Domanda di Stefano da Arezzo: «I rimborsi spese in fattura sono tassati nel regime forfettario?»
Dipende dal tipo di rimborso. Nel 2026 bisogna distinguere almeno tre casi: le vere anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, i rimborsi analitici di spese sostenute dal professionista per eseguire l’incarico e i rimborsi forfettari o indistinti. Trattarli tutti allo stesso modo, come faceva la vecchia versione di questa pagina, non è più corretto dopo la riforma del reddito di lavoro autonomo entrata in vigore dal 2025.
La regola certa resta quella delle anticipazioni documentate ex articolo 15 del DPR 633/1972. Per i rimborsi analitici, invece, il nuovo articolo 54 del TUIR ha introdotto una disciplina favorevole per i professionisti; sull’estensione ai forfettari esiste una posizione favorevole attribuita alla Direzione regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, ma al 7 settembre 2026 non risulta pubblicato un chiarimento nazionale dell’Agenzia che chiuda definitivamente il tema.
Rimborsi spese nel forfettario 2026: i tre casi da distinguere
| Tipo di somma riaddebitata | Trattamento 2026 | Effetto sulla soglia 85.000 € |
|---|---|---|
| Anticipazione in nome e per conto del cliente, documentata | Esclusa dal compenso nelle condizioni dell’art. 15 DPR 633/1972 | Non concorre |
| Rimborso analitico di spesa sostenuta per l’incarico | Art. 54 TUIR lo rende neutrale per il lavoro autonomo; per i forfettari esiste una lettura favorevole ma non ancora un chiarimento nazionale definitivo | Orientamento favorevole all’esclusione, da valutare con prudenza |
| Rimborso forfettario, diaria o somma indistinta | Normalmente parte del compenso | Concorre |
Anticipazioni in nome e per conto del cliente: il caso più sicuro
Le somme anticipate in nome e per conto della controparte, se regolarmente documentate, sono escluse dalla base imponibile IVA dall’articolo 15 del DPR 633/1972. Nel forfettario rappresentano il caso più lineare di importo che non costituisce il tuo vero compenso.
Esempi tipici possono essere diritti di segreteria, tributi, visure, bolli o altri importi pagati per conto del cliente, purché la documentazione dimostri che l’onere è del cliente e che tu hai effettuato soltanto l’anticipazione. Non basta chiamare una voce “rimborso”: deve esserci la sostanza dell’anticipazione in nome e per conto.
Un caso pratico è trattato nell’approfondimento su DOCFA e diritti catastali nel forfettario, dove la distinzione tra anticipazione e costo sostenuto dal professionista cambia il trattamento fiscale.
Rimborsi forfettari: continuano normalmente a essere compensi
Se concordi con il cliente una somma fissa per “spese”, una diaria o un rimborso non collegato analiticamente a documenti specifici, l’importo conserva normalmente natura di compenso. In questo caso non stai semplicemente recuperando una spesa puntualmente sostenuta per l’incarico: stai incassando una somma aggiuntiva collegata alla prestazione.
Esempio: compenso professionale 1.000 euro più 150 euro di “rimborso trasferta forfettario”. Se i 150 euro non corrispondono a spese analiticamente documentate e riaddebitate secondo le regole applicabili, l’importo va normalmente considerato insieme al compenso e rileva anche per la soglia del forfettario.
Cosa è cambiato dal 2025 per i rimborsi analitici
La riforma del reddito di lavoro autonomo ha modificato l’articolo 54 del TUIR. Dal 2025, per artisti e professionisti, i rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente non concorrono, in linea generale, alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Il meccanismo è simmetrico: la spesa riaddebitata analiticamente non genera un ricavo imponibile, ma il relativo costo non viene normalmente dedotto dal professionista, salvo le specifiche eccezioni previste dalla norma. La logica è diversa dalle anticipazioni ex articolo 15: qui la spesa può essere sostenuta a nome del professionista, ma viene poi riaddebitata analiticamente al cliente.
La nuova regola vale anche per i contribuenti forfettari?
Qui serve cautela. La disciplina del regime forfettario determina il reddito con un coefficiente applicato ai ricavi o compensi, perciò l’estensione automatica della nuova neutralità dell’articolo 54 non era scontata.
Una risposta attribuita alla Direzione regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2025, non pubblicata come interpello nazionale, ha sostenuto una soluzione favorevole: anche per i forfettari il rimborso analitico documentato non dovrebbe concorrere al reddito né alle soglie del regime. Questa lettura è stata ripresa da numerosi commentatori nel 2026.
Tuttavia, al 7 settembre 2026, non risulta un documento nazionale pubblicato dall’Agenzia delle Entrate che abbia eliminato ogni dubbio interpretativo. Perciò è corretto distinguere: l’esclusione delle anticipazioni ex articolo 15 è consolidata; per i rimborsi analitici dei forfettari esiste un orientamento favorevole importante, ma va applicato con documentazione rigorosa e prudenza, soprattutto quando gli importi sono elevati o incidono sul superamento delle soglie.
Tracciabilità: quando carta o bonifico diventano decisivi
La nuova disciplina contiene anche una regola specifica per alcune spese sostenute in Italia. Vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, quando vengono riaddebitati al cliente, possono perdere la neutralità se il pagamento non è stato effettuato con strumenti tracciabili nei casi previsti dalla legge.
La modifica è stata riepilogata anche da FiscoOggi nel dossier sul decreto fiscale 2025. In pratica, per un professionista che vuole sostenere l’esclusione del rimborso analitico è opportuno conservare non solo fattura o ricevuta e riaddebito al committente, ma anche la prova del pagamento tracciabile quando richiesta.
Come indicare i rimborsi spese in fattura
La fattura dovrebbe rendere chiara la natura delle diverse somme. Mescolare tutto in un’unica voce rende più difficile dimostrare il trattamento fiscale corretto.
- Compenso professionale: indica separatamente il corrispettivo della prestazione.
- Anticipazioni ex articolo 15: evidenzia la voce come anticipazione in nome e per conto del cliente e conserva il documento giustificativo.
- Rimborso analitico: descrivi la spesa riaddebitata, collegandola alla documentazione dell’incarico.
- Rimborso forfettario: non presentarlo come escluso automaticamente dal compenso; fiscalmente resta normalmente una somma imponibile secondo le regole del regime.
Per un forfettario resta inoltre necessario applicare correttamente le regole ordinarie della fattura elettronica, della Natura IVA e dell’eventuale bollo, senza confondere questi adempimenti con il tema della formazione del reddito.
Esempio pratico: treno, hotel, diritti anticipati e diaria
Supponiamo che Stefano fatturi una consulenza da 1.500 euro e sostenga per l’incarico:
- 150 euro di treno pagati con carta e riaddebitati analiticamente;
- 220 euro di hotel pagati con carta e riaddebitati analiticamente;
- 60 euro di diritti anticipati in nome e per conto del cliente, regolarmente documentati;
- 100 euro di diaria forfettaria concordata con il cliente.
I 60 euro di anticipazioni ex articolo 15 sono il caso più chiaro di esclusione. I 100 euro di diaria forfettaria costituiscono normalmente compenso. Per i 370 euro di treno e hotel, la nuova disciplina del lavoro autonomo prevede neutralità se ricorrono i requisiti, compresa la tracciabilità; per un contribuente forfettario, però, va tenuto presente il quadro interpretativo prudenziale appena descritto.
I rimborsi spese incidono sul limite di 85.000 euro?
Non esiste una risposta unica per qualunque rimborso. Le anticipazioni documentate in nome e per conto del cliente non sono compensi e non concorrono alla soglia. I rimborsi forfettari, invece, rilevano normalmente come compensi. Per i rimborsi analitici, l’orientamento favorevole successivo alla riforma porta a escluderli anche dalle soglie, ma per i forfettari resta opportuno considerare l’assenza di una presa di posizione nazionale definitiva.
La distinzione è particolarmente importante quando sei vicino a 85.000 o 100.000 euro, perché un errore di classificazione può cambiare l’anno di uscita dal regime. Per verificare il funzionamento delle soglie consulta la guida ai limiti del regime forfettario 2026.
Errori da evitare nel 2026
- chiamare “rimborso” qualsiasi somma e considerarla automaticamente esclusa;
- confondere le anticipazioni ex articolo 15 con le spese sostenute a proprio nome;
- considerare tutti i rimborsi analitici dei forfettari definitivamente esclusi senza ricordare il quadro interpretativo ancora non chiuso a livello nazionale;
- ignorare l’obbligo di pagamento tracciabile per le spese per cui la legge lo richiede;
- non separare in fattura compenso, anticipazioni e spese riaddebitate;
- non conservare ricevute, fatture e prova del pagamento;
- escludere dalla soglia di 85.000 euro una diaria o un rimborso forfettario privo dei requisiti.
Domande frequenti
No, se ricorrono davvero le condizioni dell’articolo 15 del DPR 633/1972 e l’anticipazione è regolarmente documentata. Non costituisce il tuo compenso e non concorre alla soglia del regime.
Normalmente sì. Se la somma non è una vera anticipazione né un rimborso analitico che rispetta i requisiti applicabili, viene trattata come parte del compenso e rileva per la soglia.
Il nuovo articolo 54 TUIR li esclude dal reddito professionale e una risposta non pubblicata della DRE Lombardia del 9 dicembre 2025 ha sostenuto la stessa soluzione per i forfettari. Al 7 settembre 2026 non risulta però pubblicato un chiarimento nazionale generale dell’Agenzia che elimini ogni dubbio interpretativo.
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