La fattura dell’ostetrica deve distinguere con precisione tra prestazione sanitaria resa a una persona fisica e prestazione resa a una struttura, impresa o altro soggetto. Dal 2026 il divieto di utilizzare il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche è diventato strutturale: in questi casi la fattura non passa da SdI e i dati, quando dovuti, vengono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
Per l’ostetrica in regime forfettario la gestione operativa cambia quindi soprattutto in base alla natura della prestazione e al destinatario. Prestazione sanitaria a una paziente privata, collaborazione con poliambulatorio, corso preparto, formazione e consulenza non sanitaria non vanno documentate automaticamente nello stesso modo.
Fattura ostetrica: esempio pratico a paziente privata
Supponiamo una prestazione sanitaria ostetrica da 100 euro resa a una persona fisica.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Prestazione sanitaria ostetrica | € 100,00 |
| IVA | Non applicata |
| Ritenuta d’acconto | Non applicata nel forfettario |
| Bollo | € 2,00 se dovuto |
| Totale | € 102,00 |
Per la prestazione sanitaria a persona fisica la fattura non viene trasmessa tramite SdI. I dati della spesa sanitaria vengono invece gestiti secondo le regole del Sistema Tessera Sanitaria, salvo i casi di opposizione previsti.
Ostetrica e Sistema Tessera Sanitaria
L’Agenzia delle Entrate include espressamente tra le spese sanitarie della dichiarazione precompilata anche le prestazioni delle ostetriche. L’ostetrica libera professionista rientra quindi tra i soggetti che devono gestire correttamente l’invio dei dati al Sistema TS per le prestazioni interessate.
Dal 2025 la trasmissione delle spese sanitarie ha cadenza annuale. Il DM 29 ottobre 2025 stabilisce il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Correzione e annullamento dei dati Sistema TS
Prima della scadenza annuale è utile riconciliare fatture sanitarie, incassi, codici fiscali e dati già trasmessi. Se una spesa è stata inviata con dati errati, duplicata oppure annullata, la correzione deve essere gestita nel Sistema TS secondo le funzioni previste, senza creare documenti fiscali incoerenti solo per “pareggiare” il dato telematico.
Il commercialista dovrebbe quindi distinguere l’eventuale correzione del documento fiscale dalla correzione del dato trasmesso al Sistema TS: sono due operazioni collegate, ma non necessariamente coincidono.
Prestazioni sanitarie a persone fisiche: niente SdI
Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche il documento non deve transitare attraverso il Sistema di Interscambio. Il divieto, reso strutturale dal D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, opera anche quando il paziente si oppone all’invio dei dati al Sistema TS: l’opposizione riguarda l’utilizzo dei dati per la precompilata, non trasforma la fattura sanitaria in una normale e-fattura SdI.
La fattura può essere prodotta con un gestionale e consegnata in formato PDF o cartaceo, ma non deve essere trasmessa a SdI quando ricade nel divieto sanitario.
Opposizione della paziente al Sistema TS
La paziente può esercitare l’opposizione alla trasmissione dei propri dati sanitari ai fini della dichiarazione precompilata. L’ostetrica deve gestire questa scelta secondo le procedure previste senza inserire informazioni sanitarie non necessarie nella documentazione fiscale.
L’opposizione non modifica la natura della prestazione e non elimina il divieto di utilizzare SdI per la fattura sanitaria resa alla persona fisica.
Quando invece la fattura passa da SdI
Se l’ostetrica fattura una prestazione a una struttura, società, poliambulatorio o altro soggetto diverso dalla persona fisica destinataria della prestazione sanitaria, va verificato se il documento rientra nell’obbligo ordinario di fatturazione elettronica.
Lo stesso vale quando l’attività svolta non è una prestazione sanitaria rivolta alla persona ma, ad esempio, formazione professionale, docenza o altra attività autonoma distinta. In questi casi il commercialista deve verificare natura dell’operazione, cliente e corretto trattamento nel file XML.
Prestazioni sanitarie e non sanitarie nello stesso periodo
Un’ostetrica può svolgere nello stesso mese visite, consulenze sanitarie, corsi, docenze o attività formative. Non è corretto applicare automaticamente un unico flusso a tutte le operazioni soltanto perché il soggetto emittente è lo stesso.
È utile classificare prima le prestazioni per natura e destinatario, così da sapere quali documenti restano fuori da SdI, quali dati vanno al Sistema TS e quali operazioni seguono invece la normale fatturazione elettronica.
Fattura a poliambulatorio o struttura sanitaria
Quando l’ostetrica collabora con una struttura sanitaria e fattura il proprio compenso direttamente alla struttura, il flusso non coincide con quello della fattura sanitaria emessa alla paziente.
La fattura alla struttura deve essere documentata secondo le regole applicabili al rapporto B2B, con corretta descrizione della prestazione e, nei casi ordinari, trasmissione attraverso SdI.
Fattura a una paziente e fattura a una struttura: differenza
La distinzione può essere sintetizzata così:
- paziente persona fisica + prestazione sanitaria: niente SdI, gestione Sistema TS;
- struttura o impresa committente: verificare fatturazione elettronica ordinaria;
- prestazione non sanitaria: verificare il normale flusso fiscale ed elettronico applicabile;
- opposizione al TS: non rende utilizzabile SdI per la prestazione sanitaria alla persona fisica.
Regime forfettario e IVA
L’ostetrica che applica il regime forfettario non addebita l’IVA ordinaria sulle operazioni che rientrano nel regime. Questo aspetto è distinto dalla natura sanitaria della prestazione: il forfettario disciplina il regime fiscale del professionista, mentre Sistema TS e divieto SdI dipendono anche dalla natura della prestazione e dal destinatario.
RF approfondisce apertura e inquadramento generale nella guida sulla Partita IVA dell’ostetrica.
Ritenuta d’acconto
Nel regime forfettario i compensi non sono normalmente assoggettati alla ritenuta d’acconto ordinaria quando il professionista comunica correttamente al committente il regime applicato.
Questo vale anche quando la fattura è emessa a una struttura o a un’impresa, salvo situazioni particolari da verificare caso per caso.
Bollo da 2 euro oltre 77,47 euro
L’Agenzia delle Entrate considera soggette a imposta di bollo da 2 euro le fatture non assoggettate a IVA quando l’importo supera 77,47 euro, salvo specifiche esclusioni.
Se la fattura non passa da SdI il bollo va comunque gestito correttamente secondo le modalità previste per il documento emesso. Se invece la fattura elettronica passa da SdI, il relativo campo XML deve essere valorizzato quando dovuto.
Bollo e fattura sanitaria
Una prestazione sanitaria esente o non soggetta a IVA può comunque essere soggetta a bollo quando supera la soglia prevista. Il fatto che la spesa venga inviata al Sistema TS non elimina automaticamente l’imposta di bollo.
Per evitare errori è utile configurare il gestionale con regole differenti per fatture sanitarie a pazienti e fatture elettroniche a strutture.
Pagamento tracciabile e detrazione della paziente
Per molte spese sanitarie la detrazione del 19% richiede un pagamento tracciabile. L’Agenzia delle Entrate considera tracciabili, ad esempio, bonifico, carte, assegni e altri sistemi previsti dalla normativa.
È quindi utile indicare chiaramente le modalità di pagamento e conservare la documentazione che consente alla paziente di dimostrare la tracciabilità quando necessaria.
Dati da inserire nella fattura sanitaria
- dati dell’ostetrica e Partita IVA;
- dati anagrafici della paziente;
- codice fiscale della paziente quando necessario;
- numero e data del documento;
- descrizione essenziale della prestazione;
- importo;
- indicazione del regime forfettario;
- eventuale bollo;
- modalità di pagamento;
- informazioni necessarie alla gestione Sistema TS.
Privacy: evitare dati sanitari inutili
La fattura non deve diventare una cartella clinica. La descrizione deve essere sufficientemente chiara ai fini fiscali, ma non dovrebbe contenere diagnosi, dettagli intimi o altre informazioni sanitarie non necessarie.
Questo è particolarmente importante per l’ostetrica, che può trattare dati relativi a gravidanza, parto, puerperio, salute sessuale e riproduttiva. Documentazione fiscale e documentazione sanitaria devono restare distinte.
Visita ostetrica a domicilio
La prestazione sanitaria resa a domicilio resta una prestazione sanitaria: cambia il luogo di esecuzione, non il principio di fatturazione. L’eventuale maggiorazione per trasferta deve essere gestita coerentemente con il compenso pattuito.
Nel forfettario i normali costi di trasferta non vengono dedotti analiticamente, quindi è importante considerarli nella definizione della tariffa.
Corsi preparto: prestazione sanitaria o attività formativa?
Non ogni attività svolta da un’ostetrica ha automaticamente la stessa natura fiscale. Un corso preparto può essere strettamente collegato alla prestazione sanitaria professionale oppure assumere una struttura più ampia di formazione o educazione.
Il commercialista deve verificare contenuto del servizio, destinatario, modalità di erogazione e contratto. La scelta tra Sistema TS e fatturazione elettronica non deve dipendere soltanto dal titolo “corso preparto”.
Consulenze online
Anche una consulenza a distanza può essere sanitaria se consiste in una prestazione professionale resa alla paziente. Il fatto che avvenga tramite videochiamata non la trasforma automaticamente in un servizio digitale o in una prestazione non sanitaria.
Va quindi verificata la natura effettiva dell’attività prima di decidere modalità di fatturazione e trasmissione.
Prestazioni rese tramite studio o piattaforma
Se la paziente paga direttamente l’ostetrica, il documento segue il rapporto tra professionista e persona fisica. Se invece il compenso viene corrisposto da una struttura o da una piattaforma che acquista la prestazione professionale, il rapporto contrattuale può essere diverso.
È importante capire chi è il vero committente della prestazione prima di scegliere il flusso di fatturazione.
Ostetrica dipendente SSN e libera professione
L’ostetrica dipendente che svolge anche attività autonoma deve distinguere i compensi della libera professione dal rapporto di lavoro subordinato. Per il forfettario vanno inoltre controllati i limiti e le cause ostative legate al reddito di lavoro dipendente.
La fattura sanitaria della libera professione segue comunque le regole previste per la prestazione resa alla persona fisica.
Previdenza e fattura sono due piani diversi
La posizione previdenziale dell’ostetrica non va confusa con il modo in cui viene documentata la prestazione. A differenza di altre categorie professionali, non esiste una maggiorazione previdenziale standard da inserire automaticamente in ogni fattura dell’ostetrica.
Per contributi, inquadramento e calcolo delle tasse RF dispone della guida sul calcolo tasse dell’ostetrica.
Fatture e controllo del commercialista
Il commercialista dovrebbe verificare periodicamente almeno quattro flussi distinti: fatture sanitarie a persone fisiche, trasmissioni Sistema TS, fatture elettroniche a strutture o imprese e incassi effettivamente ricevuti.
La guida sul commercialista per ostetrica approfondisce anche ATECO, INPS, lavoro dipendente e gestione dello studio.
Errori da evitare
- inviare a SdI una fattura sanitaria a persona fisica;
- credere che l’opposizione della paziente autorizzi l’e-fattura via SdI;
- non trasmettere al Sistema TS una spesa che deve essere comunicata;
- trattare nello stesso modo prestazioni sanitarie e corsi/formazione;
- dimenticare il bollo quando dovuto;
- inserire diagnosi o dati clinici inutili nella descrizione della fattura;
- applicare automaticamente una rivalsa previdenziale del 4% non prevista per l’ostetrica;
- confondere fattura emessa alla paziente con fattura emessa a una struttura.
Domande frequenti
L’ostetrica deve emettere fattura elettronica alla paziente?
No, per una prestazione sanitaria resa a una persona fisica il documento non deve transitare attraverso SdI.
La prestazione va inviata al Sistema TS?
Sì, quando rientra tra le spese sanitarie oggetto di trasmissione e non opera una specifica esclusione o opposizione prevista dalla normativa.
Quando scade l’invio Sistema TS?
Per le spese dal 2025 la trasmissione è annuale e va effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Se la paziente si oppone al Sistema TS posso usare SdI?
No. L’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari per la precompilata non trasforma la prestazione sanitaria in una normale fattura elettronica via SdI.
Quando si applica il bollo da 2 euro?
Quando il documento non è assoggettato a IVA e supera 77,47 euro, salvo specifiche esclusioni.
Una fattura a poliambulatorio passa da SdI?
In genere il rapporto B2B con la struttura segue la fatturazione elettronica ordinaria, ma va verificata la natura concreta del rapporto e della prestazione.
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