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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Ostetrica: posso accedere al regime forfettario?

Un’ostetrica libera professionista può accedere al regime forfettario? Sì, se rispetta i requisiti generali previsti dalla Legge 190/2014 e non ricade in una causa di esclusione. La professione ostetrica non è incompatibile con il forfettario: il punto è verificare correttamente compensi, eventuale lavoro dipendente, rapporti con datori di lavoro, codice ATECO e soprattutto l’inquadramento previdenziale.

Per un’ostetrica il controllo non va ridotto alla sola aliquota del 5% o del 15%. Il codice ATECO 2025 è 86.94.02 – Attività ostetriche, il coefficiente di redditività è del 78% e la previdenza presenta una particolarità importante: dopo lo scioglimento dell’ENPAO la categoria è stata ricondotta alla Gestione Commercianti INPS, non automaticamente alla Gestione Separata. Questa pagina risponde quindi all’intento preciso “posso usare il forfettario come ostetrica?”, mentre la guida Partita IVA ostetrica tratta l’apertura e l’inquadramento professionale nel loro complesso.

Quando un’ostetrica può scegliere il regime forfettario

La disciplina del regime forfettario è contenuta nell’articolo 1, commi 54 e seguenti, della Legge 190/2014. Per l’ostetrica valgono gli stessi requisiti generali previsti per le altre persone fisiche che esercitano attività professionale o d’impresa.

  • ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori al limite di 85.000 euro;
  • spese per dipendenti e collaboratori entro il limite previsto dalla normativa;
  • assenza di partecipazioni societarie incompatibili nei casi indicati dalla legge;
  • verifica dei redditi da lavoro dipendente o assimilati quando presenti;
  • assenza delle altre cause ostative previste per il regime;
  • attività svolta in modo realmente autonomo, con particolare attenzione ai rapporti con datore o ex datore di lavoro.

Il fatto di essere una professionista sanitaria non impedisce quindi l’accesso. Per controllare tutte le cause ostative puoi usare la guida ai requisiti e cause di esclusione dal forfettario.

ATECO 86.94.02 e coefficiente di redditività del 78%

Con ATECO 2025 l’ostetrica ha finalmente un codice specifico: 86.94.02 – Attività ostetriche. La classificazione ufficiale ISTAT colloca questa voce nella classe 86.94 dedicata alle attività infermieristiche e ostetriche. Prima dell’introduzione della nuova classificazione venivano utilizzati codici più generici, come il vecchio 86.90.29.

Nel regime forfettario il codice attività serve anche a individuare il coefficiente con cui viene determinato il reddito imponibile. Per l’attività dell’ostetrica il coefficiente è del 78%: significa che, fiscalmente, il 78% dei compensi incassati viene assunto come reddito lordo forfettario, mentre il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario.

Come si calcolano le tasse di un’ostetrica in forfettario

Il calcolo non consiste nell’applicare il 5% o il 15% direttamente alle fatture emesse. La sequenza corretta parte dai compensi effettivamente rilevanti, applica il coefficiente del 78%, sottrae i contributi previdenziali obbligatori deducibili effettivamente versati e applica infine l’imposta sostitutiva.

  1. compensi incassati × 78% = reddito lordo forfettario;
  2. reddito lordo – contributi previdenziali deducibili = base imponibile;
  3. base imponibile × 5% oppure 15% = imposta sostitutiva.

Esempio con 30.000 euro di compensi

Con 30.000 euro incassati, il reddito lordo forfettario è 23.400 euro. Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali deducibili pagati nell’anno. Solo sul risultato si applica l’imposta sostitutiva. Senza conoscere i contributi effettivamente versati non è corretto indicare un’imposta finale precisa.

Esempio con 50.000 euro di compensi

Con 50.000 euro di compensi, il reddito lordo determinato con coefficiente 78% è 39.000 euro. Anche in questo caso i contributi obbligatori deducibili riducono la base dell’imposta sostitutiva. Il confronto con il regime ordinario deve però considerare anche i costi reali sostenuti: nel forfettario non vengono dedotti analiticamente affitto, auto, formazione, software, assicurazione e strumenti professionali.

Ostetrica al 5%: quando l’aliquota ridotta spetta davvero

Aprire una nuova Partita IVA non significa automaticamente pagare il 5%. L’aliquota ridotta è prevista per i primi cinque periodi d’imposta quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività. In particolare occorre verificare che l’attività non rappresenti una mera prosecuzione di un lavoro autonomo o dipendente precedente e che siano rispettati gli altri requisiti stabiliti dalla legge.

Una situazione tipica da analizzare con attenzione è quella dell’ostetrica che lascia un rapporto di lavoro e inizia subito a fatturare alla stessa struttura. Non basta guardare alla data di apertura della Partita IVA: bisogna verificare sia le condizioni del 5% sia la causa ostativa legata al datore o ex datore. Per il dettaglio puoi leggere imposta sostitutiva al 5% o al 15%.

Previdenza dell’ostetrica: perché non va usata automaticamente la Gestione Separata

Questo è il punto che più facilmente porta a simulazioni sbagliate. L’ostetrica è una professionista sanitaria, ma la disciplina previdenziale della categoria ha una storia specifica. La circolare INPS n. 272/1990 riguarda espressamente il trattamento previdenziale delle ostetriche nella Gestione Commercianti dopo lo scioglimento dell’ENPAO.

Per questo non è corretto prendere una simulazione generica per “professionisti senza cassa” e applicare automaticamente l’aliquota della Gestione Separata. La Gestione Commercianti ha una logica diversa, con contributi sul minimale e sulla quota di reddito eccedente. Gli importi e le aliquote vengono aggiornati annualmente dall’INPS.

La previdenza può incidere in modo molto rilevante sulla convenienza del forfettario, soprattutto negli anni in cui i compensi sono bassi: un’imposta sostitutiva contenuta non significa necessariamente un carico complessivo basso se esiste una contribuzione minima. Prima di scegliere il regime conviene quindi separare sempre imposta e contributi.

Ostetrica dipendente e Partita IVA: il forfettario è possibile?

Sì, lavoro dipendente e Partita IVA possono coesistere, ma devono essere controllate due regole diverse. La prima riguarda il limite dei redditi da lavoro dipendente o assimilati previsto per l’accesso al forfettario nell’anno interessato. La seconda riguarda l’attività svolta prevalentemente verso il datore di lavoro attuale o verso un ex datore dei due periodi d’imposta precedenti.

Quindi un’ostetrica che lavora in una struttura sanitaria e svolge anche attività autonoma per altri pazienti può trovarsi in una situazione diversa rispetto a chi apre Partita IVA e fattura quasi esclusivamente alla stessa struttura per cui lavorava come dipendente. Sul tema trovi l’approfondimento su regime forfettario e lavoro dipendente.

Spese di studio, assicurazione e formazione: quando il forfettario può perdere convenienza

Nel forfettario il coefficiente del 78% presume costi pari al 22% dei compensi. Le spese effettive non vengono normalmente dedotte una per una. Questo rende il regime spesso interessante per chi ha costi reali contenuti, ma può renderlo meno conveniente quando l’attività richiede uno studio costoso, trasferte frequenti, attrezzature, formazione continua, assicurazioni importanti o altre spese professionali elevate.

Per esempio, due ostetriche con 45.000 euro di compensi possono avere la stessa base forfettaria, ma una può lavorare soprattutto a domicilio con costi limitati e l’altra sostenere un affitto elevato e molti costi organizzativi. Fiscalmente il coefficiente resta lo stesso: per questo la convenienza va verificata sul margine reale, non solo sull’aliquota sostitutiva.

Fatture sanitarie e regime forfettario: due piani da non confondere

Il regime forfettario disciplina il modo in cui viene determinato e tassato il reddito, ma la natura sanitaria della prestazione mantiene regole proprie. Bisogna quindi distinguere l’assenza di IVA tipica del forfettario dalle eventuali esenzioni IVA legate alla prestazione sanitaria e dagli obblighi di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria quando applicabili.

In pratica, prima di impostare la fatturazione occorre classificare correttamente il tipo di prestazione, il destinatario e gli obblighi connessi. La guida generale Partita IVA per ostetrica approfondisce questi aspetti senza sovrapporre l’intento di questa pagina, che resta centrato sull’accesso al forfettario.

Checklist: posso usare il forfettario come ostetrica?

  1. verifica i compensi dell’anno precedente rispetto alla soglia di 85.000 euro;
  2. controlla eventuali redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  3. verifica se fatturerai prevalentemente a un datore o ex datore;
  4. usa il codice ATECO 86.94.02 per l’attività ostetrica;
  5. applica il coefficiente di redditività del 78% per la simulazione fiscale;
  6. verifica separatamente l’inquadramento previdenziale nella Gestione Commercianti;
  7. controlla se possiedi davvero i requisiti per l’aliquota del 5%;
  8. confronta il 22% di costi presunti dal forfettario con i costi reali della tua attività.

Domande frequenti

Un’ostetrica può stare in regime forfettario?

Sì. La professione ostetrica non è esclusa dal regime: bisogna rispettare i requisiti generali e non trovarsi in una causa ostativa.

Qual è il codice ATECO dell’ostetrica?

Con ATECO 2025 il codice specifico è 86.94.02 – Attività ostetriche.

Qual è il coefficiente di redditività?

Il coefficiente utilizzato nel forfettario è il 78%.

L’ostetrica versa alla Gestione Separata?

Non va applicata automaticamente la Gestione Separata. La disciplina previdenziale storica della categoria riconduce le ostetriche alla Gestione Commercianti INPS; la posizione concreta va comunque verificata.

Se sono anche dipendente posso usare il forfettario?

Può essere possibile, ma devi verificare il limite dei redditi da lavoro dipendente applicabile e la causa ostativa relativa al datore o ex datore di lavoro.

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