Un commercialista per ostetrica deve conoscere una particolarità previdenziale che distingue questa professione sanitaria da molte altre attività autonome. Con ATECO 2025 il codice è 86.94.02 – Attività ostetriche, il coefficiente di redditività nel regime forfettario è del 78% e, per effetto della disciplina speciale successiva allo scioglimento dell’ENPAO, l’ostetrica libera professionista è ricondotta alla Gestione Commercianti INPS, non alla Gestione Separata.
La gestione annuale deve coordinare anche Albo, prestazioni sanitarie, Sistema Tessera Sanitaria, fatture, bollo, privacy, lavoro a domicilio, collaborazioni con strutture, corsi pre e post parto e l’eventuale contemporaneo rapporto con il Servizio sanitario nazionale. Proprio per questo non basta applicare una simulazione standard da “professionista senza Cassa”.
Commercialista per ostetrica: cosa deve controllare
- ATECO 86.94.02 e coefficiente 78%;
- iscrizione all’Ordine della Professione di Ostetrica;
- Gestione Commercianti INPS e contribuzione minima;
- questione della riduzione contributiva del 35%;
- prestazioni sanitarie esenti IVA quando ricorrono i requisiti;
- Sistema Tessera Sanitaria;
- fatture sanitarie a persone fisiche e operazioni verso strutture;
- attività ulteriori come corsi e formazione;
- lavoro dipendente, SSN e autorizzazioni;
- studio, domicilio, assicurazione e costi reali.
ATECO 2025 ostetrica: 86.94.02
La classificazione ATECO 2025 dell’ISTAT distingue le attività infermieristiche dalle attività ostetriche e assegna a queste ultime il codice 86.94.02.
Il codice classifica l’attività economica, ma non sostituisce i requisiti professionali. Per esercitare come ostetrica sono necessari titolo abilitante e iscrizione all’Ordine competente. Per l’inquadramento iniziale puoi consultare la guida sulla Partita IVA dell’ostetrica e la scheda ATECO 86.94.02.
Coefficiente forfettario del 78%
Per l’attività ostetrica il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è del 78%. Con 40.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è quindi pari a 31.200 euro.
Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti fiscalmente in modo forfettario. Affitto dello studio, assicurazione, formazione ECM, spostamenti, strumenti, software, materiale sanitario e collaborazioni non vengono dedotti uno per uno.
Perché l’ostetrica è nella Gestione Commercianti INPS
La particolarità nasce dalla Legge 7 agosto 1990 n. 249, emanata dopo lo scioglimento dell’ENPAO. L’INPS ha ricondotto le ostetriche iscritte all’Albo e libere professioniste alla Gestione Commercianti, salvo le esclusioni previste dalla disciplina.
L’INPS ha continuato a richiamare questa regola anche nelle istruzioni sul Quadro RR: le ostetriche vengono citate espressamente tra i professionisti che, pur producendo reddito di lavoro autonomo, sono assoggettati per la stessa attività a un’altra forma previdenziale e quindi non alla Gestione Separata.
Contributi INPS 2026
Per il 2026 l’INPS indica per la Gestione Commercianti un’aliquota ordinaria del 24,48% e un reddito minimale di 18.808 euro.
Il contributo minimo annuo del titolare è circa 4.611,64 euro. Sulla parte di reddito eccedente il minimale si applica poi la contribuzione percentuale prevista dalla gestione.
Riduzione INPS del 35%: perché non va data per automatica
Qui si concentra uno degli errori più frequenti. La riduzione contributiva del 35% del regime previdenziale forfettario è prevista per persone fisiche che esercitano attività d’impresa e sono iscritte alle gestioni Artigiani e Commercianti. L’ostetrica, però, è una libera professionista sanitaria collocata nella Gestione Commercianti per una norma speciale.
La FNOPO ha contestato l’orientamento restrittivo dell’INPS e le azioni di recupero delle agevolazioni riconosciute in passato. Il commercialista non dovrebbe quindi inserire automaticamente lo sconto del 35% nelle simulazioni dell’ostetrica senza verificare la posizione contributiva e le istruzioni INPS applicabili al momento della richiesta.
Albo e natura sanitaria della professione
La FNOPO ricorda che l’ostetrica è una professione sanitaria regolamentata e che l’iscrizione all’Ordine è necessaria per l’esercizio, sia in forma dipendente sia libero-professionale.
La posizione previdenziale presso la Gestione Commercianti non trasforma l’attività in commercio. Fiscalmente e professionalmente l’ostetrica continua a svolgere una professione sanitaria.
Prestazioni sanitarie ed esenzione IVA
Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni sanitarie possono rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, n. 18, del DPR 633/1972.
Non ogni incasso dell’ostetrica deve però essere considerato automaticamente una prestazione sanitaria esente. Attività formative, vendita di beni o servizi estranei alla finalità sanitaria vanno analizzati separatamente.
Regime forfettario ed esenzione sanitaria sono due cose diverse
Il forfettario disciplina il modo in cui viene determinato il reddito e calcolata l’imposta sostitutiva. L’esenzione IVA deriva invece dalla natura della prestazione sanitaria. Il commercialista deve tenere separati i due piani anche nella descrizione della fattura e nei registri gestionali.
Sistema Tessera Sanitaria
L’Agenzia delle Entrate include espressamente le prestazioni delle ostetriche tra le spese sanitarie utilizzate per la dichiarazione precompilata. Nei casi previsti i dati devono quindi essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
La gestione operativa richiede raccolta corretta del codice fiscale, classificazione della spesa, eventuale opposizione dell’assistita, gestione dei rimborsi e rispetto delle scadenze di invio.
Fatture sanitarie a persone fisiche
Le fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche seguono le regole speciali previste per la tutela dei dati sanitari e non vanno confuse con le normali fatture elettroniche B2B. Se l’ostetrica fattura invece a una struttura, a un’azienda o per un’attività non sanitaria, il flusso può essere diverso.
Il commercialista deve quindi classificare il destinatario e la natura della prestazione prima di decidere come emettere il documento.
Bollo sulle fatture
Quando il documento non espone IVA e supera la soglia prevista dalla normativa, va verificata l’imposta di bollo. Anche qui è utile distinguere fatture sanitarie, prestazioni ulteriori e operazioni documentate con modalità differenti.
Prestazioni a domicilio
Visite domiciliari, assistenza in gravidanza e puerperio, sostegno all’allattamento e altre prestazioni sul territorio comportano tempi di spostamento, carburante e organizzazione dell’agenda. Nel forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente.
Il commercialista dovrebbe quindi aiutare a controllare il margine reale per prestazione e non soltanto il fatturato complessivo.
Studio professionale e struttura organizzata
Ricevere assistite in uno studio personale non coincide automaticamente con l’apertura di una struttura sanitaria complessa. Se però vengono organizzati più professionisti, personale, diagnostica o servizi ulteriori, vanno verificati i requisiti regionali e locali applicabili.
La Partita IVA e l’iscrizione all’Ordine non sostituiscono eventuali autorizzazioni sanitarie richieste per la struttura.
Corsi preparto, post parto e formazione
L’ostetrica può svolgere anche corsi, incontri di accompagnamento alla nascita o attività formative. Il trattamento fiscale dipende dalla natura concreta del servizio: un percorso sanitario rivolto alle assistite non è necessariamente equivalente a una vera attività didattica autonoma rivolta a professionisti o aziende.
Quando la formazione diventa abituale e autonoma, il commercialista deve verificare se occorre un codice ATECO secondario e se cambia il coefficiente applicabile ai relativi ricavi.
Collaborazioni con studi, poliambulatori e strutture
Nei rapporti con strutture sanitarie è essenziale chiarire chi conferisce l’incarico, chi incassa dall’assistita, chi emette la fattura e se la struttura trattiene un canone o una commissione.
Nel forfettario le commissioni e i canoni pagati alla struttura non vengono dedotti analiticamente. Se diventano rilevanti, il confronto con il regime ordinario deve essere aggiornato.
Ostetrica dipendente SSN e Partita IVA nel 2026
Nel 2026 resta in vigore una deroga temporanea al vincolo di esclusività per i professionisti sanitari dipendenti del SSN. La FNOPO, circolare 3/2026, indica che le ostetriche dipendenti del SSN possono continuare a svolgere attività libero-professionale autonoma extra-moenia, previa autorizzazione dell’Azienda sanitaria, fino al 31 dicembre 2026.
La deroga è temporanea e non crea un diritto stabile oltre quella data. Il commercialista deve quindi verificare sia l’autorizzazione del datore pubblico sia le cause ostative fiscali del regime forfettario.
Lavoro dipendente e soglia del forfettario
La presenza di redditi da lavoro dipendente può incidere sull’accesso al regime forfettario. Va controllata la soglia prevista per l’anno interessato e la causa ostativa relativa all’attività svolta prevalentemente verso il datore o un ex datore di lavoro.
Fascicolo Sanitario Elettronico e documentazione clinica
Nel 2026 la FNOPO ha pubblicato specifici chiarimenti sull’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico da parte dell’ostetrica in lavoro autonomo. È un tema che va tenuto distinto dalla contabilità, ma che incide sull’organizzazione digitale dello studio e sulla gestione dei documenti sanitari.
Privacy e dati relativi alla salute
Anamnesi, gravidanza, parto, puerperio, allattamento e documentazione clinica contengono dati sanitari particolarmente delicati. Software, archiviazione, accessi, comunicazioni e conservazione devono quindi essere impostati in modo coerente con la normativa privacy e con gli obblighi professionali.
Assicurazione professionale
La copertura RC professionale deve essere adeguata alle prestazioni effettivamente svolte, comprese eventuali attività domiciliari e assistenza al parto. Il costo della polizza è un costo economico reale che nel forfettario non viene dedotto analiticamente.
Esempio con 40.000 euro di compensi
Con 40.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è 31.200 euro. I contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili si sottraggono da questo reddito prima di applicare l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando spettante.
La contribuzione non va però stimata come Gestione Separata: bisogna partire dalla posizione Gestione Commercianti e verificare la disciplina specifica applicabile all’ostetrica.
Quando il forfettario può perdere convenienza
Il coefficiente 78% presume costi pari al 22% dei compensi. Studio, assicurazione, spostamenti, formazione, strumenti, segreteria, software e commissioni possono superare questa quota.
Se i costi reali crescono in modo stabile, è utile confrontare il forfettario con il regime ordinario considerando anche IVA, deduzioni, detrazioni e struttura complessiva dei redditi.
Documenti da dare al commercialista
- iscrizione all’Ordine e dati professionali;
- fatture e riepilogo degli incassi;
- documentazione INPS e F24;
- credenziali o deleghe per gli adempimenti fiscali;
- contratti con studi e strutture;
- riepilogo degli invii al Sistema Tessera Sanitaria;
- polizza professionale;
- autorizzazione aziendale se dipendente SSN;
- riepilogo di corsi e attività secondarie;
- principali costi professionali e organizzativi.
Controlli periodici durante l’anno
È utile controllare periodicamente compensi incassati, soglie del forfettario, contributi da accantonare, scadenze INPS, invii Sistema TS, attività secondarie e costi reali. Per chi è anche dipendente, vanno monitorati inoltre reddito di lavoro dipendente e autorizzazione all’attività esterna.
Partita IVA ostetrica e guida commercialista: intenti diversi
La guida sulla Partita IVA ostetrica approfondisce soprattutto apertura, ATECO e inquadramento iniziale. Questa pagina è focalizzata sulla gestione continuativa: INPS speciale, fatture sanitarie, Sistema TS, attività domiciliari, corsi, strutture e convenienza fiscale.
Per il tema specifico dell’accesso al regime puoi leggere anche ostetrica e regime forfettario.
Errori da evitare
- iscrivere automaticamente l’ostetrica alla Gestione Separata;
- considerare la Gestione Commercianti come prova di attività commerciale;
- dare per certa la riduzione INPS del 35%;
- confondere forfettario ed esenzione IVA sanitaria;
- trascurare Sistema Tessera Sanitaria e privacy;
- usare 86.94.02 anche per attività secondarie realmente autonome senza verifica;
- ignorare la compatibilità con il lavoro dipendente;
- valutare la convenienza fiscale senza considerare il contributo minimo INPS.
Domande frequenti
ATECO 2025 utilizza il codice 86.94.02 – Attività ostetriche.
Per ATECO 86.94.02 il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è del 78%.
La disciplina speciale della categoria e le istruzioni INPS riconducono l’ostetrica libera professionista alla Gestione Commercianti, non alla Gestione Separata per la stessa attività.
No, non va considerata automatica. L’applicazione alle ostetriche è stata oggetto di contestazioni e recuperi contributivi; la posizione va verificata prima della richiesta.
Per le spese sanitarie soggette all’obbligo di comunicazione, sì. Le prestazioni delle ostetriche sono espressamente comprese tra quelle utilizzate per la dichiarazione precompilata.
La deroga vigente nel 2026 consente attività libero-professionale autonoma extra-moenia fino al 31 dicembre 2026, previa autorizzazione dell’Azienda sanitaria e nel rispetto delle altre condizioni previste.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
