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ENASARCO agente di commercio 2026: aliquota, minimali e massimali

L’ENASARCO per l’agente di commercio nel 2026 prevede un’aliquota contributiva ordinaria del 17%, ripartita normalmente in parti uguali tra agente e impresa preponente: 8,5% ciascuno. I contributi si calcolano entro minimali e massimali diversi per agente monomandatario e plurimandatario.

Questa guida è dedicata esclusivamente alla contribuzione ENASARCO: quando è obbligatoria, chi versa, quali somme entrano nella base di calcolo, come funzionano minimale e massimale e cosa cambia nel regime forfettario. Per il confronto complessivo tra INPS ed ENASARCO resta invece la guida sui contributi dell’agente di commercio.

ENASARCO agente di commercio 2026: dati principali

  • Aliquota ordinaria: 17%.
  • Quota agente: 8,5%.
  • Quota preponente: 8,5%.
  • Minimale plurimandatario: 515 € annui per rapporto.
  • Minimale monomandatario: 1.026 € annui.
  • Massimale plurimandatario: 30.478 € annui per rapporto.
  • Massimale monomandatario: 45.717 € annui.

Quando ENASARCO è obbligatoria

L’obbligo ENASARCO nasce quando l’attività è svolta nell’ambito di un vero rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale. Non dipende dal regime fiscale scelto: essere in regime forfettario non elimina l’iscrizione né la contribuzione dovuta per il rapporto di agenzia.

Va invece distinta la posizione del procacciatore d’affari occasionale, del mediatore e di altre figure che non svolgono un rapporto di agenzia in senso tecnico. Su questo punto puoi leggere la guida specifica su procacciatore d’affari ed ENASARCO.

Aliquota ENASARCO 2026: 17% diviso tra agente e mandante

La Fondazione ENASARCO indica un’aliquota contributiva ordinaria del 17%. Nel caso ordinario di agente persona fisica o società di persone, il contributo è ripartito al 50%: 8,5% a carico dell’agente e 8,5% a carico della mandante.

Il versamento dell’intero contributo viene però effettuato dalla ditta preponente, che è responsabile anche della quota a carico dell’agente. La quota agente viene trattenuta in occasione della liquidazione delle provvigioni.

La regola è descritta nella guida ufficiale ENASARCO sul calcolo del contributo previdenziale.

Su quali somme si calcola il contributo ENASARCO

Il contributo non si limita alle sole provvigioni indicate nominalmente come tali. La Fondazione considera le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia, comprese in particolare provvigioni, premi di produzione, alcuni rimborsi spese e indennità di mancato preavviso, secondo le regole del rapporto e del Regolamento.

Non tutte le indennità seguono però lo stesso trattamento: per esempio, l’indennità di clientela ha una disciplina distinta. Per questo è utile evitare calcoli automatici su qualunque importo corrisposto alla cessazione del rapporto.

Minimali e massimali ENASARCO 2026

RapportoMinimale contributivoMassimale provvigionale
Plurimandatario515 €30.478 €
Monomandatario1.026 €45.717 €

I valori sono quelli pubblicati dalla Fondazione ENASARCO per il 2026. Per il plurimandatario minimale e massimale si riferiscono a ciascun rapporto di agenzia.

Come funziona il minimale: principio di produttività

Il minimale non è dovuto automaticamente in qualsiasi situazione. ENASARCO applica il principio di produttività: il minimale è dovuto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, anche se soltanto in un trimestre.

Se il rapporto è totalmente improduttivo per tutto l’anno, il minimale non è dovuto. Se invece almeno un trimestre produce provvigioni, le quote di minimale devono essere considerate per i trimestri di effettiva durata del rapporto. In caso di mancato raggiungimento del minimale, la differenza è a carico della mandante.

La Fondazione chiarisce queste regole nella pagina ufficiale sul contributo minimo annuo.

Massimale ENASARCO: cosa succede quando viene raggiunto

Il massimale provvigionale è il tetto annuo oltre il quale non si calcolano ulteriori contributi previdenziali per quel rapporto. Diversamente dal minimale, il massimale è annuo e non è frazionabile trimestralmente.

Una volta raggiunto il massimale, le ulteriori provvigioni continuano a essere dichiarate per gli adempimenti previsti, ma non producono altra contribuzione previdenziale ENASARCO per quell’anno sul medesimo rapporto.

Monomandatario e plurimandatario: perché cambiano le soglie

L’agente monomandatario opera per una sola impresa preponente, mentre il plurimandatario può avere più mandati contemporaneamente. L’aliquota ordinaria resta il 17%, ma cambiano minimale e massimale.

Per il plurimandatario le soglie si applicano per ciascun rapporto. Questo è importante quando l’agente lavora con più mandanti: non si utilizza un unico massimale complessivo indistinto per tutti i rapporti.

Esempio di calcolo ENASARCO su 10.000 euro di provvigioni

Con 10.000 euro di provvigioni imponibili e aliquota ordinaria del 17%, il contributo complessivo è pari a 1.700 euro. Nel caso ordinario:

  • 850 euro sono economicamente a carico dell’agente;
  • 850 euro sono a carico della mandante;
  • la mandante versa l’intero importo di 1.700 euro a ENASARCO;
  • la quota dell’agente viene trattenuta dalle competenze liquidate.

L’esempio presuppone che non sia stato raggiunto il massimale e che non si applichino regole contributive particolari.

ENASARCO in fattura: perché compare l’8,5%

Nella pratica l’agente vede normalmente la propria quota ENASARCO dell’8,5% come trattenuta che riduce il netto da incassare. Non è una ritenuta fiscale IRPEF, ma la quota previdenziale a carico dell’agente.

Per un esempio completo di documento elettronico, bollo, RF19 e Natura N2.2 trovi la guida dedicata alla fattura dell’agente di commercio forfettario.

Quando e chi versa i contributi ENASARCO

Il versamento è effettuato dalla mandante con periodicità trimestrale. Le scadenze ordinarie sono il 20 maggio, 20 agosto, 20 novembre e 20 febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre.

L’agente deve comunque controllare che le provvigioni e le trattenute siano correttamente riportate nella propria posizione. Un versamento formalmente eseguito dalla mandante riguarda infatti anche una quota economicamente a carico dell’agente.

Agente di commercio: ENASARCO e INPS si pagano entrambi?

Nell’attività individuale di agente di commercio, ENASARCO e Gestione Commercianti INPS hanno funzioni diverse e possono essere entrambe dovute. L’iscrizione ENASARCO non sostituisce automaticamente l’INPS.

Per aliquote INPS, minimale, riduzione del 35% e deducibilità dei contributi consulta la guida comparativa sui contributi INPS ed ENASARCO dell’agente.

ENASARCO e regime forfettario: la quota dell’agente è deducibile?

Nel regime forfettario i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e rimasti a carico del contribuente possono ridurre il reddito forfettario secondo le regole fiscali applicabili. Per ENASARCO rileva quindi la quota effettivamente a carico dell’agente, non quella sostenuta dalla mandante.

Questo punto va tenuto distinto dal trattamento delle normali spese dell’attività, che nel forfettario non vengono dedotte analiticamente. Per il calcolo complessivo puoi usare la guida sul calcolo delle tasse dell’agente di commercio.

ENASARCO e FIRR non sono la stessa cosa

I contributi previdenziali ENASARCO finanziano la posizione previdenziale dell’agente durante il rapporto. Il FIRR, invece, è il Fondo indennità risoluzione rapporto ed è collegato alla cessazione del mandato.

Calcolo, soggetto che sostiene il costo e modalità di liquidazione sono diversi. Per questo non bisogna usare la percentuale ENASARCO del 17% per calcolare il FIRR. Trovi il dettaglio nella guida sul FIRR ENASARCO dell’agente di commercio.

Errori da evitare

  • confondere il 17% complessivo con la sola quota dell’agente;
  • usare minimali e massimali di anni precedenti;
  • applicare il minimale anche a un rapporto totalmente improduttivo nell’anno;
  • trattare il massimale come soglia trimestrale;
  • pensare che ENASARCO sostituisca automaticamente l’INPS;
  • confondere la trattenuta ENASARCO con la ritenuta d’acconto fiscale;
  • confondere contributi previdenziali ENASARCO e FIRR.

Domande frequenti

Quanto paga di ENASARCO un agente di commercio nel 2026?

L’aliquota ordinaria è del 17% sulle somme imponibili del rapporto di agenzia, normalmente divisa in parti uguali: 8,5% agente e 8,5% mandante, entro minimali e massimali previsti.

Chi versa ENASARCO, l’agente o la mandante?

Il versamento dell’intero contributo viene effettuato dalla mandante, che trattiene all’agente la quota economicamente a suo carico.

Il minimale ENASARCO è dovuto anche senza provvigioni?

No, se il rapporto è totalmente improduttivo per l’intero anno il minimale non è dovuto. Se almeno un trimestre produce provvigioni, opera il principio di produttività previsto dalla Fondazione.

L’agente forfettario paga sia INPS sia ENASARCO?

Quando ricorrono i requisiti della Gestione Commercianti, sì: ENASARCO e INPS sono sistemi distinti e l’uno non sostituisce automaticamente l’altro.

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