Un professionista in regime forfettario può lavorare per associazioni, APS, ETS, fondazioni e altri enti no profit. Il fatto che il committente non abbia scopo di lucro non cambia la natura della prestazione: se stai svolgendo un incarico professionale retribuito, il compenso resta un ricavo o compenso della tua attività e va fatturato secondo le regole del regime forfettario.
Il punto più delicato è distinguere prestazione professionale, volontariato e rimborso spese. Nel Terzo settore queste tre situazioni non sono intercambiabili: il volontario opera gratuitamente e, quando ricorrono i presupposti dell’articolo 17 del Codice del Terzo settore, non può contemporaneamente avere con lo stesso ente un rapporto di lavoro autonomo o altro rapporto retribuito.
Forfettario ed enti no profit: risposta rapida
- Posso fatturare a un’associazione o ETS? Sì, se stai svolgendo una prestazione professionale.
- L’ente no profit cambia la tassazione? No: per il professionista conta il proprio regime fiscale.
- Applico IVA? Nelle normali operazioni interne del forfettario non addebiti IVA e utilizzi il corretto codice natura previsto dalla fattura elettronica.
- Subisco ritenuta d’acconto? Il contribuente forfettario non è soggetto alla ritenuta sui compensi professionali secondo le regole del regime.
- Bollo? Sulle fatture non soggette a IVA superiori a 77,47 euro il bollo da 2 euro è normalmente dovuto, salvo specifiche eccezioni.
- Volontario e professionista dello stesso ETS? L’articolo 17 CTS prevede una specifica incompatibilità tra qualità di volontario e rapporto di lavoro autonomo o altro rapporto retribuito con l’ente di cui il volontario è socio/associato o tramite cui svolge volontariato.
Quali enti possono essere tuoi clienti
Il committente può essere un’associazione culturale, una APS, una ODV, una fondazione, un ente filantropico, una rete associativa, una cooperativa sociale o un altro soggetto non profit. Dal punto di vista del professionista, il controllo principale è capire chi conferisce l’incarico e per quale attività.
Non bisogna confondere il regime fiscale dell’ente con il regime fiscale del prestatore. Un ETS può avere proprie regole fiscali e contabili, ma ciò non trasforma automaticamente la tua prestazione professionale in attività agevolata o gratuita.
Prestazione professionale e volontariato sono due rapporti diversi
Se vieni incaricato come consulente, formatore, grafico, commercialista, avvocato, sviluppatore, project manager o altro professionista, stai svolgendo un’attività retribuita. Se invece operi come volontario ai sensi del Codice del Terzo settore, l’attività deve essere personale, spontanea e gratuita.
L’articolo 17 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce inoltre che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Prima di fatturare allo stesso ETS presso cui operi come volontario è quindi necessario verificare il caso concreto.
Rimborso spese del volontario: cosa può essere rimborsato
Il volontario non può essere retribuito. L’ente può rimborsare soltanto spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti e alle condizioni stabilite preventivamente dall’ente; il Codice del Terzo settore vieta i rimborsi forfetari. In alcuni casi è ammessa l’autocertificazione entro le soglie previste dalla norma.
Questa disciplina non va confusa con il rimborso spese di un professionista incaricato. Se sei un lavoratore autonomo e riaddebiti costi al cliente, valgono le normali regole dei rimborsi spese nel regime forfettario.
Come emettere fattura a un’associazione o ETS
La fattura segue le regole ordinarie del tuo regime. Nel 2026 la fatturazione elettronica è generalizzata anche ai forfettari, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge. Nelle normali operazioni interne dovrai indicare il regime fiscale RF19, la natura IVA corretta per l’operazione e la dicitura del regime forfettario.
Se l’ente dispone di Partita IVA e codice destinatario o PEC, utilizzi il canale comunicato. Se l’ente ha solo codice fiscale, la compilazione va adattata ai suoi dati anagrafici e al canale telematico disponibile. Per il quadro generale consulta la guida sulla fatturazione elettronica nel regime forfettario.
Ritenuta d’acconto: l’ente non deve trattenerla al forfettario
I ricavi e compensi percepiti dai contribuenti forfettari non sono assoggettati a ritenuta d’acconto nei casi previsti dal regime. È quindi importante che la fattura riporti correttamente la dicitura che segnala la non applicazione della ritenuta.
Il fatto che il cliente sia un’associazione o un ente del Terzo settore non trasforma il compenso in reddito occasionale e non introduce, da solo, una ritenuta diversa.
Imposta di bollo sulla fattura
Le fatture elettroniche non assoggettate a IVA di importo superiore a 77,47 euro sono normalmente soggette all’imposta di bollo da 2 euro, salvo specifiche esclusioni. Nel file XML il bollo viene indicato come bollo virtuale e l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gli elenchi delle fatture rilevanti ai fini del versamento.
Il cliente può essere un ente non profit, ma questo non crea una esenzione generale dal bollo sulla fattura del professionista.
Compenso professionale, gettone, collaborazione e prestazione occasionale
Prima di emettere il documento bisogna qualificare correttamente il rapporto. Se svolgi abitualmente la stessa attività per la quale hai aperto Partita IVA, il compenso ricevuto dall’ente dovrebbe normalmente rientrare nell’attività professionale e quindi essere fatturato.
Non è corretto trasformare una prestazione abituale in “occasionale” soltanto perché il committente è un’associazione. Il confine tra attività occasionale e abituale dipende dalla modalità concreta di svolgimento, non dalla natura no profit del cliente.
Se sei socio o associato dell’ente
Essere socio o associato non impedisce in assoluto di svolgere incarichi professionali retribuiti, ma bisogna verificare statuto, deliberazioni dell’ente, conflitti di interesse e — per gli ETS — l’eventuale contemporanea qualifica di volontario. Il nodo decisivo è che il rapporto retribuito sia reale, documentato e coerente con la governance dell’ente.
Se operi come volontario abituale nello stesso ETS, l’incompatibilità prevista dall’articolo 17 richiede particolare attenzione prima di accettare un incarico autonomo retribuito.
Il compenso ricevuto dall’ente conta per gli 85.000 euro?
Sì, quando è un ricavo o compenso della tua attività professionale. Il cliente può essere profit o non profit: ai fini della soglia del regime conta la natura del compenso percepito dal contribuente.
Per monitorare correttamente accesso e permanenza consulta la guida sui limiti del regime forfettario.
Contributi INPS o Cassa professionale
Il fatto che il compenso provenga da un’associazione non cambia la gestione previdenziale della tua attività. Un professionista senza Cassa continuerà normalmente a seguire la Gestione Separata; un professionista ordinistico applicherà le regole della propria Cassa; un’attività d’impresa seguirà l’inquadramento previdenziale appropriato.
Contratto con l’ente: cosa chiarire prima di iniziare
- oggetto preciso dell’incarico;
- durata e deliverable;
- compenso e modalità di pagamento;
- eventuali rimborsi spese;
- proprietà intellettuale e utilizzo dei materiali;
- privacy e trattamento dei dati;
- eventuali incompatibilità con ruoli associativi o di volontariato;
- recesso e sospensione;
- responsabilità professionale.
Per strutturare il rapporto puoi usare la guida sul contratto con il cliente nel regime forfettario.
Errori da evitare
- pensare che un ente no profit non debba ricevere fattura;
- confondere attività professionale e volontariato;
- pagare un volontario mascherando il compenso da rimborso forfetario;
- applicare ritenuta d’acconto al professionista forfettario senza verificarne il regime;
- dimenticare il bollo quando dovuto;
- considerare occasionale un’attività professionale abituale;
- ignorare l’incompatibilità tra volontariato ETS e rapporto retribuito con lo stesso ente nei casi previsti dall’articolo 17.
Checklist prima di fatturare a un ente no profit
- Identifica esattamente il soggetto committente.
- Verifica se l’incarico è professionale, occasionale o di volontariato.
- Se sei volontario dello stesso ETS, controlla l’articolo 17 prima di accettare un compenso.
- Formalizza oggetto e compenso.
- Raccogli dati fiscali e canale telematico dell’ente.
- Emetti fattura con RF19 e natura corretta.
- Non applicare ritenuta se operi legittimamente nel forfettario.
- Applica il bollo quando dovuto.
- Conserva contratto, fattura e prova dell’incasso.
- Includi il compenso nei ricavi rilevanti del regime.
Fonti ufficiali
- Normattiva – Codice del Terzo settore, articolo 17
- Ministero del Lavoro – attività di volontariato e rimborsi spese
- Agenzia delle Entrate – fatturazione elettronica
- Agenzia delle Entrate – bollo sulle fatture elettroniche
Domande frequenti
Sì.
Non si applica al forfettario nei casi previsti dal regime.
Va verificata l’incompatibilità dell’art. 17 CTS.
Solo secondo le regole del CTS.
Sì, se è compenso professionale.
Può ricevere fattura elettronica con i dati corretti.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
