SRLS inattiva e regime forfettario: quando è compatibile
Una SRLS inattiva può essere compatibile con una ditta individuale in regime forfettario, ma non basta leggere la parola “inattiva” in visura. Per le partecipazioni in SRL e SRLS la causa ostativa scatta quando si verificano insieme due condizioni: il contribuente controlla direttamente o indirettamente la società e la società esercita un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta con la Partita IVA individuale.
Se la SRLS è realmente inattiva e non svolge attività economica, il secondo requisito può mancare. La verifica, però, va fatta sui fatti: operazioni, fatture, contratti, struttura e attività effettivamente esercitata dalla società.
La regola per SRL e SRLS non è la stessa delle società di persone
La distinzione è fondamentale. Il comma 57 della legge n. 190/2014 esclude dal forfettario chi partecipa a società di persone; per le società a responsabilità limitata, invece, la norma richiede controllo diretto o indiretto e attività economiche riconducibili.
Il riferimento vigente è l’articolo 1, comma 57, della legge 190/2014. La stessa impostazione è richiamata nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il quadro LM del modello Redditi.
Prima condizione: devi controllare la SRLS
Possedere una quota non significa automaticamente controllare la società. Il controllo può essere diretto o indiretto e va valutato considerando i diritti di voto, l’influenza dominante e le situazioni riconducibili all’articolo 2359 del Codice civile.
Una quota di minoranza realmente priva di controllo non attiva da sola questa specifica causa ostativa. Al contrario, se possiedi la maggioranza dei voti oppure hai comunque un’influenza dominante, il primo requisito può essere presente.
Seconda condizione: la SRLS deve svolgere un’attività riconducibile
Il controllo da solo non basta. La società deve anche esercitare un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella della tua Partita IVA individuale.
Per esempio, se controlli una SRLS che svolge consulenza marketing e apri una Partita IVA individuale per la stessa attività, il rischio di causa ostativa è concreto. Se la società svolge invece un’attività realmente diversa, oppure non svolge alcuna attività economica, il secondo requisito può non esserci.
Cosa significa davvero “SRLS inattiva”
Una società può risultare inattiva al Registro Imprese perché non ha ancora iniziato l’attività dichiarata oppure perché ha cessato l’attività operativa senza essere stata formalmente chiusa. Questa indicazione è importante, ma non va letta come una certificazione fiscale assoluta.
Per il forfettario conta la situazione sostanziale: bisogna verificare se la società continua a emettere fatture, incassare ricavi, stipulare contratti, mantenere clienti, sostenere operazioni tipiche dell’attività o comunque esercitare economicamente un’attività riconducibile a quella individuale.
SRLS inattiva senza ricavi e senza operazioni
Se la società è realmente ferma, non fattura, non ha clienti attivi, non svolge prestazioni e non realizza operazioni economiche riconducibili alla nuova attività individuale, manca normalmente l’elemento dell’attività economica esercitata dalla SRLS.
In questo scenario, anche se esiste il controllo societario, la causa ostativa specifica delle SRL può non operare perché i due requisiti richiesti dalla norma non sono entrambi presenti.
SRLS formalmente inattiva ma con attività sostanziale
Il risultato cambia se la società risulta inattiva in visura ma continua nei fatti a operare. La qualificazione formale non dovrebbe essere usata per ignorare contratti, fatture, incassi o attività economica effettiva.
Se la SRLS svolge di fatto la stessa attività della ditta individuale e tu la controlli, il rischio di incompatibilità con il forfettario rimane. In questi casi è opportuno ricostruire documentalmente ciò che la società ha fatto nell’anno.
SRLS inattiva con lo stesso codice ATECO della ditta individuale
Avere lo stesso codice ATECO è un segnale da analizzare, ma non basta da solo a decidere il caso. L’Agenzia guarda alla riconducibilità economica delle attività, non soltanto all’etichetta numerica del codice.
Se la SRLS ha un codice ATECO uguale ma non svolge più alcuna attività, la verifica è diversa rispetto a una società che continua a fatturare servizi identici a quelli della Partita IVA individuale.
SRLS inattiva con un codice ATECO diverso
Anche il codice diverso non garantisce automaticamente compatibilità. Due codici ATECO possono descrivere attività economicamente collegate o sostanzialmente riconducibili.
Bisogna quindi confrontare ciò che la società vende realmente con ciò che fatturi tu come persona fisica. Il principio è lo stesso illustrato nella guida generale su forfettario e partecipazioni in SNC, SAS o SRL.
Posso fatturare alla mia SRLS inattiva?
Se una società è davvero inattiva, normalmente non dovrebbe avere un’attività operativa ordinaria tale da richiedere prestazioni ricorrenti riconducibili al suo business. Una fattura isolata non determina automaticamente la causa ostativa, ma può essere un elemento da valutare insieme agli altri fatti.
Se invece la SRLS controllata diventa committente abituale della tua Partita IVA per servizi riconducibili alla sua attività, la situazione va riesaminata. Per questo caso esiste anche l’approfondimento su forfettario e fatture alla propria SRL.
Se la SRLS torna attiva durante l’anno
La compatibilità non si valuta una volta per sempre. Se durante l’anno la società riprende l’attività e questa diventa riconducibile a quella individuale, il secondo requisito può tornare a essere presente.
Le istruzioni dell’Agenzia chiariscono che, per le SRL, la riconducibilità delle attività viene verificata nell’anno di applicazione del regime e la sua sussistenza determina l’uscita dal forfettario dall’anno successivo. È quindi importante monitorare l’evoluzione della società durante l’anno.
SRLS in liquidazione e SRLS inattiva non sono la stessa cosa
“Inattiva” e “in liquidazione” descrivono situazioni diverse. Una società in liquidazione può ancora compiere operazioni necessarie a liquidare il patrimonio, incassare crediti, pagare debiti e chiudere rapporti.
Per questo, se la tua società è in liquidazione, va fatta una verifica specifica. Puoi approfondire nella pagina su SRL in liquidazione e regime forfettario.
La quota di controllo va verificata anche indirettamente
Non basta guardare la percentuale formalmente intestata al contribuente. Il controllo può essere anche indiretto, ad esempio attraverso altre società o rapporti che consentono un’influenza dominante.
Nei casi con più soci, partecipazioni familiari o strutture societarie articolate, è utile ricostruire chi dispone effettivamente dei voti e del potere decisionale.
Il 5% è una verifica separata
Essere compatibile con il regime forfettario non significa automaticamente avere diritto all’imposta sostitutiva del 5%. Il 5% richiede i requisiti previsti per le nuove attività e, tra l’altro, che l’attività non costituisca mera prosecuzione di un lavoro o attività precedente nei casi previsti dalla norma.
La presenza di una SRLS inattiva va quindi analizzata prima per la compatibilità generale con il forfettario e poi, separatamente, per capire se l’attività individuale possiede i requisiti per il 5%.
Documenti da controllare prima di aprire la ditta individuale
Per evitare valutazioni troppo teoriche, conviene verificare almeno:
- visura camerale aggiornata della SRLS;
- quote e diritti di voto;
- ultimo bilancio e situazione contabile;
- fatture emesse e ricevute recenti;
- contratti ancora attivi;
- eventuali dipendenti, collaboratori, clienti o fornitori;
- codice ATECO societario e attività effettivamente svolta;
- attività e codice ATECO previsti per la ditta individuale.
Il quadro LM della dichiarazione Redditi 2026 richiama le cause ostative del regime forfettario; puoi consultare anche la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sul quadro LM.
Errori da evitare
- pensare che qualsiasi partecipazione in SRLS vieti automaticamente il forfettario;
- pensare, al contrario, che la parola “inattiva” renda sempre la società irrilevante;
- guardare solo il codice ATECO senza verificare l’attività effettiva;
- ignorare il controllo indiretto;
- confondere SRLS inattiva e società in liquidazione;
- considerare il 5% automatico una volta verificata la compatibilità con il forfettario;
- non riesaminare il caso se la SRLS torna operativa durante l’anno.
Domande frequenti
Una SRLS inattiva impedisce sempre il regime forfettario?
No. Per SRL e SRLS la causa ostativa richiede insieme controllo e attività economica riconducibile a quella individuale.
Se controllo il 100% della SRLS posso essere forfettario?
Il controllo è certamente presente, ma bisogna verificare anche il secondo requisito: la società deve esercitare un’attività economicamente riconducibile alla tua.
La visura “inattiva” basta per stare tranquilli?
No. È un elemento importante, ma va verificata anche la situazione sostanziale: operazioni, fatture, contratti e attività effettiva della società.
Se la SRLS torna attiva cosa succede?
Se è controllata e torna a svolgere un’attività riconducibile alla tua Partita IVA, la causa ostativa può concretizzarsi e va valutato l’effetto sul regime dall’anno successivo.
In sintesi
Una SRLS inattiva non esclude automaticamente dal regime forfettario. Per la causa ostativa prevista per le SRL devono verificarsi contemporaneamente il controllo diretto o indiretto della società e lo svolgimento, da parte della società, di attività economiche riconducibili a quella individuale. Se la SRLS è realmente inattiva, il secondo requisito può mancare; se invece è solo formalmente inattiva ma continua a operare, la valutazione cambia. La verifica deve quindi partire dai fatti e non dalla sola dicitura presente in visura.
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