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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Union handling fee da 2 euro: cosa cambia per importazioni extra-UE ed e-commerce

La Union handling fee è la nuova tassa di gestione doganale dell’Unione europea sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE. La Commissione europea ha adottato il 21 settembre 2026 il regolamento delegato C(2026) 6694, fissando l’importo a 2 euro per item. Al 1° ottobre 2026 l’atto è adottato ma non ancora applicato: deve completare il passaggio previsto per gli atti delegati, essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE e poi produrrà effetti secondo il calendario stabilito dal nuovo Codice doganale.

Per e-commerce, marketplace, dropshipping e operatori che fanno arrivare merci nell’UE la novità va distinta da altri due prelievi che vengono spesso confusi: il dazio forfettario UE di 3 euro, già operativo dal 1° luglio 2026 per le vendite a distanza di beni importati entro 150 euro, e il contributo italiano di 2 euro per spedizione, misura nazionale separata e soggetta a un proprio calendario.

Cos’è la Union handling fee da 2 euro

Il nuovo Codice doganale dell’Unione, Regolamento (UE) 2026/2108, prevede all’articolo 20 una tassa di gestione di importo fisso per item per coprire i costi sostenuti dalle autorità doganali nella gestione delle vendite a distanza: controllo dei dati, analisi dei rischi, infrastrutture informatiche, verifiche documentali e fisiche e attività della nuova Autorità doganale europea.

L’importo non è rimasto teorico. Con il regolamento delegato C(2026) 6694 del 21 settembre 2026 la Commissione ha fissato il valore in 2 euro per item. Il testo è consultabile nel Registro dei documenti della Commissione europea.

Quando entra in vigore la tassa UE da 2 euro

Alla data del 1° ottobre 2026 è importante usare una formulazione precisa: l’importo di 2 euro è stato adottato, ma la tassa non è ancora in riscossione.

Il nuovo Codice doganale prevede un iter accelerato per il primo atto che determina l’importo. Parlamento europeo e Consiglio possono esercitare il controllo previsto sugli atti delegati; successivamente serve la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione. L’atto delegato stabilisce poi l’applicazione dal decimo giorno successivo secondo la relativa disciplina transitoria.

La Commissione europea, nella pagina sulla riforma doganale, colloca l’introduzione della handling fee nel mese di novembre 2026. Per gli operatori conviene quindi prepararsi ora, ma verificare la data effettiva sulla Gazzetta ufficiale prima di attivare addebiti automatici nei sistemi di checkout o nei contratti con i clienti.

2 euro per item non significa 2 euro per pacco

Questo è il punto operativo più importante. La Union handling fee è calcolata per item, non semplicemente una volta per ogni pacco.

Nel nuovo sistema doganale l’item corrisponde, in sostanza, a una linea omogenea della spedizione identificata da elementi comuni come classificazione tariffaria, descrizione e origine. Se un pacco contiene più prodotti diversi, il numero di item può quindi essere superiore a uno.

Esempio semplice: una spedizione contiene tre magliette identiche e un paio di cuffie. Se le magliette formano una stessa linea doganale e le cuffie un’altra, la handling fee può essere calcolata su due item: 4 euro complessivi, non 2 euro per l’intero pacco.

La differenza tra tassa da 2 euro e dazio UE da 3 euro

Dal 1° luglio 2026 l’UE ha eliminato l’esenzione dai dazi doganali per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro e ha introdotto, in via transitoria, un dazio forfettario di 3 euro per item. La disciplina deriva dal Regolamento (UE) 2026/382 ed è illustrata anche nella guida ufficiale della Commissione europea.

Le due misure non sono la stessa cosa:

  • 3 euro: dazio doganale temporaneo per determinate vendite a distanza di beni importati entro 150 euro;
  • 2 euro: Union handling fee per i costi di gestione doganale delle vendite a distanza;
  • la handling fee non sostituisce automaticamente IVA, dazi o altri oneri applicabili all’importazione.

La tassa di gestione può riguardare anche spedizioni sopra 150 euro

Il limite dei 150 euro appartiene soprattutto alla disciplina del dazio forfettario transitorio da 3 euro. L’articolo 20 del nuovo Codice doganale, invece, collega la handling fee alle merci vendute a distanza e immesse in libera pratica, senza riprodurre in quella disposizione un limite generale di 150 euro.

Per questo è sbagliato concludere che la nuova tassa da 2 euro riguardi esclusivamente i “pacchetti sotto 150 euro”. Il valore della spedizione resta essenziale per capire quali dazi e regimi doganali si applicano, ma la handling fee nasce come prelievo per la gestione delle vendite a distanza.

Chi deve pagare la Union handling fee

La norma collega il pagamento al debitore dell’obbligazione doganale. Nel nuovo impianto dell’e-commerce questo ruolo viene progressivamente spostato verso il soggetto che opera come importatore per le vendite a distanza: piattaforma, venditore o altro soggetto responsabile secondo il modello utilizzato.

Il consumatore finale non dovrebbe diventare il debitore doganale della nuova fee soltanto perché riceve il pacco. Ciò non significa, però, che il costo economico non possa essere incorporato nei prezzi, nelle commissioni di piattaforma o nei costi di spedizione.

Cosa cambia per un e-commerce italiano

Un’impresa italiana che acquista merce extra-UE per rivenderla deve capire se sta effettuando una normale importazione commerciale oppure se opera in un modello di vendita a distanza nel quale la merce parte direttamente da un Paese terzo verso il consumatore nell’UE.

Nel secondo caso, la nuova architettura doganale incide molto di più sui margini. Il costo per ordine non dipende solo dal prezzo del prodotto: occorre considerare numero di item doganali, dazio da 3 euro quando applicabile, IVA, commissioni del corriere, eventuale handling fee e costi di sdoganamento.

Per una visione più ampia delle operazioni estere puoi consultare la guida RF su regime forfettario e operazioni con l’estero.

Cosa cambia per chi fa dropshipping

Nel dropshipping la merce può essere spedita dal fornitore extra-UE direttamente al cliente europeo. In questo modello i nuovi oneri doganali incidono immediatamente sul costo reale dell’ordine e sulla promessa commerciale fatta al cliente.

Chi utilizza questo modello deve chiarire almeno quattro punti:

  • chi è il soggetto responsabile dell’importazione;
  • chi gestisce la dichiarazione doganale;
  • se il prezzo mostrato al cliente comprende già tutti gli oneri;
  • come vengono trattati resi, rimborsi e ordini con più item.

Se stai valutando questo modello, RF ha una guida dedicata su dropshipping, Partita IVA e regime forfettario.

Regime forfettario: la tassa da 2 euro è deducibile?

Per chi applica il regime forfettario il punto fiscale non cambia: i costi dell’attività non vengono dedotti analiticamente uno per uno dal reddito imponibile. Il reddito viene determinato applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l’attività e deducendo, nei limiti consentiti, i contributi previdenziali.

Quindi una handling fee, un dazio, una commissione doganale o una spesa di spedizione rappresentano costi economici reali che riducono il margine dell’attività, ma non diventano automaticamente un costo deducibile analiticamente nel forfettario. Questo rende ancora più importante calcolare il prezzo di vendita tenendo conto dei nuovi oneri.

Esempio: ordine extra-UE sotto 150 euro

Immaginiamo una vendita a distanza con valore intrinseco inferiore a 150 euro e una sola linea doganale.

  • dazio temporaneo UE: 3 euro, se la fattispecie rientra nella disciplina;
  • Union handling fee: 2 euro per item quando diventerà applicabile;
  • IVA: da valutare secondo il regime utilizzato e il trattamento dell’importazione;
  • eventuali costi del corriere o dell’intermediario doganale: separati.

Il solo binomio dazio più handling fee può quindi portare a 5 euro per item. Se la spedizione contiene tre item distinti, il costo doganale fisso può aumentare proporzionalmente.

Esempio con più prodotti nello stesso pacco

Un ordine comprende due magliette identiche, un paio di scarpe e un accessorio elettronico. Se in dichiarazione risultano tre item doganali distinti, la handling fee da 2 euro può arrivare a 6 euro. Se il dazio temporaneo da 3 euro si applica agli stessi tre item, il totale dei due prelievi fissi può arrivare a 15 euro, prima di considerare IVA e altri costi.

Per prodotti dal prezzo unitario molto basso l’incidenza percentuale diventa significativa. È proprio questo uno degli effetti economici della riforma: ridurre il vantaggio derivante dall’invio di enormi volumi di merce a bassissimo valore direttamente da Paesi terzi.

IOSS: la tassa da 2 euro non va confusa con l’IVA

Il regime IOSS riguarda principalmente la gestione dell’IVA nelle vendite a distanza di beni importati di modico valore. La Union handling fee ha invece natura doganale/amministrativa distinta.

L’utilizzo dell’IOSS può modificare il flusso con cui viene gestita l’IVA, ma non significa che la nuova handling fee scompaia. Prima di aggiornare un checkout è quindi necessario separare chiaramente IVA, dazio, handling fee e commissioni private del vettore.

Il contributo italiano da 2 euro è un’altra misura

L’Italia ha introdotto con la Legge 199/2025 un contributo nazionale di 2 euro per spedizione proveniente da Paesi extra-UE con valore dichiarato non superiore a 150 euro. È diverso dalla Union handling fee sia per presupposto sia per unità di calcolo.

La misura italiana ha subito più rinvii nel corso del 2026 e il calendario è stato nuovamente modificato a settembre. Poiché il quadro europeo sta entrando nella fase applicativa, il coordinamento tra contributo nazionale e tassa unionale deve essere monitorato fino alla conversione definitiva delle norme nazionali e all’effettiva decorrenza della fee UE.

Non va quindi sommato automaticamente ogni “2 euro” letto nelle notizie: una misura può essere nazionale e per spedizione, l’altra unionale e per item.

Importazioni tradizionali e vendite a distanza non sono la stessa cosa

La nuova handling fee nasce specificamente per le merci vendute a distanza. Una società italiana che importa un pallet di merce per il proprio magazzino e successivamente rivende i prodotti in Italia non va automaticamente trattata come una piattaforma extra-UE che spedisce ogni ordine direttamente al consumatore.

La catena logistica e il soggetto che effettua l’importazione sono quindi determinanti. Anche per questo, prima di modificare prezzi e procedure, bisogna mappare il flusso reale: fornitore, piattaforma, intermediario, dichiarante, importatore e destinatario.

Bolla doganale, MRN e documentazione restano centrali

I nuovi prelievi non eliminano la necessità di una documentazione doganale corretta. L’importatore deve poter ricostruire dichiarazione, valore, classificazione, origine e soggetti coinvolti.

Se mancano i documenti doganali o non riesci a riconciliare un’importazione con la relativa pratica, consulta l’approfondimento RF sulla bolla doganale mancante e recupero dei documenti.

Cosa deve fare adesso chi vende online

  1. mappare le rotte di importazione: capire da quali Paesi partono realmente i prodotti;
  2. contare gli item doganali, non soltanto il numero di pacchi;
  3. verificare chi è il dichiarante e chi sostiene gli oneri;
  4. separare il dazio da 3 euro dalla fee da 2 euro nei modelli di costo;
  5. ricalcolare il margine sugli ordini di basso valore;
  6. controllare IOSS e flusso IVA senza confonderli con la fee;
  7. rivedere prezzi, spedizioni e condizioni di vendita prima dell’effettiva applicazione;
  8. monitorare la Gazzetta ufficiale UE per la decorrenza giuridica effettiva del regolamento delegato.

Quando può convenire un magazzino nell’UE

Per operatori con volumi elevati il confronto tra spedizione diretta extra-UE e stock già importato nell’Unione diventa ancora più importante. La riforma doganale prevede anche un trattamento differente per specifici magazzini doganali destinati alle vendite a distanza.

Non significa che un magazzino europeo sia sempre più economico: occorre confrontare capitale immobilizzato, logistica, tempi di consegna, IVA, costi doganali e volume degli ordini. Ma con molti item di basso valore la somma degli oneri unitari può cambiare sensibilmente il punto di convenienza.

Vendere tramite marketplace extra-UE

La riforma aumenta la responsabilità delle piattaforme e degli operatori coinvolti nella vendita a distanza. Marketplace molto grandi possono scegliere di assorbire parte del costo, trasferirlo al venditore o incorporarlo nel prezzo finale. Il trattamento commerciale non va però confuso con il debitore previsto dalla normativa doganale.

Per un esempio di vendita tramite piattaforma puoi leggere anche la guida su SHEIN Marketplace, Partita IVA e regime forfettario.

Le date da ricordare

  • 1° luglio 2026: operativo il dazio temporaneo UE da 3 euro per item sulle vendite a distanza di beni importati entro 150 euro;
  • 19 settembre 2026: pubblicato il nuovo Codice doganale UE, Regolamento (UE) 2026/2108;
  • 21 settembre 2026: Commissione adotta C(2026) 6694 e fissa la Union handling fee a 2 euro per item;
  • ottobre 2026: fase di controllo/pubblicazione dell’atto delegato; non confondere l’adozione con la riscossione già attiva;
  • novembre 2026: finestra indicata dalla Commissione per l’avvio della tassa di gestione;
  • 1° luglio 2028: passaggio previsto alla fase successiva della riforma e apertura del Data Hub per l’e-commerce.

Fonti ufficiali

Il quadro normativo principale è nel Regolamento (UE) 2026/2108 sul nuovo Codice doganale. L’importo della fee è stato fissato dal regolamento delegato C(2026) 6694. La Commissione riepiloga inoltre la riforma e il calendario nella pagina ufficiale sulla EU Customs Reform e nella guida al dazio temporaneo da 3 euro.

FAQ sulla Union handling fee

La tassa UE è di 2 euro per pacco?

No. L’importo adottato è 2 euro per item. Un singolo pacco può contenere più item doganali.

La tassa è già in vigore il 1° ottobre 2026?

No. L’importo è stato adottato dalla Commissione, ma alla data del 1° ottobre l’atto deve ancora completare l’iter previsto prima dell’applicazione effettiva.

Si aggiunge al dazio da 3 euro?

Sì quando entrambe le misure trovano applicazione alla stessa operazione. Hanno natura e presupposti distinti.

Vale solo per ordini sotto 150 euro?

Il limite di 150 euro caratterizza il dazio temporaneo da 3 euro. La handling fee è prevista per le vendite a distanza di beni importati e non va automaticamente limitata alle sole spedizioni sotto quella soglia.

Un forfettario può dedurre la tassa dai ricavi?

Nel regime forfettario i costi non vengono dedotti analiticamente uno per uno. La fee incide sul margine economico, ma non funziona come costo deducibile ordinario.

Il cliente finale deve pagare direttamente i 2 euro alla dogana?

Il nuovo impianto individua il debitore nel soggetto responsabile dell’obbligazione doganale e mira a spostare la responsabilità verso piattaforme, venditori o dichiaranti. Il costo può comunque riflettersi economicamente sul prezzo finale.

In sintesi

La Union handling fee da 2 euro è una novità concreta, ma al 1° ottobre 2026 non va descritta come già riscossa. La Commissione ha fissato l’importo; ora vanno seguite pubblicazione e decorrenza effettiva. Per chi vende online la conseguenza principale è che il costo va calcolato per item e può sommarsi al dazio temporaneo da 3 euro, all’IVA e ai costi logistici.

Per e-commerce e dropshipping la scelta corretta non è aspettare l’arrivo del primo addebito: conviene già ora ricalcolare margini, identificare il soggetto doganale responsabile e verificare come ogni marketplace o corriere gestirà la nuova fee.

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