Dipendente pubblico part-time e attività commerciale: si può usare il forfettario?
Un dipendente pubblico part-time può aprire un’attività commerciale e applicare il regime forfettario nel 2026, ma solo se supera due verifiche distinte. La prima riguarda la compatibilità tra pubblico impiego e attività d’impresa; la seconda riguarda i requisiti fiscali del forfettario, compresa la soglia di 35.000 euro dei redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente.
Il vecchio contenuto di questa pagina mescolava questi due piani e utilizzava ancora il limite di 30.000 euro. Nel 2026, invece, occorre partire dall’orario del rapporto pubblico, dall’eventuale conflitto d’interessi e dalla situazione dei rapporti di lavoro cessati o ancora in essere. Solo dopo si passa a coefficiente di redditività, INPS Commercianti, Camera di Commercio e SCIA.
Dipendente pubblico part-time e commercio: risposta rapida
| Situazione | Controllo principale |
|---|---|
| Dipendente pubblico full-time | L’attività commerciale abituale è in linea generale incompatibile, salvo eccezioni specifiche. |
| Part-time superiore al 50% | Regime di incompatibilità sostanzialmente vicino al full-time. |
| Part-time non superiore al 50% | L’attività esterna può essere possibile, ma vanno verificati conflitto d’interessi, disciplina del comparto e obblighi verso l’amministrazione. |
| Redditi da lavoro dipendente oltre 35.000 € nel 2025 | Possono impedire il forfettario nel 2026, salvo l’eccezione prevista per il rapporto cessato. |
| Più rapporti di lavoro nel 2025 | Se uno è cessato ma un altro continua, non bisogna ignorare automaticamente la soglia: va considerata la posizione complessiva. |
| Commercio in forfettario | Per le attività commerciali interessate il coefficiente è normalmente 40%. |
Il primo controllo non è fiscale: pubblico impiego e attività commerciale
Prima di chiederti se puoi utilizzare il regime forfettario devi verificare se puoi svolgere legittimamente l’attività commerciale. L’articolo 60 del DPR 3/1957 stabilisce, per il pubblico impiego soggetto al regime ordinario di incompatibilità, il divieto di esercitare commercio, industria o professione.
Questa regola non va però letta isolatamente. La Legge 662/1996 ha introdotto una disciplina più favorevole per i dipendenti pubblici con rapporto part-time non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno. Per questo la percentuale di part-time è decisiva.
Full-time o part-time oltre il 50%: il commercio è molto più difficile
Se il dipendente pubblico è full-time, oppure lavora con un part-time superiore al 50%, non beneficia della deroga prevista per il part-time ridotto. Una normale attività commerciale esercitata in modo abituale può quindi risultare incompatibile con il rapporto pubblico.
In questi casi non è corretto pensare che basti aprire la Partita IVA o chiedere genericamente “un’autorizzazione”. La compatibilità dipende dalla legge, dalla categoria di appartenenza e dalle eventuali discipline speciali. La guida generale sul dipendente pubblico con Partita IVA approfondisce proprio questo primo livello di controllo.
Part-time fino al 50%: l’attività commerciale può essere possibile
Con un rapporto pubblico part-time non superiore al 50%, la Legge 662/1996 attenua il regime generale delle incompatibilità. Questo rende possibile, in molti casi, svolgere un’altra attività di lavoro autonomo o d’impresa.
Non significa però che qualunque attività commerciale sia automaticamente ammessa. Restano da controllare il conflitto d’interessi, le attività vietate dalla specifica amministrazione, le regole del comparto e gli eventuali obblighi di comunicazione. La stessa legge consente alle amministrazioni di individuare attività non consentite in ragione dell’interferenza con i compiti istituzionali.
Due contratti part-time con enti pubblici: cosa conta?
Se esistono più rapporti di lavoro pubblici contemporaneamente, non basta guardare la percentuale di uno solo. Occorre ricostruire la posizione complessiva: orario totale, compatibilità tra i rapporti, disciplina applicabile e autorizzazioni o comunicazioni già presenti.
Inoltre, sul piano fiscale, i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente devono essere valutati secondo la causa ostativa del regime forfettario. Per questo il fatto che uno dei due contratti sia cessato non risolve automaticamente ogni problema se nell’anno precedente è rimasto in essere un altro rapporto di lavoro dipendente.
Nel 2026 la soglia lavoro dipendente è 35.000 euro, non 30.000
Per applicare il regime forfettario nel 2026, la soglia prevista dalla lettera d-ter del comma 57 della Legge 190/2014 è pari a 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente. L’innalzamento, già previsto per il 2025, è stato esteso anche al 2026.
La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Tuttavia, quando nello stesso anno esistono più rapporti di lavoro e uno soltanto cessa mentre un altro continua, non è prudente eliminare automaticamente dal controllo tutti i redditi da lavoro dipendente. La prassi sul regime forfettario considera infatti rilevante la presenza di un altro rapporto ancora esistente.
Per il quadro generale sulla soglia 2026 puoi consultare la guida su regime forfettario e lavoro dipendente.
Esempio: un contratto pubblico cessa ma l’altro continua
Immaginiamo che nel 2025 un dipendente abbia percepito 24.000 euro da un primo ente e 18.000 euro da un secondo ente. Il primo rapporto termina il 31 dicembre 2025, mentre il secondo continua nel 2026.
Il totale dei redditi da lavoro dipendente 2025 è 42.000 euro. Poiché esiste ancora un rapporto di lavoro dipendente in corso, non è corretto applicare automaticamente l’eccezione “rapporto cessato” all’intera posizione. Il caso va verificato prima di adottare il forfettario nel 2026.
Se la soglia è rispettata, il commercio può usare il forfettario?
Sì, se l’attività commerciale è compatibile con il pubblico impiego e sono rispettati tutti gli altri requisiti del regime. La soglia generale dei ricavi resta pari a 85.000 euro, mentre il superamento di 100.000 euro produce la cessazione immediata del regime secondo le regole previste dalla Legge 190/2014.
La presenza di un lavoro pubblico non modifica il meccanismo di determinazione del reddito dell’attività commerciale. Cambia però la verifica delle cause ostative e può incidere sulla compatibilità lavoristica e previdenziale.
Coefficiente di redditività del commercio: quando è 40%
Per molte attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio ricomprese nei gruppi ATECO rilevanti, il regime forfettario applica un coefficiente di redditività del 40%. Questo significa che, su 30.000 euro di ricavi fiscalmente rilevanti, il reddito lordo forfettario è normalmente pari a 12.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori pagati.
Il 40% non va però attribuito a qualunque attività solo perché la si descrive come “commerciale”. Il coefficiente dipende dal codice ATECO effettivamente applicabile e dal gruppo previsto dalla tabella allegata alla disciplina del forfettario.
Imposta sostitutiva: 5% o 15%
L’imposta sostitutiva è normalmente del 15%. Può scendere al 5% per l’anno di inizio e i quattro successivi quando ricorrono le condizioni previste per una nuova attività.
Essere dipendente pubblico part-time non esclude automaticamente il 5%, ma non lo garantisce. Bisogna verificare, tra l’altro, che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta e che siano rispettate le altre condizioni del comma 65. Per la verifica completa consulta la guida su regime forfettario 5% o 15%.
INPS Commercianti 2026: contributi minimi e aliquota
Se l’attività comporta l’iscrizione alla Gestione INPS Commercianti, nel 2026 il minimale di reddito è pari a 18.808 euro. Il contributo minimo annuo per titolari e coadiuvanti è pari a 4.611,64 euro.
L’aliquota ordinaria fino alla prima fascia di reddito è pari al 24,48%. Per il reddito eccedente 56.224 euro l’aliquota aumenta di un punto percentuale, secondo la circolare INPS 14/2026.
Il fatto di essere già dipendente pubblico non crea da solo un’esenzione automatica dalla Gestione Commercianti. L’obbligo va valutato sulla natura e sulle modalità effettive dell’attività. Per importi, scadenze e riduzioni puoi consultare la guida su INPS Artigiani e Commercianti 2026.
Riduzione del 35% dei contributi nel forfettario
Il contribuente forfettario iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti può chiedere, quando ne ricorrono le condizioni, il regime previdenziale agevolato con riduzione del 35% della contribuzione dovuta.
La riduzione non va considerata soltanto come uno sconto: può incidere anche sull’accredito contributivo utile ai fini pensionistici quando i versamenti risultano inferiori al minimale previsto per l’accredito dell’intero anno.
Come si apre concretamente un’attività commerciale
Una volta verificata la compatibilità con il pubblico impiego, l’avvio di una normale ditta commerciale richiede in genere la gestione coordinata di più adempimenti tramite Comunicazione Unica e SUAP:
- attribuzione o variazione della Partita IVA con il codice ATECO corretto;
- iscrizione al Registro delle Imprese;
- eventuale iscrizione alla Gestione INPS Commercianti;
- SCIA o altra pratica SUAP richiesta per l’attività concreta;
- eventuali requisiti professionali o autorizzazioni di settore;
- PEC e adempimenti camerali previsti per l’impresa.
Non esiste quindi una procedura identica per qualsiasi commerciante. Un negozio alimentare, un e-commerce, un’attività ambulante o un commercio soggetto a requisiti professionali possono richiedere pratiche differenti.
SCIA e conflitto d’interessi sono due controlli diversi
La presentazione della SCIA al Comune non certifica che l’attività sia compatibile con il rapporto di pubblico impiego. Allo stesso modo, il nulla osta o la comunicazione all’amministrazione non sostituiscono le autorizzazioni commerciali richieste dal SUAP.
Prima di iniziare è quindi necessario tenere distinti i due livelli: compatibilità come dipendente pubblico e abilitazione amministrativa all’attività commerciale.
Esempio completo: dipendente pubblico al 50% con piccolo e-commerce
Un dipendente di un ente locale lavora al 50% e vuole aprire un piccolo e-commerce di prodotti non collegati alle proprie funzioni pubbliche. Il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2025 è pari a 24.000 euro.
- verifica con l’amministrazione l’assenza di conflitto d’interessi e gli obblighi di comunicazione;
- la soglia dei 35.000 euro non è superata;
- se gli altri requisiti sono rispettati può valutare il forfettario;
- con un’attività commerciale rientrante nel coefficiente del 40%, 20.000 euro di ricavi producono 8.000 euro di reddito forfettario lordo;
- va verificata l’iscrizione alla Gestione Commercianti e la relativa contribuzione;
- deve completare gli adempimenti Registro Imprese/SUAP previsti per l’e-commerce.
Checklist prima di aprire
- verifica la percentuale complessiva del tuo part-time pubblico;
- controlla eventuali altri rapporti di lavoro in essere;
- ricostruisci i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente;
- se un rapporto è cessato ma un altro continua, non applicare automaticamente l’eccezione alla soglia;
- ottieni o effettua le comunicazioni/autorizzazioni richieste dall’amministrazione;
- escludi conflitti d’interesse anche potenziali;
- scegli il codice ATECO sulla base dell’attività effettiva;
- verifica coefficiente di redditività e requisiti per il 5%;
- controlla l’iscrizione INPS Commercianti;
- predisponi Comunicazione Unica, Registro Imprese e pratica SUAP.
Fonti ufficiali
- DPR 3/1957, articolo 60 – incompatibilità nel pubblico impiego
- Legge 662/1996 – part-time nella Pubblica Amministrazione
- Legge 190/2014 – regime forfettario
- INPS, circolare 14/2026 – contributi Artigiani e Commercianti
In sintesi
Un dipendente pubblico part-time non superiore al 50% può, in molti casi, svolgere anche un’attività commerciale, ma non deve dare per scontata la compatibilità. Prima si controllano conflitto d’interessi, disciplina dell’amministrazione e posizione lavorativa; poi si verifica il regime fiscale.
Nel 2026 il limite dei redditi da lavoro dipendente rilevante per il forfettario è 35.000 euro. Se più rapporti hanno prodotto redditi nell’anno precedente e soltanto uno è cessato, la presenza di un altro rapporto ancora in essere richiede una verifica specifica. Per l’attività commerciale, quando applicabile, il coefficiente è 40% e la Gestione INPS Commercianti prevede nel 2026 un minimale di 18.808 euro e contributi minimi pari a 4.611,64 euro.
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