Aprire la Partita IVA da ostetrica nel 2026 presenta una particolarità previdenziale che molte guide spiegano male: l’ostetrica libera professionista è una professionista sanitaria, ma per effetto della disciplina successiva allo scioglimento dell’ENPAO è tuttora ricondotta dall’INPS alla Gestione Commercianti, non alla Gestione Separata. L’INPS lo ribadisce anche nelle istruzioni contributive del 2026.
Il codice ATECO 2025 è 86.94.02 – Attività ostetriche e il coefficiente di redditività del regime forfettario è del 78%. Per esercitare occorrono titolo abilitante e iscrizione all’Ordine della Professione di Ostetrica. Sul piano previdenziale, invece, il 2026 resta caratterizzato da un contenzioso sulla disciplina applicabile e sulle agevolazioni: per questo non è prudente applicare automaticamente regole previste per gli altri commercianti o per i professionisti in Gestione Separata senza verificare la posizione INPS.
Ostetrica libera professionista: quadro rapido
- ATECO 2025: 86.94.02 – Attività ostetriche.
- Professione: sanitaria regolamentata.
- Ordine: iscrizione obbligatoria all’Ordine della Professione di Ostetrica.
- Coefficiente forfettario: 78%.
- Previdenza: Gestione Commercianti INPS per la libera professione ostetrica secondo la disciplina speciale vigente.
- Aliquota commercianti 2026: 24,48% fino alla prima fascia, con le regole proprie della gestione.
- Agevolazioni: non dare per automatica la riduzione del 35%: la sua applicabilità alle ostetriche è oggetto di controversia e interventi della Federazione.
- Fatture: prestazioni sanitarie soggette alle specifiche regole IVA e Sistema Tessera Sanitaria applicabili.
Codice ATECO ostetrica 86.94.02
Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT distinguono le attività infermieristiche dalle attività ostetriche e attribuiscono a queste ultime il codice 86.94.02. È il riferimento corretto per la libera professione ostetrica nel 2026.
Il codice classifica l’attività economica ma non sostituisce l’abilitazione professionale. Per esercitare come ostetrica sono necessari il titolo sanitario previsto e l’iscrizione all’Ordine competente.
Perché l’ostetrica è iscritta alla Gestione Commercianti
La particolarità nasce dalla legge 7 agosto 1990 n. 249, che ha disciplinato la previdenza delle ostetriche dopo lo scioglimento dell’ENPAO. La circolare INPS n. 272/1990 chiarì l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali per le ostetriche iscritte all’Albo che esercitano effettivamente la libera professione, salvo le esclusioni previste.
Questa collocazione è rimasta un’anomalia rispetto a molte altre professioni sanitarie senza cassa. Ancora nelle istruzioni INPS del 2026 sul Quadro RR, l’Istituto cita espressamente le ostetriche iscritte alla Gestione Commercianti tra i professionisti che, proprio perché assoggettati a un’altra forma assicurativa, non versano alla Gestione Separata per quella stessa attività.
Contributi INPS 2026: cosa considerare
La circolare INPS n. 14/2026 fissa per la Gestione Commercianti l’aliquota al 24,48% fino alla prima fascia e il minimale generale di reddito a 18.808 euro. Il contributo minimo annuo ordinario del titolare commerciante è circa 4.611,64 euro.
Per l’ostetrica, tuttavia, l’applicazione concreta delle regole della gestione va letta insieme alla disciplina speciale e alle istruzioni INPS sulla posizione individuale. La Federazione nazionale delle Ostetriche ha evidenziato negli ultimi anni l’anomalia dell’inquadramento e ha aperto interlocuzioni con l’INPS anche sul tema dei contributi e delle agevolazioni. Per questo, prima di quantificare il dovuto, è opportuno verificare il cassetto previdenziale e la posizione effettivamente attribuita.
Riduzione INPS del 35%: non darla per scontata
Per artigiani e commercianti in regime forfettario esiste in generale un regime contributivo agevolato con riduzione del 35%. Nel caso delle ostetriche, però, l’estensione di questa agevolazione è stata oggetto di contestazioni, ricorsi e orientamenti giudiziari non uniformi. La FNOPO ha continuato a occuparsi della questione anche nel 2026.
Di conseguenza non è corretto promettere automaticamente alla nuova ostetrica forfettaria la riduzione del 35%. Prima di presentare una richiesta o costruire un preventivo contributivo bisogna verificare le istruzioni INPS aggiornate e la posizione concreta.
Come aprire la Partita IVA da ostetrica
- verificare iscrizione all’Ordine e compatibilità con eventuale lavoro dipendente;
- aprire la Partita IVA come professionista con ATECO 86.94.02;
- verificare l’accesso al regime forfettario;
- aprire o regolarizzare la posizione previdenziale nella Gestione Commercianti secondo la disciplina dell’ostetrica libera professionista;
- impostare fatturazione sanitaria, bollo e Sistema Tessera Sanitaria;
- stipulare la copertura assicurativa professionale prevista;
- se si apre uno studio o una struttura propria, verificare anche autorizzazioni sanitarie e requisiti locali.
L’apertura fiscale della libera professione non richiede di trasformare l’ostetrica in un’impresa commerciale solo perché la previdenza è collocata nella Gestione Commercianti: la natura dell’attività resta professionale sanitaria.
Regime forfettario e coefficiente del 78%
Con ATECO 86.94.02 il coefficiente di redditività è del 78%. Con 30.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è quindi 23.400 euro. Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti forfettariamente.
I normali costi professionali non vengono dedotti analiticamente. I contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili si sottraggono invece dal reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Esempio fiscale senza inventare la contribuzione
Con 30.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito forfettario lordo è 23.400 euro. Per calcolare l’imposta correttamente bisogna prima sottrarre i contributi previdenziali obbligatori effettivamente deducibili e solo sul risultato applicare il 5% o il 15%.
Non inseriamo un importo contributivo standard nell’esempio perché la posizione delle ostetriche nella Gestione Commercianti presenta peculiarità e controversie che rendono scorretto trattarla come un normale commerciante senza verificare l’inquadramento individuale. Questo evita simulazioni apparentemente precise ma potenzialmente errate.
Fatture sanitarie e Sistema Tessera Sanitaria
Le prestazioni proprie dell’ostetrica hanno natura sanitaria e devono essere gestite secondo la disciplina IVA delle prestazioni sanitarie. Per le spese sanitarie sostenute da persone fisiche si applicano inoltre gli obblighi di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria nei casi previsti e le regole speciali sulla fatturazione elettronica sanitaria.
Il fatto di essere in regime forfettario non sostituisce queste regole. Forfettario, esenzione sanitaria e Sistema TS sono piani diversi che devono essere coordinati correttamente nella fattura.
Ostetrica dipendente e Partita IVA
Un’ostetrica dipendente può svolgere anche libera professione solo quando il rapporto di lavoro e le norme applicabili lo consentono. Per le dipendenti del Servizio sanitario nazionale esistono regole specifiche sulla deroga al vincolo di esclusività, oggetto anche di aggiornamenti FNOPO nel 2026.
La contemporanea presenza di lavoro dipendente incide inoltre sull’accesso al forfettario e sulla posizione previdenziale. Va quindi verificata prima dell’apertura, non dopo la prima fattura.
Errori da evitare
- iscrivere automaticamente l’ostetrica alla Gestione Separata;
- confondere la Gestione Commercianti previdenziale con la natura commerciale dell’attività professionale;
- dare per certa la riduzione contributiva del 35% senza verificare la posizione;
- usare un codice diverso da 86.94.02 senza ragione legata all’attività reale;
- calcolare l’imposta sostitutiva prima di dedurre i contributi obbligatori;
- ignorare Ordine, assicurazione e disciplina delle prestazioni sanitarie;
- aprire la Partita IVA senza verificare la compatibilità con un rapporto nel SSN.
La vecchia pagina sull’accesso al forfettario per ostetrica resta come approfondimento storico specifico e sarà riallineata al nuovo quadro. Per i requisiti generali consulta la guida alle cause di esclusione del forfettario.
Domande frequenti
ATECO 2025 utilizza 86.94.02 – Attività ostetriche.
No, secondo la disciplina vigente e le istruzioni INPS l’ostetrica libera professionista è ricondotta alla Gestione Commercianti per effetto della normativa speciale successiva allo scioglimento dell’ENPAO.
Con ATECO 86.94.02 il coefficiente del regime forfettario è del 78%.
Non va data per automatica. La sua applicabilità alle ostetriche è stata oggetto di controversie e interventi della FNOPO; va verificata sulla posizione e sulle istruzioni INPS aggiornate.
Può essere possibile, ma vanno verificati contratto di lavoro, eventuale rapporto con il SSN, autorizzazioni richieste e cause di esclusione dal regime forfettario.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
