Rivalsa INPS 4% per agente di commercio: si può applicare?
La domanda di Luigi
Luigi da Udine: sono un agente di commercio in regime forfettario. Posso aggiungere in fattura la rivalsa INPS del 4%? Come funzionano invece Gestione Commercianti, ENASARCO e riduzione contributiva del 35%?
Un agente di commercio può applicare la rivalsa INPS del 4%?
Ciao Luigi. No, sulle provvigioni dell'attività di agente di commercio non si applica la rivalsa INPS del 4% prevista per i professionisti soggetti alla Gestione Separata.
La rivalsa del 4% deriva dall'articolo 1, comma 212, della legge 662/1996 ed è una facoltà riconosciuta ai lavoratori autonomi professionali tenuti alla contribuzione presso la Gestione Separata INPS.
L'INPS ha chiarito che si tratta di una facoltà, non di un obbligo, e che il professionista rimane comunque l'unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla Gestione Separata.
Il riferimento ufficiale è il Messaggio INPS n. 7751 del 7 maggio 2012.
Perché l'agente non usa la Gestione Separata?
L'attività dell'agente di commercio esercitata come impresa individuale rientra normalmente nella Gestione Commercianti INPS, non nella Gestione Separata prevista per i professionisti senza una propria cassa previdenziale.
Per questo la contribuzione dell'agente non viene trasferita al cliente aggiungendo il 4% alla provvigione fatturata.
Nel 2026 il minimale di reddito della Gestione Commercianti è pari a 18.808 € euro, l'aliquota ordinaria dei commercianti è del 24,48%% e il contributo minimo annuo è pari a 4.611,64 €.
I valori sono riportati nella Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026.
E se svolgo anche un'altra attività professionale?
La risposta cambia se, oltre all'attività di agente, svolgi anche una vera attività professionale distinta che comporta l'iscrizione alla Gestione Separata.
In quel caso la rivalsa del 4% potrebbe riguardare i compensi della specifica attività professionale soggetta alla Gestione Separata, ma non trasforma le provvigioni dell'agente in compensi professionali.
Bisogna quindi separare correttamente natura dell'attività, Codice ATECO, fatturazione e relativo inquadramento previdenziale.
Come funziona invece ENASARCO in fattura?
ENASARCO è un meccanismo completamente diverso dalla rivalsa INPS del 4%.
Per il rapporto di agenzia, l'aliquota previdenziale ordinaria ENASARCO è del 17%% complessivo. L'onere è ripartito in parti uguali tra agente e impresa preponente.
Il versamento alla Fondazione viene però effettuato integralmente dalla preponente, che è responsabile anche per la quota a carico dell'agente e la trattiene quando paga le somme sulle quali matura il contributo.
La Fondazione lo specifica nella guida ufficiale su come si calcola il contributo previdenziale ENASARCO.
Quindi non bisogna confondere:
- rivalsa INPS 4%: facoltà del professionista soggetto alla Gestione Separata;
- Gestione Commercianti INPS: contribuzione previdenziale propria dell'attività imprenditoriale dell'agente;
- ENASARCO: contribuzione collegata al rapporto di agenzia, con quota dell'agente trattenuta dalla preponente.
La quota ENASARCO è sempre la stessa?
No. La contribuzione opera entro minimali e massimali provvigionali e può dipendere anche dalla tipologia del rapporto.
Nel 2026 il massimale provvigionale è pari a 45.717,00 € euro per il monomandatario e a 30.478,00 € euro per ciascun rapporto del plurimandatario.
I minimali sono invece pari a 1.026,00 € euro per il monomandatario e a 515,00 € euro per ciascun rapporto del plurimandatario.
Trovi il quadro completo nella guida sui contributi INPS ed ENASARCO dell'agente di commercio.
Come funziona la riduzione INPS del 35%?
L'agente in regime forfettario iscritto alla Gestione Commercianti può, se possiede i requisiti, chiedere il regime previdenziale agevolato che riduce del 35% la contribuzione dovuta.
La riduzione riguarda sia la contribuzione calcolata entro il minimale sia quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente.
Per il 2026 l'INPS conferma che il regime continua ad applicarsi ai soggetti che rispettano i requisiti e disciplina separatamente chi era già beneficiario, chi ha iniziato nel 2025 e chi inizia una nuova attività nel 2026.
Con la riduzione del 35% perdo mesi di contributi?
Su questo punto la risposta precedente era troppo semplicistica. Non basta confrontare il reddito con il minimale di 18.808 € euro.
L'INPS chiarisce che, ai fini dell'accredito di dodici mesi, conta l'importo contributivo effettivamente versato. Se la contribuzione complessiva versata dopo la riduzione del 35% risulta inferiore al contributo ordinario dovuto sul minimale, viene accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
Se invece l'importo versato raggiunge almeno il contributo ordinario corrispondente al minimale, può essere riconosciuto l'intero anno contributivo.
La regola è illustrata nella Circolare INPS n. 35 del 19 febbraio 2016, tuttora richiamata dall'INPS per il regime agevolato.
Quando bisogna chiedere la riduzione nel 2026?
Per chi era già beneficiario nel 2025 e conserva i requisiti, il regime prosegue nel 2026 salvo rinuncia.
Chi ha iniziato una nuova attività nel 2025 e vuole applicare l'agevolazione nel 2026 doveva comunicare l'adesione entro il 28 febbraio 2026.
Chi invece inizia una nuova attività nel 2026 deve comunicare la volontà di aderire con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione INPS.
Per questo non è corretto indicare il 28 febbraio come scadenza universale per chiunque apra la Partita IVA durante il 2026.
Puoi approfondire la procedura nella guida sulla riduzione INPS del 35% nel regime forfettario.
La risposta per Luigi
Quindi, Luigi, come agente di commercio non devi aggiungere alle provvigioni la rivalsa INPS del 4% prevista per i professionisti soggetti alla Gestione Separata.
La tua previdenza principale segue invece la Gestione Commercianti INPS e, per il rapporto di agenzia soggetto alla relativa disciplina, anche ENASARCO.
Se svolgi contemporaneamente un'altra attività professionale soggetta alla Gestione Separata, quella seconda attività deve essere valutata separatamente.
Per il quadro generale puoi consultare anche la guida sulla Partita IVA dell'agente di commercio.
Domande frequenti
No, non sulle provvigioni dell'attività di agente. La rivalsa del 4% è prevista per i lavoratori autonomi professionali soggetti alla Gestione Separata INPS, mentre l'agente individuale è normalmente iscritto alla Gestione Commercianti.
No. ENASARCO è una contribuzione propria del rapporto di agenzia. Il contributo viene versato integralmente dalla preponente, che trattiene al pagamento la quota a carico dell'agente.
Non necessariamente. L'accredito dipende dall'importo effettivamente versato: se dopo la riduzione la contribuzione resta inferiore al contributo ordinario sul minimale, i mesi vengono accreditati proporzionalmente; se raggiunge il livello necessario, può essere riconosciuto l'intero anno.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.