Aprire una Partita IVA da gommista nel 2026 significa avviare un’attività di autoriparazione regolamentata. Il gommista non è una semplice attività commerciale di vendita pneumatici: quando effettua montaggio, sostituzione, riparazione, equilibratura o convergenza delle ruote rientra nella disciplina della legge 122/1992 e deve operare con una specifica abilitazione, una SCIA e un responsabile tecnico qualificato.
Con ATECO 2025 il codice corretto è 95.31.30 – Riparazione, montaggio o sostituzione di pneumatici e camere d’aria di autoveicoli. Ha sostituito il precedente 45.20.40. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività resta nel 2026 pari al 40% grazie al raccordo con la precedente classificazione ATECO: il passaggio alla divisione 95 non comporta automaticamente l’applicazione del 67%.
Per la gestione continuativa di stock, margini, PFU, INPS, INAIL, personale e investimenti puoi approfondire la guida sul commercialista per gommista, distinta dall’intento di apertura della Partita IVA.
Gommista 2026: quadro rapido
- ATECO 2025: 95.31.30.
- Vecchio ATECO: 45.20.40.
- Attività comprese: riparazione, montaggio e sostituzione pneumatici e camere d’aria; equilibratura e convergenza ruote.
- Coefficiente forfettario 2026: 40%.
- Attività regolamentata: sì, sezione gommista della legge 122/1992.
- Responsabile tecnico: obbligatorio e stabilmente immedesimato nell’impresa.
- Avvio: SCIA al SUAP e iscrizione al Registro Imprese/Albo Artigiani.
- INPS: normalmente Gestione Artigiani per la ditta individuale artigiana.
- Minimale INPS 2026: 18.808 euro.
- Pneumatici fuori uso: gestione secondo la disciplina PFU e indicazione del contributo ambientale nelle fasi di commercializzazione quando applicabile.
Codice ATECO gommista: 95.31.30
Le note ATECO 2025 attribuiscono al codice 95.31.30 la riparazione, il montaggio e la sostituzione di pneumatici e camere d’aria di autoveicoli. Sono espressamente comprese anche le attività di equilibratura e convergenza delle ruote.
Non rientrano invece in questo codice la rigenerazione o ricostruzione industriale degli pneumatici, la revisione periodica dei veicoli, il soccorso stradale o le riparazioni meccaniche ed elettroniche più ampie dell’autoveicolo. Per queste attività servono codici e, quando previsto, abilitazioni differenti.
Su RegimeForfettario.it trovi anche la scheda ATECO 95.31.30 per il gommista.
Coefficiente forfettario del gommista: 40%, non 67%
ATECO 2025 ha spostato il gommista dalla vecchia divisione 45 alla nuova divisione 95. Guardando soltanto il nuovo codice si potrebbe pensare di applicare il coefficiente del 67% tipico di molte attività residuali, ma nel 2026 questo sarebbe un errore.
In attesa della piena revisione dei coefficienti fiscali collegati ad ATECO 2025, il regime forfettario continua a utilizzare il raccordo con le attività della precedente classificazione. Il nuovo 95.31.30 corrisponde al vecchio 45.20.40, inserito nel gruppo con coefficiente del 40%. Lo stesso principio vale oggi per meccatronica e carrozzeria.
Per approfondire consulta la guida al coefficiente di redditività nel regime forfettario.
Gommista, carrozzeria e meccatronica: abilitazioni separate
La legge sull’autoriparazione distingue tre sezioni principali: meccatronica, carrozzeria e gommista. L’abilitazione alla sola attività di gommista non consente automaticamente di svolgere riparazioni meccaniche, elettriche o di carrozzeria. Se l’officina vuole offrire più servizi deve possedere i requisiti per ciascuna sezione esercitata.
Questa distinzione è importante anche ai fini ATECO: la meccatronica usa normalmente 95.31.10, la carrozzeria 95.31.20 e il gommista 95.31.30. Per approfondire le altre attività di autoriparazione puoi consultare anche la guida sulla Partita IVA del carrozziere e quella sull’officina meccanica.
Responsabile tecnico del gommista
L’esercizio dell’attività richiede un responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dall’articolo 7 della legge 122/1992. Il responsabile può coincidere con il titolare oppure essere un socio, amministratore, collaboratore familiare o dipendente che abbia un effettivo rapporto di immedesimazione con l’impresa.
Non è sufficiente nominare un consulente esterno soltanto per “prestare” il requisito. Le Camere di Commercio verificano sia il titolo professionale sia il rapporto effettivo con l’impresa.
Requisiti professionali per diventare gommista
I requisiti possono essere dimostrati attraverso percorsi diversi. La disciplina prevede, tra le ipotesi principali, un diploma o una laurea tecnica attinente, un corso professionale regionale accompagnato dall’esperienza richiesta oppure esperienza qualificata maturata alle dipendenze di un’impresa del settore.
Per il percorso basato sull’esperienza lavorativa, la regola generale richiede almeno tre anni negli ultimi cinque come operaio qualificato in un’impresa operante nel settore; il periodo può ridursi nei casi previsti quando è presente un titolo tecnico-professionale pertinente. La verifica concreta spetta alla Camera di Commercio competente. La disciplina di riferimento è la legge 5 febbraio 1992 n. 122.
SCIA e apertura dell’officina gommista
L’avvio dell’autoriparazione è subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente. La data di inizio dell’attività deve coincidere con la presentazione della segnalazione. Nella pratica vengono dichiarati i requisiti dell’impresa e quelli del responsabile tecnico.
La SCIA viene coordinata con la Comunicazione Unica per l’iscrizione al Registro delle Imprese e, quando ricorrono i requisiti, all’Albo delle Imprese Artigiane. Devono inoltre essere verificate la destinazione d’uso e la conformità dei locali, la sicurezza degli impianti, l’eventuale prevenzione incendi e gli altri adempimenti tecnici richiesti dal caso concreto.
Vendita pneumatici e attività di gommista
Un gommista può naturalmente vendere gli pneumatici che poi monta sul veicolo. Questa vendita è normalmente integrata nel servizio di autoriparazione. Se però l’impresa sviluppa una rilevante attività autonoma di commercio al dettaglio o all’ingrosso di pneumatici, anche online, va verificata la necessità di aggiungere un codice ATECO commerciale coerente con il modello effettivo.
Non va quindi confuso il semplice negozio di pneumatici con l’officina che effettua montaggio, equilibratura, convergenza e riparazioni: è l’attività tecnica sul veicolo a far scattare la disciplina dell’autoriparazione.
Pneumatici fuori uso e contributo ambientale PFU
La sostituzione degli pneumatici genera pneumatici fuori uso (PFU), soggetti a una specifica disciplina ambientale. Il sistema nazionale impone a produttori e importatori di finanziare e organizzare la gestione dei PFU in quantità correlate agli pneumatici immessi sul mercato. Nelle diverse fasi della commercializzazione il contributo ambientale deve essere indicato in modo chiaro e distinto nei documenti fiscali secondo la normativa applicabile.
Il gommista deve quindi organizzare correttamente deposito e avvio a raccolta dei PFU tramite i canali autorizzati e conservare la documentazione prevista. La disciplina generale è contenuta nell’articolo 228 del D.Lgs. 152/2006 e nel D.M. 182/2019 sulla gestione degli pneumatici fuori uso.
INPS gommista 2026: Gestione Artigiani
La ditta individuale in cui il titolare svolge personalmente e abitualmente l’attività di gommista è normalmente inquadrata come impresa artigiana. Nel 2026 il reddito minimale della Gestione Artigiani è pari a 18.808 euro e l’aliquota ordinaria è del 24% fino alla prima fascia di reddito pensionabile.
La componente IVS minima è quindi pari a 4.513,92 euro, cui si aggiunge il contributo maternità. Sul reddito eccedente il minimale sono dovuti contributi percentuali. Il riferimento aggiornato è la circolare INPS n. 14/2026.
Approfondisci anche la guida su INPS Artigiani e Commercianti.
Quanto paga un gommista in forfettario: esempio
Con 50.000 euro di ricavi e coefficiente del 40%, il reddito forfettario lordo è pari a 20.000 euro. Se, a puro titolo di esempio, nell’anno risultano versati 4.800 euro di contributi previdenziali obbligatori deducibili, la base dell’imposta sostitutiva scende a 15.200 euro.
- ricavi: 50.000 euro;
- reddito forfettario lordo al 40%: 20.000 euro;
- contributi deducibili ipotizzati: 4.800 euro;
- base imposta sostitutiva: 15.200 euro;
- imposta al 15%: 2.280 euro;
- imposta al 5%, se spettante: 760 euro.
Il calcolo fiscale non coincide però con il margine reale dell’officina: acquisto pneumatici, attrezzature, equilibratrici, ponti, smaltimenti, affitto, energia e personale non vengono dedotti analiticamente nel forfettario. L’IVA sugli acquisti non è detraibile.
Quando il forfettario può non convenire al gommista
Il coefficiente del 40% presume costi pari al 60% dei ricavi, ma il settore può avere un forte assorbimento di capitale circolante per l’acquisto degli pneumatici e investimenti tecnici importanti. La convenienza va quindi confrontata con i costi effettivi e con l’IVA che in regime ordinario potrebbe essere detratta.
Prima di scegliere il regime verifica anche le cause di esclusione dal forfettario e le condizioni per applicare l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Come aprire la Partita IVA da gommista
- verificare il possesso dei requisiti professionali per la sezione gommista;
- individuare il responsabile tecnico e documentarne i requisiti;
- aprire la Partita IVA con ATECO 95.31.30;
- predisporre Comunicazione Unica e iscrizione al Registro Imprese/Albo Artigiani;
- aprire le posizioni INPS e INAIL quando dovute;
- presentare la SCIA al SUAP;
- verificare conformità, destinazione e sicurezza dei locali e delle attrezzature;
- organizzare correttamente la gestione degli pneumatici fuori uso;
- aggiungere eventuali codici commerciali se l’attività di vendita è autonoma e rilevante;
- scegliere il regime fiscale confrontando redditività forfettaria e costi reali.
Errori da evitare
- utilizzare ancora il vecchio 45.20.40 senza considerare ATECO 2025;
- attribuire il coefficiente 67% al nuovo codice 95.31.30;
- iniziare l’attività senza responsabile tecnico qualificato;
- confondere l’abilitazione gommista con meccatronica o carrozzeria;
- confondere vendita di pneumatici e attività tecnica di autoriparazione;
- ignorare la gestione dei PFU e il contributo ambientale;
- considerare automatico il 5% del forfettario;
- non confrontare il coefficiente 40% con i costi reali di acquisto e gestione degli pneumatici.
Domande frequenti
Il codice ATECO 2025 è 95.31.30 – Riparazione, montaggio o sostituzione di pneumatici e camere d’aria di autoveicoli. Comprende anche equilibratura e convergenza ruote.
Nel 2026 il coefficiente è del 40% grazie al raccordo con il precedente ATECO 45.20.40. Non si applica automaticamente il 67% perché il nuovo codice inizia con 95.
Sì. Il gommista è una sezione dell’autoriparazione disciplinata dalla legge 122/1992 e richiede un responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e professionali previsti.
Una ditta individuale in cui il titolare svolge personalmente e abitualmente montaggio, riparazione e sostituzione pneumatici è normalmente inquadrata come impresa artigiana, se ricorrono i requisiti previsti.
Solo se l’impresa possiede anche l’abilitazione alla sezione meccatronica. La legge distingue gommista, carrozzeria e meccatronica e l’abilitazione a una sezione non sostituisce automaticamente le altre.
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