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Regime Forfettario

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La guida per la tua partita Iva forfettaria

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Partita IVA dentista: ATECO, forfettario, ENPAM e costi

Aprire la Partita IVA da dentista nel 2026 richiede di coordinare abilitazione professionale, iscrizione all’Albo, codice ATECO, regime fiscale, ENPAM e fatturazione sanitaria. Il riferimento ATECO 2025 resta il 86.23.00 – Attività odontoiatriche, con coefficiente di redditività del 78% nel regime forfettario.

Per l’odontoiatra la parte previdenziale è particolarmente importante: oltre alla Quota A ENPAM esiste la Quota B sul reddito libero-professionale che supera la parte già coperta dalla Quota A. Per questo non è corretto stimare tasse e contributi applicando una semplice percentuale unica ai compensi.

Partita IVA dentista: dati principali

Per esercitare attività odontoiatrica in forma autonoma occorre essere abilitati e iscritti all’Albo degli Odontoiatri. Il codice ATECO è il 86.23.00 – Attività odontoiatriche. Nel forfettario il coefficiente di redditività è del 78%. La previdenza di riferimento è l’ENPAM, Fondo di previdenza generale, con Quota A e, per il reddito libero-professionale eccedente la parte già coperta, Quota B.

Quando aprire la Partita IVA da dentista

Quando l’attività odontoiatrica viene esercitata autonomamente e produce compensi professionali occorre inquadrare correttamente la posizione fiscale. Per una professione ordinistica non è prudente ragionare sulla presunta soglia dei 5.000 euro come se fosse un’esenzione generale dalla Partita IVA. Va considerata la natura professionale dell’attività, il rapporto con la struttura presso cui si lavora e il tipo di compenso percepito.

Come aprire la Partita IVA

Il professionista persona fisica comunica all’Agenzia delle Entrate l’inizio dell’attività, la data di decorrenza, il codice ATECO e il regime fiscale. Prima dell’apertura conviene verificare anche iscrizione all’Albo, posizione ENPAM, eventuali collaborazioni con studi o strutture e modalità di fatturazione. Per il dentista individuale non si apre una posizione in Camera di Commercio per il solo esercizio della professione, salvo che l’attività assuma una diversa forma organizzativa che richieda ulteriori adempimenti.

Codice ATECO dentista 86.23.00

ATECO 2025 identifica con il codice 86.23.00 le attività odontoiatriche. Le note comprendono cure odontoiatriche generiche e specialistiche, endodonzia, odontoiatria pediatrica, trattamento delle patologie del cavo orale, attività odontoiatriche svolte in sale operatorie e ortodonzia. Il codice identifica l’attività economica ma non sostituisce i requisiti professionali richiesti per esercitarla.

codice ateco dentista

Attività da distinguere dal codice del dentista

Il 86.23.00 non comprende la fabbricazione di protesi dentarie da parte di laboratori odontotecnici, le attività ospedaliere in regime di ricovero e le attività del personale paramedico odontoiatrico, come gli igienisti dentali. Se nello studio sono presenti più figure professionali o una struttura organizzata, ciascuna posizione deve essere inquadrata secondo l’attività effettivamente svolta.

Regime forfettario per dentista

Il dentista persona fisica può applicare il regime forfettario se rispetta i requisiti generali e non ricade in una causa di esclusione. Nel 2026 il limite ordinario resta di 85.000 euro di ricavi o compensi; oltre 100.000 euro si applicano gli effetti immediati previsti dalla disciplina. Vanno inoltre controllate eventuali partecipazioni professionali o societarie e le altre condizioni riepilogate nella guida ai requisiti e alle cause ostative del regime forfettario.

Coefficiente di redditività: 78%

Per il codice 86.23.00 il coefficiente di redditività è del 78%. Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è quindi di 23.400 euro. I costi ordinari dello studio non vengono dedotti analiticamente: sono considerati nella quota complementare del 22%. I contributi previdenziali obbligatori deducibili seguono invece una regola distinta e riducono la base fiscale prima dell’imposta sostitutiva.

Imposta sostitutiva al 5% o al 15%

L’imposta sostitutiva è normalmente del 15%. Può essere ridotta al 5% per l’anno di inizio e i quattro successivi quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività. L’aliquota ridotta non deriva automaticamente dalla prima apertura della Partita IVA e va verificata anche in presenza di precedenti collaborazioni o attività professionali. La differenza è approfondita nella guida all’imposta sostitutiva al 5% o al 15%.

ENPAM Quota A 2026

La Quota A ENPAM è dovuta dagli iscritti secondo le regole del Fondo. Gli importi pubblicati per il 2026 sono: 304,73 euro fino a 30 anni; 591,47 euro dai 30 ai 35 anni; 1.109,92 euro dai 35 ai 40 anni; 2.049,83 euro dai 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A. Per gli studenti iscritti facoltativamente all’ENPAM l’importo 2026 è di 152,37 euro.

La Quota A può essere pagata in unica soluzione oppure, con domiciliazione, nelle rate previste dall’ENPAM. Gli importi cambiano nel tempo: per questo una guida fiscale non dovrebbe continuare a riportare valori di anni precedenti.

ENPAM Quota B 2026

La Quota B riguarda il reddito libero-professionale prodotto nell’anno precedente che supera la parte già coperta dalla Quota A. Per i contributi 2026 sul reddito prodotto nel 2025, l’aliquota intera ENPAM è del 19,50% fino a 150.000 euro; sulla parte eccedente il tetto si versa l’1%. Esistono situazioni in cui può spettare un’aliquota ridotta o dimezzata: la misura va verificata sulla posizione personale.

Quando non si paga la Quota B 2026

Per i redditi 2025, l’ENPAM indica che i liberi professionisti con meno di 40 anni non pagano Quota B 2026 se il reddito libero-professionale è pari o inferiore a 5.446,77 euro. Per chi aveva già compiuto 40 anni il limite è di 10.059,28 euro. Gli importi possono cambiare quando iscrizione, cancellazione o pensionamento avvengono in corso d’anno.

Modello D e quadro LM del forfettario

Ogni anno il reddito libero-professionale rilevante va dichiarato all’ENPAM con il modello D secondo le regole dell’Ente. Per chi applica il regime forfettario, l’ENPAM indica il rigo LM34 come riferimento per le somme derivanti dal regime forfettario quando l’attività è riconducibile all’esercizio della professione medica o odontoiatrica. Nel 2026 il termine del modello D relativo ai redditi 2025 è stato prorogato al 4 settembre.

Esempio con 30.000 euro di compensi

Con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è di 23.400 euro. Non è corretto calcolare la Quota B applicando semplicemente il 19,50% a tutti i 23.400 euro: l’ENPAM considera la parte di reddito già coperta dalla Quota A e la posizione individuale. Una volta determinati e versati i contributi previdenziali obbligatori deducibili, questi riducono il reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

Questo metodo evita uno degli errori più comuni nelle simulazioni online: sommare imposta e previdenza come se fossero due percentuali applicate alla stessa base.

Fatture ai pazienti e Sistema Tessera Sanitaria

Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, i soggetti obbligati all’invio non emettono fattura elettronica tramite SdI. Il divieto, già previsto per gli operatori sanitari, è stato reso strutturale dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81. Gli odontoiatri rientrano tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS.

Per operazioni diverse da quelle sanitarie verso persone fisiche o per rapporti con soggetti diversi, la modalità di fatturazione va verificata in base alla natura dell’operazione. Non è quindi corretto applicare una regola unica a tutte le fatture emesse da uno studio dentistico.

Bollo e documentazione fiscale

Il trattamento del bollo dipende dal documento e dall’importo, mentre la natura sanitaria della prestazione può determinare specifiche regole IVA indipendenti dal regime forfettario. Prima di predisporre i modelli di fattura è utile distinguere prestazioni sanitarie al paziente, collaborazioni professionali e altre eventuali operazioni dello studio.

Collaboratore in uno studio dentistico

Un odontoiatra può lavorare come libero professionista collaborando con uno o più studi senza essere titolare della struttura. In questi casi vanno distinti il compenso professionale, gli eventuali costi a carico del collaboratore, la responsabilità dell’incarico e la posizione previdenziale. Il fatto di utilizzare locali e attrezzature dello studio non elimina automaticamente l’autonomia professionale, ma il rapporto concreto deve essere coerente con il contratto e con l’organizzazione effettiva.

Studio proprio: costi e confronto con il regime ordinario

Uno studio dentistico può sostenere costi molto elevati per locali, riuniti, radiologia, sterilizzazione, materiali, laboratorio odontotecnico, personale, assicurazioni, software e manutenzione. Nel forfettario questi costi ordinari non vengono dedotti analiticamente. Un odontoiatra con struttura propria e costi reali superiori alla quota implicita del 22% dovrebbe quindi confrontare attentamente il regime forfettario con quello ordinario, considerando anche l’effetto dell’IVA sugli acquisti e l’organizzazione dello studio.

Per la gestione continuativa di tasse, ENPAM e costi dello studio puoi consultare anche la guida RF sul commercialista per dentista, focalizzata su Quota A/B, Modello D, Sistema TS e confronto tra collaborazione e studio proprio.

Assicurazione e aggiornamento professionale

Gli obblighi professionali non dipendono dal regime fiscale. Copertura assicurativa, formazione continua, privacy sanitaria, sicurezza e corretta gestione della documentazione clinica devono essere organizzati a prescindere dal fatto che il dentista applichi il forfettario o un regime ordinario. Questi costi vanno inclusi nella valutazione economica dell’attività.

Errori da evitare

Gli errori più frequenti sono utilizzare importi ENPAM di anni precedenti; confondere ENPAM con altre Casse; calcolare la Quota B come percentuale sull’intero reddito senza considerare la quota già coperta dalla Quota A; applicare l’imposta sostitutiva prima della deduzione dei contributi obbligatori; considerare automatico il 5%; inviare tramite SdI fatture sanitarie a persone fisiche che devono essere comunicate al Sistema TS; scegliere il forfettario senza confrontarlo con i costi reali dello studio.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO del dentista?

Il codice ATECO 2025 per le attività odontoiatriche è 86.23.00.

Qual è il coefficiente di redditività nel forfettario?

Per il codice 86.23.00 il coefficiente di redditività è del 78%.

Quali contributi ENPAM paga un dentista?

Gli iscritti versano la Quota A e, sul reddito libero-professionale che supera la parte già coperta dalla Quota A, la Quota B secondo aliquote e regole ENPAM.

Un dentista può applicare il regime forfettario?

Sì, se esercita come persona fisica, rispetta i requisiti generali e non ricade in una causa di esclusione. Il limite ordinario di compensi è 85.000 euro.

Le fatture sanitarie ai pazienti si inviano allo SdI?

Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, i soggetti obbligati non emettono fattura elettronica tramite SdI.

Per programmare i versamenti previdenziali consulta anche la guida su contributi e scadenze ENPAM 2026, con Quota A, Modello D e Quota B.

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