Chi applica il regime forfettario non perde automaticamente il diritto ai bonus casa. Il problema è diverso: ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili sono normalmente detrazioni dall’IRPEF, mentre il reddito dell’attività forfettaria è assoggettato a un’imposta sostitutiva. Se il contribuente ha soltanto reddito forfettario e non deve IRPEF su altri redditi, può quindi trovarsi senza la capienza necessaria per utilizzare la quota annuale della detrazione.
Nel 2026 questo tema è particolarmente importante perché la legge di Bilancio 2026 ha modificato nuovamente le aliquote dei bonus edilizi: per ristrutturazioni ed ecobonus l’aliquota ordinaria è del 36%, mentre sale al 50% per le spese sostenute dal proprietario o titolare di un diritto reale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il bonus mobili è stato prorogato anche al 2026 con detrazione del 50% su un massimo di 5.000 euro.
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Forfettario e bonus casa: il punto decisivo è la capienza IRPEF
Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali. In via ordinaria l’aliquota è del 15%, ridotta al 5% per le nuove attività che rispettano le condizioni previste dalla legge.
Le detrazioni per ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili, invece, riducono l’IRPEF lorda. Di conseguenza, il reddito tassato con l’imposta sostitutiva del forfettario non genera da solo l’IRPEF sulla quale utilizzare queste detrazioni.
Questo non significa però che “un forfettario non può avere bonus casa”. Bisogna distinguere tra diritto alla detrazione e possibilità concreta di utilizzarla nella dichiarazione.
Se ho solo reddito forfettario posso detrarre ristrutturazione ed ecobonus?
Se nell’anno hai esclusivamente redditi assoggettati all’imposta sostitutiva del regime forfettario e non emerge IRPEF lorda da altri redditi, la quota annuale delle detrazioni IRPEF non trova capienza.
La regola generale delle detrazioni è che possono ridurre l’imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare. Non possono invece trasformare automaticamente l’imposta sostitutiva del forfettario in IRPEF né essere sottratte direttamente dal 5% o dal 15%.
Per approfondire la tassazione dell’attività puoi consultare la guida sull’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Se ho anche uno stipendio o una pensione posso usare le detrazioni?
Sì, se da quei redditi emerge IRPEF sufficiente. Un contribuente può avere contemporaneamente una Partita IVA forfettaria e redditi assoggettati ordinariamente a IRPEF, per esempio redditi di lavoro dipendente o di pensione.
In questo caso l’IRPEF generata dagli altri redditi può fornire la capienza necessaria per utilizzare, entro i limiti previsti, le rate delle detrazioni edilizie. L’esistenza della Partita IVA forfettaria non annulla la detrazione.
La compatibilità fiscale tra le due attività è un tema separato: trovi le regole nella guida su regime forfettario e lavoro dipendente.
Redditi da locazione: attenzione alla cedolare secca
Dire genericamente che “un reddito da locazione permette di usare il bonus” è impreciso. Se il reddito dell’immobile è tassato ordinariamente a IRPEF, può contribuire alla capienza. Se invece il canone è assoggettato a cedolare secca, anche quella è un’imposta sostitutiva e non genera, da sola, IRPEF lorda utilizzabile per assorbire la detrazione.
La verifica va quindi fatta sulla dichiarazione complessiva del contribuente, non semplicemente sulla presenza di un secondo reddito.
Bonus ristrutturazioni 2026: 50% abitazione principale, 36% negli altri casi
La legge di Bilancio 2026 ha modificato le percentuali che erano state programmate in precedenza. Per le spese sostenute nel 2026 la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è:
- 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 36% negli altri casi previsti dalla disciplina.
Per gli interventi richiamati dall’articolo 16 del DL 63/2013 resta il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. L’aliquota maggiorata per l’abitazione principale non dipende dall’essere forfettario: dipende dai requisiti soggettivi e oggettivi del bonus.
Ecobonus 2026: anche qui 50% o 36%
Per l’ecobonus, la legge di Bilancio 2026 ha mantenuto nel 2026 la stessa struttura delle aliquote: 50% per l’abitazione principale nelle condizioni previste per proprietario o titolare di diritto reale e 36% negli altri casi.
I limiti di spesa o di detrazione dipendono però dalla tipologia di intervento energetico. Non è quindi corretto applicare automaticamente il tetto di 96.000 euro dell’agevolazione per ristrutturazioni a qualsiasi intervento ecobonus.
Restano inoltre escluse dalle nuove agevolazioni le spese per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, secondo la disciplina vigente.
Bonus mobili 2026: 50% su massimo 5.000 euro
Il bonus mobili ed elettrodomestici è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2026 anche alle spese sostenute nel 2026. La detrazione resta pari al 50% e viene calcolata su un importo massimo complessivo di 5.000 euro.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Su 5.000 euro di spesa agevolabile, il beneficio teorico massimo è quindi 2.500 euro, pari a 250 euro all’anno per dieci anni, sempre nei limiti dell’IRPEF disponibile in ciascun anno.
Per il bonus mobili serve una ristrutturazione collegata
Il bonus mobili non nasce dal semplice acquisto di un elettrodomestico efficiente. Occorre fruire della detrazione collegata a un intervento di recupero del patrimonio edilizio e rispettare il requisito temporale previsto dall’articolo 16 del DL 63/2013.
Per acquisti effettuati nel 2026, l’intervento di recupero deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio 2025. La spesa per mobili ed elettrodomestici resta autonoma rispetto all’importo dei lavori, ma senza l’intervento edilizio agevolante non basta acquistare un bene ad alta efficienza per ottenere il bonus mobili.
Quali elettrodomestici possono rientrare nel bonus mobili?
La vecchia classificazione “A+++” non è più il riferimento corretto. La disciplina richiede, per gli apparecchi soggetti a etichetta energetica, classi non inferiori a:
- A per i forni;
- E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie;
- F per frigoriferi e congelatori.
Rientrano, alle condizioni previste, anche diversi apparecchi elettrici destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato. La qualificazione del singolo acquisto va comunque verificata rispetto alla tipologia di bene e all’intervento edilizio presupposto.
Esempio: forfettario senza altri redditi
Un professionista forfettario sostiene nel 2026 una spesa agevolabile e matura una quota annuale di detrazione pari a 800 euro. Non ha stipendio, pensione, redditi immobiliari tassati ordinariamente o altri redditi che generano IRPEF.
In questo caso l’imposta del 5% o del 15% dovuta sull’attività non può essere ridotta con gli 800 euro di detrazione edilizia. Se non esiste IRPEF lorda, la quota annuale non trova capienza.
Esempio: forfettario con lavoro dipendente
Un contribuente ha una Partita IVA in regime forfettario e contemporaneamente un reddito di lavoro dipendente. La dichiarazione evidenzia IRPEF lorda sufficiente, dopo le altre detrazioni, ad assorbire una rata di bonus casa di 600 euro.
La rata può essere utilizzata contro l’IRPEF dovuta sul reddito soggetto a tassazione ordinaria. Il reddito forfettario continua invece a essere tassato separatamente con l’imposta sostitutiva.
Cosa succede se in un anno non c’è abbastanza IRPEF?
Le detrazioni edilizie non funzionano come un credito liberamente riportabile. Se la quota annuale spettante è superiore all’IRPEF disponibile, la parte che non trova capienza non viene normalmente rimborsata e non può essere aggiunta alla rata dell’anno successivo.
Esempio: rata annuale di 1.000 euro e IRPEF utilizzabile di 650 euro. Il beneficio effettivamente sfruttabile in quell’anno è 650 euro; i 350 euro eccedenti non vengono recuperati negli anni successivi.
Se torno al regime ordinario posso recuperare le rate perse?
Se negli anni successivi esci dal forfettario e torni a produrre reddito assoggettato a IRPEF, puoi utilizzare le rate che maturano da quell’anno in avanti, purché esista sufficiente capienza e restino rispettate le condizioni della detrazione.
Non puoi invece recuperare retroattivamente le quote annuali che, negli anni precedenti, non avevano trovato capienza. È quindi importante stimare la propria IRPEF futura prima di sostenere spese rilevanti confidando nel valore nominale del bonus.
Per gli effetti fiscali del cambio di regime puoi consultare la guida sul passaggio dal forfettario all’ordinario.
Detrazione e credito d’imposta non sono la stessa cosa
Una detrazione riduce l’imposta lorda personale e richiede quindi capienza fiscale. Un credito d’imposta, invece, segue le specifiche regole della misura che lo ha istituito e può, nei casi previsti, essere utilizzato con modalità differenti.
Non bisogna quindi concludere che l’incapienza IRPEF trasformi automaticamente il bonus casa in un credito utilizzabile in F24. Le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito sono state fortemente limitate e oggi sopravvivono soltanto nelle fattispecie espressamente ammesse dalla normativa transitoria. Per una spesa ordinaria sostenuta nel 2026 la regola di partenza resta l’utilizzo diretto della detrazione, se spettante.
Tabella: bonus casa e contribuente forfettario nel 2026
| Situazione | Effetto |
|---|---|
| Solo reddito forfettario | In assenza di altra IRPEF, la detrazione annuale può risultare incapiente |
| Forfettario + lavoro dipendente | La detrazione può essere utilizzata sull’IRPEF degli altri redditi, nei limiti della capienza |
| Forfettario + pensione | Possibile utilizzo se emerge IRPEF sufficiente |
| Locazione tassata ordinariamente | Può contribuire alla capienza IRPEF |
| Locazione con cedolare secca | La cedolare è sostitutiva e non genera da sola capienza IRPEF |
| Ristrutturazione abitazione principale nel 2026 | 50% se ricorrono i requisiti soggettivi previsti |
| Ristrutturazione altro immobile nel 2026 | 36% |
| Bonus mobili 2026 | 50% su massimo 5.000 €, collegato a intervento di recupero |
Checklist prima di sostenere la spesa
- verifica quale bonus si applica realmente al lavoro o all’acquisto;
- controlla l’aliquota 2026 e il relativo limite di spesa;
- verifica se l’immobile è abitazione principale e se possiedi il requisito di proprietà o diritto reale richiesto per l’aliquota maggiorata;
- se vuoi il bonus mobili, verifica che esista un intervento di recupero edilizio iniziato nel periodo richiesto;
- calcola quanta IRPEF lorda potresti avere ogni anno;
- non considerare l’imposta sostitutiva del forfettario come capienza IRPEF;
- se hai redditi da locazione, distingui tassazione ordinaria e cedolare secca;
- ricorda che la quota annuale incapiente non è normalmente recuperabile negli anni successivi;
- conserva bonifici, fatture, documentazione dei lavori e comunicazioni richieste dalla specifica agevolazione.
Fonti ufficiali
- Legge 190/2014, regime forfettario e imposta sostitutiva.
- Legge 30 dicembre 2025 n. 199, legge di Bilancio 2026.
- DL 63/2013, articolo 16: ristrutturazioni e bonus mobili.
- Agenzia delle Entrate, Redditi PF 2026 – quadro RP per oneri e detrazioni.
In sintesi
Essere in regime forfettario non vieta di sostenere spese agevolate per ristrutturazioni, ecobonus o bonus mobili. Il nodo è la capienza: l’imposta sostitutiva del 5% o 15% non è IRPEF e non può essere ridotta con queste detrazioni. Se però il contribuente possiede anche redditi soggetti a IRPEF, come lavoro dipendente o pensione, le rate possono essere utilizzate nei limiti dell’imposta lorda disponibile.
Nel 2026 ristrutturazioni ed ecobonus spettano al 50% nelle condizioni previste per l’abitazione principale e al 36% negli altri casi; il bonus mobili è al 50% su un massimo di 5.000 euro. Prima di affrontare una spesa importante conviene quindi controllare insieme requisiti del bonus, aliquota applicabile e capienza IRPEF prevista per ciascun anno.
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