Aprire una Partita IVA da carrozziere nel 2026 significa avviare un’attività di autoriparazione regolamentata. Non basta scegliere il codice ATECO e iscriversi alla Camera di Commercio: per esercitare la carrozzeria servono una SCIA al SUAP, l’iscrizione dell’impresa e un responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla legge 122/1992.
Con ATECO 2025 il codice è 95.31.20 – Riparazione e manutenzione di carrozzerie di autoveicoli. Ha sostituito il precedente 45.20.20. Nel regime forfettario, però, il cambio numerico del codice non comporta automaticamente un nuovo coefficiente: nel 2026 continua a essere applicato il 40% collegato all’attività corrispondente nella classificazione precedente, fino all’approvazione della nuova tabella basata su ATECO 2025.
Carrozziere 2026: quadro rapido
- ATECO 2025: 95.31.20 – Riparazione e manutenzione di carrozzerie di autoveicoli.
- Vecchio ATECO: 45.20.20.
- Coefficiente forfettario 2026: 40% in applicazione del raccordo transitorio con ATECO 2007.
- Attività regolamentata: sì, ai sensi della legge 122/1992.
- Responsabile tecnico: obbligatorio per l’attività di carrozzeria.
- Avvio attività: SCIA al SUAP e pratica al Registro Imprese/Albo Artigiani.
- INPS: normalmente Gestione Artigiani per la ditta individuale artigiana.
- Minimale INPS 2026: 18.808 euro.
- Aliquota artigiani 2026: 24% fino alla prima fascia di reddito pensionabile.
Codice ATECO carrozziere: 95.31.20
La classificazione ATECO 2025 identifica la carrozzeria con il codice 95.31.20. La voce comprende la riparazione e manutenzione delle carrozzerie di autoveicoli, inclusi rimorchi e semirimorchi, e ricomprende lavorazioni tipiche come riparazione del rivestimento esterno, verniciatura, riparazione di parabrezza e finestrini, trattamenti antiruggine e applicazione di pellicole coprenti o wrapping.
Il vecchio codice 45.20.20 apparteneva alla precedente classificazione. Dal 2025 l’attività è stata spostata nella divisione 95, ma ciò non significa che fiscalmente il carrozziere sia diventato una generica “altra attività”. Sul sito trovi anche la scheda ATECO 95.31.20 – Carrozzeria.
Coefficiente forfettario del carrozziere: perché resta 40%
Il passaggio da 45.20.20 a 95.31.20 può creare un errore evidente: guardando soltanto il nuovo prefisso 95 si potrebbe attribuire alla carrozzeria il coefficiente del 67% previsto per le attività residuali. Nel 2026 questo approccio non è corretto.
La disciplina transitoria introdotta con ATECO 2025 prevede che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla nuova classificazione, il contribuente forfettario continui a individuare la percentuale attraverso l’attività corrispondente secondo ATECO 2007. Per il carrozziere la corrispondenza è diretta con il precedente 45.20.20, appartenente al gruppo 45, che nella tabella della legge 190/2014 ha coefficiente 40%.
Per approfondire puoi consultare la nostra guida al coefficiente di redditività 2026. Il principio di continuità è previsto dal D.Lgs. 81/2025.
Carrozzeria, meccatronica e gommista: tre abilitazioni diverse
La legge sull’autoriparazione distingue oggi tre sezioni: meccatronica, carrozzeria e gommista. Essere abilitati come carrozziere non consente automaticamente di svolgere lavorazioni meccaniche, elettriche o sugli pneumatici che appartengono alle altre sezioni, salvo attività strettamente strumentali o accessorie nei limiti consentiti.
Per la riparazione meccanica ed elettronica degli autoveicoli il codice di riferimento è normalmente 95.31.10; per la riparazione e sostituzione degli pneumatici il riferimento è 95.31.30. Se l’impresa vuole offrire più servizi deve verificare di possedere i requisiti per ciascuna sezione esercitata.
Responsabile tecnico della carrozzeria
Ogni officina di autoriparazione deve essere coperta da un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti. Il responsabile può essere il titolare, un socio, un amministratore, un collaboratore familiare o un dipendente con un rapporto effettivo di immedesimazione con l’impresa. Non può essere un semplice consulente esterno nominato solo formalmente.
I requisiti possono derivare, a seconda del caso, da un titolo di studio tecnico attinente, da specifici percorsi professionali integrati dall’esperienza lavorativa richiesta oppure da esperienza qualificata maturata presso imprese del settore. La verifica viene effettuata dalla Camera di Commercio sulla documentazione presentata.
La disciplina di riferimento è la legge 5 febbraio 1992 n. 122.
Requisiti professionali: titolo, corso o esperienza
In sintesi, il responsabile tecnico può dimostrare il requisito professionale attraverso percorsi differenti. Tra quelli normalmente previsti rientrano il possesso di diploma o laurea tecnica attinente, la frequenza con esito positivo di un corso professionale riconosciuto accompagnata dall’esperienza richiesta oppure un periodo di lavoro qualificato nel settore.
Per il percorso basato esclusivamente sull’esperienza, la regola generale richiede attività svolta come operaio qualificato per almeno tre anni negli ultimi cinque presso imprese abilitate del settore. Esistono inoltre fattispecie specifiche e titoli che vanno valutati caso per caso dalla Camera di Commercio competente.
SCIA per aprire una carrozzeria
L’avvio dell’attività di autoriparazione è subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente. La data di inizio dell’attività deve coincidere con la data di presentazione della segnalazione. Nella pratica vengono dichiarati i requisiti morali e professionali e viene indicato il responsabile tecnico.
La SCIA va coordinata con la Comunicazione Unica e con l’iscrizione al Registro delle Imprese o, quando ricorrono i requisiti, all’Albo delle Imprese Artigiane. La Camera di Commercio effettua successivamente il controllo dei requisiti dichiarati e può adottare provvedimenti in caso di esito negativo.
Ambiente, verniciatura e smaltimento rifiuti
Una carrozzeria non ha soltanto obblighi fiscali e camerali. Vernici, solventi, cabine di verniciatura, emissioni in atmosfera e rifiuti prodotti dall’attività possono richiedere specifici adempimenti ambientali. L’esatta procedura dipende dagli impianti utilizzati, dalle quantità e dalla normativa regionale e locale applicabile.
Prima dell’apertura vanno quindi verificati con il SUAP anche eventuale AUA o altri titoli ambientali, gestione e tracciabilità dei rifiuti, deposito temporaneo, smaltimento di vernici e solventi e conformità della cabina di verniciatura. Il regime forfettario non semplifica questi obblighi tecnici.
INPS del carrozziere nel 2026
La carrozzeria esercitata personalmente dal titolare di una ditta individuale è normalmente un’attività artigiana. Nel 2026 il reddito minimale per la Gestione Artigiani è pari a 18.808 euro e l’aliquota ordinaria è del 24% fino alla prima fascia di reddito pensionabile.
La componente IVS minima è quindi di 4.513,92 euro, cui si aggiunge il contributo maternità. Se il reddito supera il minimale, sono dovuti anche contributi percentuali sulla parte eccedente. Il riferimento è la circolare INPS n. 14/2026.
Per approfondire consulta anche INPS Artigiani e Commercianti.
Quanto paga un carrozziere in forfettario: esempio
Con 50.000 euro di ricavi e coefficiente del 40%, il reddito forfettario lordo è pari a 20.000 euro. Ipotizzando, solo come esempio, 4.800 euro di contributi previdenziali effettivamente versati e deducibili, la base dell’imposta sostitutiva scende a 15.200 euro.
- ricavi: 50.000 euro;
- reddito forfettario lordo al 40%: 20.000 euro;
- contributi deducibili ipotizzati: 4.800 euro;
- base imposta sostitutiva: 15.200 euro;
- imposta al 15%: 2.280 euro;
- imposta al 5%, se realmente spettante: 760 euro.
Questo calcolo fiscale non considera però i costi effettivi di una carrozzeria: ricambi, vernici, solventi, energia, attrezzature, cabina di verniciatura, personale, smaltimenti e affitto possono essere molto elevati. Nel forfettario tali costi non vengono dedotti analiticamente e l’IVA sugli acquisti non viene detratta.
Per la gestione continuativa di INPS, sinistri assicurativi, ricambi, investimenti e costi reali puoi consultare anche la guida RF sul commercialista per carrozziere.
Quando il forfettario può non convenire alla carrozzeria
Il coefficiente del 40% presume costi pari al 60% dei ricavi, una percentuale apparentemente favorevole. Tuttavia una carrozzeria può avere investimenti iniziali e costi operativi molto alti. La convenienza va quindi misurata sul margine reale, sugli acquisti soggetti a IVA, sul personale e sulla velocità con cui l’attività può raggiungere la soglia di 85.000 euro.
Prima di scegliere il regime fiscale verifica anche le cause di esclusione dal regime forfettario e le condizioni per l’imposta sostitutiva al 5% o 15%.
Come aprire la Partita IVA da carrozziere
- verificare il possesso dei requisiti professionali per la sezione carrozzeria;
- individuare il responsabile tecnico e documentarne i requisiti;
- aprire la Partita IVA con ATECO 95.31.20;
- predisporre Comunicazione Unica e iscrizione al Registro Imprese/Albo Artigiani;
- aprire la posizione INPS e INAIL quando dovuta;
- presentare la SCIA al SUAP con la documentazione richiesta;
- verificare conformità dei locali e degli impianti;
- gestire eventuali autorizzazioni ambientali, emissioni e rifiuti;
- attivare PEC e gli strumenti necessari agli adempimenti telematici;
- scegliere il regime fiscale dopo un confronto reale tra costi e ricavi attesi.
Errori da evitare
- usare ancora il vecchio codice 45.20.20 senza verificare ATECO 2025;
- attribuire automaticamente il coefficiente 67% al nuovo codice 95.31.20;
- aprire la carrozzeria senza responsabile tecnico abilitato;
- confondere abilitazione carrozzeria con meccatronica o gommista;
- iniziare l’attività prima della SCIA;
- ignorare gli obblighi ambientali connessi a verniciatura, solventi ed emissioni;
- considerare automatico il 5% del forfettario;
- non confrontare il 40% di redditività con i costi reali dell’attività.
Domande frequenti
Il codice ATECO 2025 è 95.31.20 – Riparazione e manutenzione di carrozzerie di autoveicoli. Ha sostituito il precedente 45.20.20.
Nel 2026 il coefficiente resta 40% in base al raccordo transitorio con il vecchio ATECO 45.20.20. Non va applicato automaticamente il 67% soltanto perché il nuovo codice inizia con 95.
Sì. L’attività di carrozzeria rientra nell’autoriparazione disciplinata dalla legge 122/1992 e richiede un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti.
Una ditta individuale in cui il titolare svolge personalmente e abitualmente l’attività di carrozzeria è normalmente inquadrata come impresa artigiana, se sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa sull’artigianato.
Solo se l’impresa possiede anche le abilitazioni necessarie per le relative sezioni. La legge distingue carrozzeria, meccatronica e gommista; l’abilitazione a una sezione non sostituisce automaticamente le altre.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
