Attività artigiana e commerciale insieme nel forfettario: ATECO, coefficienti e INPS
Puoi svolgere insieme un’attività artigiana e un’attività commerciale con la stessa Partita IVA e applicare il regime forfettario, se possiedi tutti i requisiti. Il punto decisivo è descrivere correttamente ciò che fai: produrre o trasformare un bene, personalizzarlo e rivendere prodotti acquistati da terzi sono attività diverse e possono richiedere codici ATECO differenti, coefficienti di redditività diversi e un corretto inquadramento previdenziale.
Questa guida è dedicata proprio alle attività miste artigianato + commercio. Per il quadro generale dell’artigiano forfettario puoi invece consultare Artigiani e regime forfettario.
Attività artigiana e commerciale insieme: risposta rapida
| Situazione | Regola principale |
|---|---|
| Produci o trasformi beni e vendi anche prodotti acquistati da terzi | Possono servire più codici ATECO |
| Hai due o più attività in forfettario | La soglia di 85.000 € è unica e si verifica sommando i ricavi/compensi rilevanti |
| Le attività hanno coefficienti diversi | Si applica il coefficiente proprio a ciascun gruppo di ricavi e poi si sommano i redditi |
| Vendi anche online | Con ATECO 2025 il commercio al dettaglio è classificato soprattutto per il prodotto venduto, non per il canale Internet |
| Svolgi sia attività artigiana sia commerciale | Per l’INPS va verificata l’attività prevalente tra le gestioni Artigiani e Commercianti |
Prima distinzione: produzione, lavorazione e semplice rivendita
La prima domanda non è “sono artigiano o commerciante?”, ma che cosa faccio concretamente? Se acquisti un prodotto finito e lo rivendi senza trasformazioni sostanziali, sei nell’area del commercio. Se invece fabbrichi il prodotto oppure svolgi una vera lavorazione o trasformazione, entra in gioco l’attività manifatturiera/artigiana.
La stessa impresa può svolgere entrambe le attività. Un laboratorio di coppe, targhe e medaglie, per esempio, può comprare alcuni articoli già pronti per rivenderli, incidere targhe metalliche con laser e produrre direttamente determinati trofei. Non è corretto forzare tutto dentro un solo codice se le attività esercitate sono realmente diverse.
ATECO 2025: quali codici possono essere rilevanti per coppe, targhe e medaglie?
Con la classificazione ATECO 2025 bisogna partire dalle note ufficiali e dalla lavorazione effettivamente svolta. Nel caso esemplificativo di coppe, targhe e medaglie possono essere pertinenti, a seconda dell’attività concreta:
- 32.99.99 – Fabbricazione di altri articoli vari n.c.a.: le note ATECO 2025 comprendono espressamente la fabbricazione di medaglie e coppe sportive;
- 25.53.00 – Lavori di meccanica generale dei metalli: comprende, tra le altre lavorazioni, il taglio e l’incisione o scrittura su metalli mediante raggi laser;
- 47.78.99 – Commercio al dettaglio di altri prodotti vari non di seconda mano n.c.a.: può essere pertinente alla rivendita al dettaglio di determinati articoli non alimentari, comprese categorie residuali e articoli promozionali.
Non significa che tutti e tre i codici debbano essere sempre utilizzati. Il codice corretto dipende da materiali, ciclo produttivo, beni acquistati per la rivendita e attività realmente esercitata. Per questo il vecchio contenuto, che indicava genericamente il codice 25.52.00 “Trattamento termico dei metalli” per personalizzare targhe e medaglie, era fuorviante: il trattamento termico riguarda lavorazioni diverse.
Vendita online: nel 2026 non serve un codice ATECO solo perché vendi via Internet
Un’altra regola cambiata con ATECO 2025 riguarda l’e-commerce. La classificazione non distingue più il commercio al dettaglio principalmente in base al canale di vendita: negozio fisico e vendita online vengono classificati in base alla tipologia del prodotto venduto.
Quindi non devi aggiungere automaticamente un vecchio codice “commercio elettronico” soltanto perché apri un sito o vendi tramite marketplace. Se vendi online gli stessi articoli che vendi in negozio, la classificazione segue normalmente la merce. Diverso è il caso dell’intermediazione senza acquistare la proprietà dei beni, che ricade in specifiche attività di intermediazione.
Quando servono due o più codici ATECO
Più codici diventano utili quando descrivono attività economicamente distinte. Per esempio: un codice manifatturiero per la produzione di coppe sportive, un codice di lavorazione per incisioni laser svolte anche per conto terzi e un codice commerciale per la rivendita di articoli acquistati già finiti.
Il regime forfettario non vieta di avere più codici ATECO. La guida dedicata spiega quanti codici ATECO si possono avere nel forfettario e come gestire attività multiple.
La soglia di 85.000 euro è unica per tutte le attività
Avere più attività non moltiplica il limite del forfettario. Se, per esempio, svolgi una parte artigiana e una commerciale, ai fini della soglia devi considerare complessivamente i ricavi e compensi rilevanti delle attività esercitate.
Esempio: 45.000 euro dalla vendita al dettaglio e 30.000 euro dall’attività artigiana producono un totale di 75.000 euro. Non hai due soglie da 85.000 euro: hai una sola verifica complessiva. Se superi 85.000 euro ma non 100.000 euro, il regime cessa dall’anno successivo; se superi 100.000 euro, la fuoriuscita avviene nello stesso anno secondo le regole previste dalla legge.
Coefficienti diversi: il reddito va calcolato separando gli incassi
Quando le attività appartengono a gruppi con coefficienti di redditività diversi, non devi applicare un’unica percentuale a tutti i ricavi. La regola pratica è:
- separare i ricavi riferibili a ciascuna attività;
- applicare a ogni gruppo il relativo coefficiente di redditività;
- sommare i redditi forfettari così ottenuti;
- dedurre i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati;
- applicare infine l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%, se spettante.
Per approfondire questo meccanismo consulta la guida sul doppio codice ATECO nel regime forfettario.
Esempio: attività artigiana al 67% e commercio al 40%
Supponiamo che un’impresa incassi nell’anno:
- 20.000 euro da una lavorazione artigiana con coefficiente del 67%;
- 30.000 euro dalla vendita al dettaglio con coefficiente del 40%.
Il reddito forfettario si calcola per blocchi:
- 20.000 × 67% = 13.400 euro;
- 30.000 × 40% = 12.000 euro;
- reddito forfettario complessivo prima dei contributi = 25.400 euro.
Non sarebbe corretto applicare il 67% a tutti i 50.000 euro né, al contrario, il 40% all’intera attività. È quindi essenziale che fatture, corrispettivi e contabilità consentano di ricostruire a quale attività appartiene ciascun ricavo.
INPS: Artigiani o Commercianti se svolgi entrambe le attività?
Quando la stessa persona esercita contemporaneamente attività che, considerate separatamente, ricadrebbero nella Gestione Artigiani e nella Gestione Commercianti, l’INPS applica il criterio dell’attività prevalente tra le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Non va quindi data per scontata una doppia iscrizione Artigiani + Commercianti solo perché esistono due codici ATECO.
La prevalenza non dipende semplicemente da quale codice è stato inserito come primo nella Partita IVA. Conta la concreta organizzazione e il lavoro svolto. L’inquadramento deve quindi essere coerente con Registro Imprese, attività dichiarata e posizione previdenziale.
Quanto paga l’artigiano INPS nel 2026?
Se l’attività prevalente comporta l’iscrizione alla Gestione Artigiani, nel 2026 il reddito minimale è 18.808 euro; il contributo minimo annuo per l’intero anno è 4.521,36 euro e l’aliquota ordinaria fino alla prima fascia prevista dall’INPS è del 24%. Sul reddito eccedente il minimale si aggiunge la contribuzione percentuale.
Per importi, massimali, scadenze e riduzione del 35% puoi utilizzare la guida aggiornata ai contributi INPS Artigiani e Commercianti 2026.
E se prevale l’attività commerciale?
Se, invece, il corretto inquadramento è nella Gestione Commercianti, cambiano alcuni importi: per il 2026 il contributo minimo annuo è 4.611,64 euro e l’aliquota ordinaria nella prima fascia è del 24,48%. Il minimale di reddito resta 18.808 euro.
La scelta della gestione non va fatta per ottenere il contributo più basso: deve riflettere l’attività che presenta i requisiti previdenziali di prevalenza e abitualità previsti dalla disciplina INPS.
Riduzione INPS del 35% nel forfettario
Il titolare artigiano o commerciante che applica il forfettario può, se possiede i requisiti e attiva correttamente il regime previdenziale agevolato, ottenere la riduzione del 35% della contribuzione dovuta secondo le regole INPS.
La riduzione non deriva automaticamente dall’apertura della Partita IVA in forfettario e può incidere anche sull’accredito contributivo utile alla pensione. Per questo va valutata prima di presentare la richiesta, non solo in base al risparmio immediato.
Camera di Commercio e qualifica artigiana
Un’attività artigiana non si identifica esclusivamente attraverso il codice ATECO. L’impresa deve possedere i requisiti previsti dalla disciplina dell’artigianato e dagli adempimenti camerali applicabili. L’avvio e le variazioni dell’impresa passano normalmente dalla Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, con gli adempimenti collegati verso INPS e gli altri enti.
Se svolgi un’attività mista, è importante che la posizione camerale descriva correttamente l’attività principale e le attività secondarie. Aggiungere codici solo “per sicurezza” può generare incoerenze invece di risolverle.
SCIA e SUAP: quando entra in gioco la vendita
Per il commercio al dettaglio può essere necessaria una SCIA o altra comunicazione al SUAP, in funzione della forma di vendita, dei locali, del Comune e della disciplina applicabile. Anche un laboratorio artigiano che aggiunge una vera attività di rivendita di beni acquistati da terzi deve quindi verificare gli adempimenti commerciali.
La vendita online non crea oggi, da sola, un codice ATECO separato per il canale Internet; ciò non significa però che scompaiano gli adempimenti amministrativi richiesti per l’e-commerce o per l’esercizio dell’attività commerciale.
Comprare un’attività già avviata: il 5% non è automatico
Se acquisti o prosegui un’attività che prima era svolta da un altro soggetto, il fatto di aprire una Partita IVA nuova non garantisce automaticamente l’imposta sostitutiva al 5%. Le condizioni per la nuova attività prevedono anche controlli sulla mera prosecuzione e, quando si prosegue un’attività altrui, sui ricavi o compensi realizzati dal precedente titolare nel periodo rilevante.
Quindi “prima Partita IVA” e “aliquota 5%” non sono sinonimi. Il 15% resta l’aliquota ordinaria del forfettario quando non ricorrono tutte le condizioni per l’agevolazione iniziale.
Tre errori del vecchio inquadramento da non ripetere
- Usare 25.52.00 per l’incisione: quel codice riguarda il trattamento termico dei metalli; ATECO 2025 colloca il taglio e l’incisione laser dei metalli in 25.53.00.
- Aggiungere un codice solo perché si vende online: ATECO 2025 classifica il commercio al dettaglio soprattutto in base alla merce venduta, non al canale.
- Applicare un solo coefficiente a tutta l’attività: se i ricavi appartengono ad attività con coefficienti diversi, vanno distinti e calcolati separatamente.
Checklist per un’attività mista artigianato e commercio
- Descrivi separatamente ciò che produci, ciò che lavori per conto terzi e ciò che rivendi.
- Individua i codici ATECO 2025 sulla base delle note ufficiali.
- Stabilisci attività primaria e secondarie in modo coerente con l’attività reale.
- Verifica Registro Imprese e requisiti per la qualifica artigiana.
- Controlla SCIA/SUAP per la parte commerciale e per gli eventuali locali.
- Se vendi online, classifica l’attività in base ai prodotti e verifica gli adempimenti dell’e-commerce.
- Separa i ricavi per ciascun coefficiente di redditività.
- Somma tutte le attività per verificare la soglia di 85.000 euro.
- Verifica con quale Gestione INPS deve essere inquadrata l’attività prevalente.
- Controlla separatamente se spetta l’imposta sostitutiva del 5%.
Fonti ufficiali
- ISTAT – ATECO 2025 e aggiornamenti
- Catalogo nazionale dati – ATECO 32.99.99, fabbricazione di medaglie e coppe sportive
- Catalogo nazionale dati – ATECO 25.53.00, lavori di meccanica e incisione laser su metalli
- INPS – Circolare 78/2013, attività prevalente tra gestioni autonome
- INPS – Circolare 14/2026, Artigiani e Commercianti
- Legge 190/2014 – regime forfettario
In sintesi
Artigianato e commercio possono convivere nella stessa Partita IVA forfettaria. Occorre però classificare correttamente produzione, lavorazioni e rivendita, usare i codici ATECO 2025 pertinenti, separare i ricavi quando hanno coefficienti diversi e verificare una sola soglia complessiva di 85.000 euro.
Nel caso di coppe, targhe e medaglie il vecchio inquadramento andava corretto: ATECO 2025 individua espressamente la fabbricazione di medaglie e coppe sportive nel codice 32.99.99 e l’incisione laser su metalli nel 25.53.00; per la rivendita va invece scelto il codice commerciale coerente con i prodotti effettivamente venduti. Anche la vendita online segue ormai la merce, non un generico codice “Internet”.
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