilometri percorsi, il tragitto o il Telepass: la risposta 270/2025 ha chiarito che questi elementi dimostrano la trasferta, ma non trasformano automaticamente il rimborso chilometrico in un rimborso analitico di una spesa specifica.
Cosa ha chiarito la risposta Agenzia Entrate 270/2025
Dal 2025 l’articolo 54 del TUIR prevede una nuova disciplina per i rimborsi delle spese sostenute dal professionista per eseguire un incarico e addebitate analiticamente al committente. Queste somme, quando ricorrono i requisiti previsti, non concorrono al reddito professionale.
Il rimborso chilometrico però è diverso. Nell’interpello 270/2025 il professionista aveva ricostruito i tragitti e applicato una tariffa per chilometro; l’Agenzia ha comunque ritenuto che il sistema non rappresentasse il riaddebito analitico di una spesa effettivamente sostenuta. Il rimborso chilometrico conserva quindi natura reddituale.
Il testo vigente dell’articolo 54 del TUIR distingue proprio tra compensi e rimborsi analitici.
Esempio: 500 km a 0,20 euro per chilometro
Supponiamo che un professionista forfettario fatturi:
- prestazione professionale: 1.000 euro;
- 500 km × 0,20 euro: 100 euro di rimborso chilometrico.
Il totale economico della prestazione è quindi 1.100 euro. I 100 euro di rimborso chilometrico, proprio perché determinati con una tariffa per chilometro, vanno normalmente trattati come compenso e non come anticipazione neutrale.
Se il coefficiente di redditività applicabile è il 78%, il reddito forfettario lordo collegato a questo incasso sarà calcolato, in linea generale, su 1.100 euro e non solo sui 1.000 euro della voce “prestazione”.
Il rimborso chilometrico conta nel limite di 85.000 euro?
Sì, se ha natura di compenso. Il regime forfettario applica il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti e utilizza gli stessi valori per verificare le soglie di accesso e permanenza.
Il rimborso chilometrico calcolato a tariffa concorre quindi normalmente anche al controllo degli 85.000 euro e, se gli importi diventano elevati, della soglia dei 100.000 euro che può determinare l’uscita immediata dal regime.
Per le soglie aggiornate consulta la guida sui limiti del regime forfettario 2026.
Il costo della benzina si può dedurre nel forfettario?
No, non in modo analitico. Nel regime forfettario i normali costi dell’attività — carburante, manutenzione dell’auto, assicurazione, telefono, trasferte e altre spese operative — non vengono sottratti uno per uno dai compensi.
Il legislatore presume una quota di costi attraverso il coefficiente di redditività. Per questo il fatto che il professionista abbia effettivamente sostenuto 80 euro di carburante non consente di dedurre quegli 80 euro dal reddito forfettario.
Questa è una delle ragioni per cui non bisogna confondere il rimborso pagato dal cliente con la deducibilità del costo sostenuto dal professionista.
Rimborso chilometrico e rimborso analitico non sono la stessa cosa
La distinzione è fondamentale nel 2026. Un rimborso analitico richiede che il professionista riaddebiti una spesa effettivamente sostenuta per l’incarico, identificabile nel suo importo e adeguatamente documentata.
Un biglietto ferroviario da 64,90 euro o una fattura di hotel da 180 euro possono essere esempi di spesa individuata in modo analitico. Un importo di 0,20, 0,50 o 0,70 euro per chilometro è invece una valorizzazione convenzionale dell’utilizzo dell’auto: non coincide con una singola spesa sostenuta e documentata.
Per la disciplina generale dei rimborsi, compresi i dubbi ancora esistenti sull’applicazione ai forfettari della riforma 2025, consulta rimborsi spese nel regime forfettario 2026.
Anticipazioni ex articolo 15: un caso completamente diverso
Le vere anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, se regolarmente documentate, seguono l’articolo 15 del DPR 633/1972. Sono il caso classico di diritti, bolli o tributi che il professionista paga per conto del cliente e poi si fa restituire.
L’articolo 15 del DPR 633/1972 richiede proprio che si tratti di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte e regolarmente documentate.
Il carburante acquistato per usare la propria auto non soddisfa normalmente questa condizione: la spesa è sostenuta dal professionista nell’organizzazione della propria attività, non in nome e per conto del cliente.
Come indicare il rimborso chilometrico in fattura
Nella fattura elettronica è utile tenere separata la voce della prestazione dalla voce relativa al rimborso chilometrico, così da rendere trasparente il calcolo:
- “Prestazione professionale”: 1.000 euro;
- “Rimborso chilometrico 500 km × 0,20 euro”: 100 euro.
La separazione descrittiva non rende però i 100 euro fiscalmente neutrali. Per un forfettario la voce resta normalmente non soggetta a IVA per applicazione del regime e segue la stessa logica reddituale del compenso.
Per trasferta, N1, N2.2 e casi di spesa intestata al cliente puoi approfondire la guida sulle spese di trasferta in fattura nel forfettario.
Rimborso chilometrico e bollo da 2 euro
Il rimborso chilometrico non ha un bollo “separato”. Va guardata la fattura nel suo complesso. Nelle normali fatture forfettarie, quando le operazioni non soggette a IVA superano complessivamente 77,47 euro e non ricorre una specifica esenzione, va verificato il bollo da 2 euro.
Quindi, se compenso e rimborso chilometrico portano la fattura oltre la soglia, il documento può essere soggetto a bollo secondo le regole ordinarie. Per il dettaglio operativo consulta la guida sul bollo nelle fatture elettroniche del forfettario.
ENPAPI: il 4% si calcola anche sul rimborso chilometrico?
Per un infermiere iscritto ENPAPI il punto va verificato sulle regole specifiche della Cassa. ENPAPI indica che il contributo integrativo del 4% si applica ai corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività autonoma infermieristica.
Di conseguenza, se il rimborso chilometrico è qualificato come compenso professionale, il 4% va normalmente calcolato anche su quella voce. Nell’esempio precedente, la base sarebbe quindi 1.100 euro e non 1.000 euro.
La regola ufficiale è riportata nella pagina ENPAPI sulla tipologia dei contributi, che conferma il 4% sui corrispettivi lordi rilevanti.
Le altre Casse professionali possono avere regole diverse
Non bisogna generalizzare la regola ENPAPI a tutte le professioni. Avvocati, ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, psicologi e altri professionisti possono avere contributi integrativi con aliquote, basi di calcolo e regole specifiche definite dalla propria Cassa.
Quindi la sequenza corretta è: prima stabilire se il rimborso ha natura di compenso ai fini fiscali; poi verificare il regolamento previdenziale della Cassa competente per capire se e come applicare il contributo integrativo.
E se il cliente paga direttamente carburante, hotel o viaggio?
Se il committente sostiene direttamente una spesa necessaria all’incarico, la somma non transita nella tua fattura come rimborso. È una situazione diversa dal professionista che paga la spesa e poi la riaddebita.
Per esempio, se il cliente acquista direttamente il biglietto ferroviario oppure prenota e paga direttamente l’hotel, non hai una voce di rimborso da incassare. Per l’auto personale, invece, il cliente normalmente non acquista il carburante in tuo nome: ti riconosce un’indennità chilometrica, che resta il caso trattato in questa guida.
Tabella: rimborso benzina, rimborso analitico e anticipazioni
| Somma | Trattamento | Incide su reddito/soglia? |
|---|---|---|
| 0,20 € × km percorsi | Rimborso chilometrico | Normalmente sì |
| Diaria fissa trasferta | Rimborso forfettario | Normalmente sì |
| Hotel da 180 € riaddebitato esattamente | Rimborso analitico | Segue la disciplina aggiornata art. 54 e, nel forfettario, il quadro interpretativo specifico |
| Diritti pagati in nome e per conto del cliente | Anticipazione art. 15 | No, se ricorrono davvero i requisiti |
Checklist prima di fatturare un rimborso chilometrico
- indica separatamente compenso e rimborso chilometrico;
- specifica chilometri, tariffa e periodo della trasferta;
- non usare l’articolo 15 per carburante o costi della tua auto sostenuti a tuo nome;
- considera il rimborso chilometrico tra i compensi ai fini del forfettario;
- monitora l’effetto sulle soglie di 85.000 e 100.000 euro;
- non dedurre analiticamente benzina e costi dell’auto nel forfettario;
- verifica il bollo sulla fattura complessiva;
- se hai una Cassa professionale, controlla la sua base per il contributo integrativo;
- se sei ENPAPI, considera il 4% sui corrispettivi che formano reddito professionale.
Fonti ufficiali
- TUIR, articolo 54 – reddito di lavoro autonomo e rimborsi
- DPR 633/1972, articolo 15 – anticipazioni in nome e per conto
- Legge 190/2014, commi 54 e 64 – regime forfettario
- ENPAPI – contributo integrativo del 4%
Prassi rilevante: Agenzia delle Entrate, risposta n. 270 del 23 ottobre 2025 sul trattamento del rimborso chilometrico nel reddito di lavoro autonomo.
In sintesi
Nel regime forfettario il rimborso chilometrico calcolato come chilometri × tariffa costituisce normalmente compenso. Il fatto che sia indicato separatamente in fattura o supportato da un prospetto dei tragitti non lo trasforma in una anticipazione art. 15 né in un rimborso analitico neutrale.
La somma concorre quindi normalmente al reddito forfettario e alle soglie del regime. I costi effettivi di benzina e auto non sono deducibili analiticamente. Per ENPAPI, poiché il contributo integrativo del 4% si applica ai corrispettivi lordi che formano reddito professionale, anche il rimborso chilometrico imponibile entra normalmente nella base di calcolo.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.