Il regime forfettario è compatibile con clienti e fornitori esteri, ma le regole cambiano molto a seconda che si tratti di beni o servizi, di operatori UE o extra-UE e di clienti business o privati. L’errore più frequente è pensare che, siccome il forfettario normalmente non addebita IVA, tutte le operazioni con l’estero si gestiscano allo stesso modo.
Nel 2026 bisogna invece coordinare la disciplina del regime forfettario con le regole sulla territorialità IVA, il VIES, gli elenchi Intrastat, la fatturazione elettronica tramite SdI e, per gli acquisti esteri, i documenti TD17, TD18 e TD19. Inoltre, dal 2025 è cambiato il termine di versamento dell’IVA dovuta dai forfettari nelle operazioni soggette a inversione contabile: il pagamento avviene entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.
Indice dei contenuti
Regime forfettario e operazioni con l’estero: la mappa da usare
| Operazione | Regola principale | Adempimento da verificare |
|---|---|---|
| Vendita beni a soggetto UE | Per il forfettario non è una normale cessione intracomunitaria | Fattura senza IVA del regime; niente INTRA beni per la cessione tipica |
| Acquisto beni da UE | Soglia specifica di 10.000 € | Sopra soglia: IVA italiana non detraibile, TD18 e controlli INTRA |
| Servizio B2B reso a cliente UE | Territorialità nel Paese del cliente | VIES, fattura senza IVA, INTRA servizi |
| Servizio ricevuto da UE o extra-UE | Reverse charge in Italia se territorialmente rilevante | TD17, IVA da versare e non detraibile |
| Importazione beni extra-UE | Regole doganali ordinarie | IVA in dogana non detraibile, eventuali dazi |
| Servizio B2B reso a cliente extra-UE | Operazione fuori campo IVA italiana per territorialità | Fattura elettronica/transfrontaliera; niente Intrastat |
Vendita di beni a un cliente con Partita IVA UE
Per le cessioni di beni effettuate da un contribuente forfettario verso un soggetto UE opera la regola speciale richiamata dall’articolo 1, comma 58, della legge 190/2014. La norma rinvia all’articolo 41, comma 2-bis, del DL 331/1993: le cessioni effettuate da chi applica il regime di franchigia non costituiscono cessioni intracomunitarie ordinarie.
Questo significa che non devi trattare automaticamente la vendita come farebbe un contribuente IVA ordinario. La fattura resta senza addebito dell’IVA secondo le regole del forfettario e, per la tipica cessione di beni effettuata dal forfettario, non nasce l’ordinario obbligo dell’INTRA-1 bis previsto per una cessione intracomunitaria.
È importante non estendere questa regola ai servizi: per i servizi B2B UE il meccanismo è diverso perché entrano in gioco le regole di territorialità dell’articolo 7-ter del DPR 633/1972.
Acquisto di beni da un fornitore UE: la soglia di 10.000 euro
Per gli acquisti di beni da altri Stati UE il forfettario applica l’articolo 38, comma 5, lettera c), del DL 331/1993. La soglia da ricordare è 10.000 euro, calcolata al netto dell’IVA e con le esclusioni previste dalla norma.
Se gli acquisti intracomunitari di beni dell’anno precedente non hanno superato 10.000 euro e il limite non viene superato nell’anno corrente, l’acquisto non viene trattato come normale acquisto intracomunitario. In linea generale il fornitore applica l’imposta secondo le regole che gli competono nel proprio Stato.
Se invece superi la soglia, oppure hai esercitato l’opzione per assoggettare gli acquisti all’IVA in Italia, l’acquisto diventa intracomunitario: devi assolvere l’IVA italiana, senza poterla detrarre perché sei forfettario. Per la gestione elettronica dell’integrazione si utilizza il TD18.
La soglia dei 10.000 euro riguarda gli acquisti di beni. Non va utilizzata per decidere se assolvere l’IVA su un servizio ricevuto dall’estero.
Servizi resi a un cliente business UE
Se un professionista forfettario italiano presta un servizio generico a un’impresa o professionista stabilito in un altro Paese UE, si applica la regola B2B dell’articolo 7-ter del DPR 633/1972: il servizio è territorialmente rilevante nel Paese del committente.
La fattura viene quindi emessa senza IVA italiana, con riferimento alla regola di territorialità e all’inversione contabile nel Paese del cliente. Prima di operare con soggetti passivi UE è fondamentale verificare la posizione nel VIES e la validità del numero IVA del cliente.
Per i servizi B2B resi a soggetti UE resta inoltre rilevante il modello INTRA-1 quater. Periodicità e modalità vanno verificate sulle istruzioni Intrastat dell’anno. Per la fattura elettronica trasmessa via SdI, quando l’operazione è fuori campo IVA italiana per territorialità, va utilizzata una natura coerente con gli articoli 7 e seguenti, senza confonderla con la semplice non applicazione dell’IVA propria del forfettario.
Per i casi specifici di clienti esteri puoi approfondire la guida su regime forfettario e clienti esteri.
Servizi resi a un cliente privato UE: attenzione alle eccezioni
Con un cliente privato UE non si può applicare automaticamente la stessa regola del B2B. Per molti servizi generici B2C il luogo di tassazione resta quello del prestatore, quindi l’operazione ricade nel regime forfettario italiano e non viene addebitata IVA.
Esistono però numerose eccezioni: servizi elettronici, telecomunicazioni, eventi, immobili, trasporti e altre prestazioni possono avere regole territoriali specifiche. In alcuni casi B2C può diventare rilevante anche l’OSS, soprattutto per servizi elettronici e vendite a distanza. Per il caso concreto consulta anche la guida sulla fattura a cliente privato UE.
Servizi ricevuti da fornitori UE: TD17 e IVA non detraibile
Se il forfettario italiano acquista un servizio da un soggetto passivo UE e la prestazione è territorialmente rilevante in Italia, deve assolvere l’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile. La soglia di 10.000 euro prevista per gli acquisti di beni non si applica ai servizi.
Operativamente il documento elettronico da utilizzare è il TD17. L’IVA calcolata è dovuta all’Erario ma non può essere portata in detrazione dal contribuente forfettario. È proprio questo uno dei costi fiscali più importanti quando si acquistano pubblicità, software, hosting, consulenze o abbonamenti da fornitori esteri.
Per servizi come Google Ads, Meta Ads, software e altre prestazioni estere abbiamo una guida specifica su servizi esteri, IVA e TD17 nel forfettario.
TD18 e TD19: quando entrano in gioco
I tre tipi documento più importanti per gli acquisti esteri non sono intercambiabili:
- TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
- TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
- TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni da soggetto estero quando i beni sono già territorialmente rilevanti in Italia nei casi previsti dall’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972.
La trasmissione di questi documenti tramite SdI assolve anche gli obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere nei casi previsti. Il vecchio “esterometro trimestrale” non è quindi il sistema da utilizzare nel 2026.
Quando si versa l’IVA dovuta per reverse charge nel 2026
Questa è una delle novità che rende obsolete molte guide online. Il decreto legislativo 81/2025 ha introdotto nell’articolo 1, comma 58, della legge 190/2014 la lettera e-bis: il forfettario versa l’IVA relativa agli acquisti di beni o servizi soggetti a inversione contabile, compresi quelli intracomunitari, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.
Non è quindi più corretto indicare in modo generalizzato il vecchio termine del 16 del mese successivo per questi acquisti. L’IVA resta comunque indetraibile.
VIES: quando va controllato
Il VIES è l’archivio europeo che consente di verificare se una Partita IVA è abilitata alle operazioni intracomunitarie. Per chi presta o riceve servizi B2B con operatori UE rappresenta un controllo essenziale, perché la corretta qualificazione del cliente o fornitore incide sulla territorialità e sul reverse charge.
Non basta copiare il numero IVA indicato dal cliente: è opportuno verificarne la validità nel sistema VIES e conservare la prova del controllo quando l’operazione viene trattata come B2B intracomunitaria.
Intrastat: non esiste una risposta unica per tutte le operazioni estere
Dire “il forfettario non presenta mai Intrastat” è sbagliato. Allo stesso modo è sbagliato dire che ogni fattura estera genera un modello INTRA.
- la normale cessione di beni UE effettuata dal forfettario non è una cessione intracomunitaria ordinaria e non genera il tipico INTRA-1 bis;
- i servizi B2B resi a soggetti passivi UE possono richiedere l’INTRA-1 quater;
- per acquisti di beni o servizi, gli obblighi Intrastat vanno verificati in base alla natura dell’operazione e alle soglie/statistiche previste dalle istruzioni ADM vigenti.
La soglia dei 10.000 euro degli acquisti di beni serve a stabilire il trattamento IVA dell’acquisto; non va confusa con le diverse soglie utilizzate per la periodicità o gli obblighi statistici Intrastat.
Servizi resi a clienti extra-UE
Per un servizio generico B2B reso a un’impresa stabilita fuori dall’Unione europea opera, in linea generale, l’articolo 7-ter: la prestazione non è territorialmente rilevante in Italia. La fattura viene emessa senza IVA italiana e non esiste un obbligo Intrastat, perché il cliente non è stabilito nell’UE.
Resta però necessario trasmettere correttamente i dati dell’operazione tramite il sistema di fatturazione elettronica e verificare se la prestazione rientra in una delle eccezioni territoriali previste dagli articoli 7-quater e seguenti.
Servizi acquistati da fornitori extra-UE
Un servizio ricevuto da un fornitore extra-UE, se territorialmente rilevante in Italia, richiede l’autofattura/integrazione con TD17 e l’assolvimento dell’IVA italiana. Anche in questo caso il forfettario non può detrarre l’imposta versata.
È quindi errato ritenere che acquistare da un fornitore statunitense, britannico o svizzero elimini sempre l’IVA: per molti servizi B2B l’IVA deve essere assolta proprio dal committente italiano tramite reverse charge.
Per una trattazione verticale degli adempimenti sulle fatture ricevute puoi consultare anche fatture ricevute dall’estero nel regime forfettario.
Importazioni di beni da Paesi extra-UE
L’importazione di beni segue le regole doganali ordinarie. L’IVA viene assolta in dogana insieme agli eventuali dazi e altri oneri previsti. Per il contribuente forfettario l’IVA all’importazione non è detraibile, quindi rappresenta un costo effettivo dell’acquisto.
Nel 2026 la disciplina doganale delle spedizioni di basso valore è stata modificata a livello europeo; per e-commerce e importazioni frequenti è quindi necessario controllare anche le regole doganali applicabili al tipo di merce e al valore della spedizione, separatamente dalla disciplina del regime forfettario.
Esportazioni di beni extra-UE
Le esportazioni e le operazioni assimilate seguono le regole specifiche del DPR 633/1972 richiamate dal comma 58 della legge 190/2014. Il forfettario non addebita IVA al cliente e può effettuare esportazioni senza perdere il regime.
Resta però fermo che il contribuente forfettario non può utilizzare il meccanismo dell’esportatore abituale per acquistare senza IVA tramite plafond, perché non esercita ordinariamente il diritto alla detrazione.
Fattura elettronica a cliente estero: cosa succede nel 2026
Le operazioni verso clienti esteri vengono trasmesse tramite SdI utilizzando il tracciato della fattura elettronica e, per il destinatario estero, il codice convenzionale previsto. La trasmissione sostituisce la vecchia comunicazione separata dell’esterometro per le operazioni interessate.
Il documento XML inviato allo SdI non sostituisce necessariamente il documento commerciale che il cliente estero si aspetta di ricevere: nella pratica è spesso opportuno inviare anche una copia leggibile in PDF o secondo le modalità concordate con il cliente.
OSS e vendite B2C: quando entra in gioco
L’OSS non riguarda tutte le operazioni estere del forfettario. Può diventare rilevante soprattutto per alcune vendite a distanza di beni e per servizi B2C la cui IVA è dovuta nello Stato del consumatore, come determinati servizi elettronici.
Per queste operazioni esiste una soglia UE di 10.000 euro che ha una funzione diversa dalla soglia di 10.000 euro prevista per gli acquisti intracomunitari di beni. Le due regole non devono essere confuse. Un esempio specifico è trattato nella guida su software, SaaS e OSS nel regime forfettario.
Checklist prima di emettere o registrare una fattura estera
- stabilisci se l’operazione riguarda beni o servizi;
- verifica se la controparte è UE o extra-UE;
- per i servizi, individua se il cliente è business o privato;
- controlla la territorialità IVA applicabile;
- se l’operazione è B2B UE, verifica il VIES;
- per acquisti di beni UE, controlla la soglia di 10.000 euro;
- per acquisti esteri verifica se serve TD17, TD18 o TD19;
- calcola l’IVA eventualmente dovuta sapendo che nel forfettario non è detraibile;
- verifica l’eventuale obbligo Intrastat senza confondere le soglie statistiche con quella IVA degli acquisti;
- per B2C digitali o vendite a distanza valuta OSS e regole del Paese del consumatore;
- trasmetti correttamente i dati via SdI e conserva la documentazione dell’operazione.
Fonti ufficiali
- Legge 190/2014 – articolo 1, commi 58-60
- DL 331/1993 – articolo 38, acquisti intracomunitari
- Agenzia delle Entrate – Guida compilazione fatture elettroniche e operazioni transfrontaliere
- Agenzia delle Entrate – verifica Partita IVA e collegamento VIES
- Agenzia Dogane e Monopoli – Intrastat 2026
In sintesi
Il regime forfettario non impedisce di lavorare con l’estero, ma non elimina le regole IVA internazionali. Le vendite di beni UE, gli acquisti di beni UE, i servizi B2B, i servizi B2C, le importazioni e le esportazioni seguono percorsi differenti. Per gli acquisti soggetti a reverse charge il forfettario versa l’IVA senza detrarla; dal 2025 il versamento è stato spostato al 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. VIES, Intrastat, TD17/TD18/TD19 e OSS vanno quindi verificati in base al tipo concreto di operazione, non applicati in modo automatico a qualsiasi rapporto con l’estero.
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