Per un geometra in regime forfettario, i costi sostenuti per DOCFA, Pregeo, diritti catastali e altri adempimenti collegati a una pratica non sono automaticamente esclusi dai compensi solo perché vengono riaddebitati al cliente. La distinzione decisiva è capire chi sostiene giuridicamente la spesa, a chi è intestato il documento e con quale titolo il geometra anticipa l’importo.
Se il pagamento è una vera anticipazione effettuata in nome e per conto del cliente e regolarmente documentata, ricorrono le condizioni tipiche dell’articolo 15, comma 1, n. 3, del DPR 633/1972. Se invece la ricevuta o il documento di spesa è intestato al geometra, oppure il riaddebito è forfettario o comprende una maggiorazione, il trattamento richiede una valutazione diversa e non è corretto definirlo automaticamente “spesa anticipata art. 15”.
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DOCFA e diritti catastali: la risposta in breve
| Caso | Trattamento prudente |
|---|---|
| Spesa sostenuta in nome e per conto del cliente, documentata a suo nome | Può configurare una vera anticipazione ex art. 15 DPR 633/72 e restare distinta dal compenso professionale. |
| Diritti o costi documentati a nome del geometra e poi riaddebitati analiticamente | Non sono automaticamente anticipazioni ex art. 15. Dal 2025 il nuovo art. 54 TUIR disciplina i rimborsi analitici dei professionisti, ma per il forfettario va evitata un’estensione automatica senza verificare il caso concreto. |
| Rimborso forfettario, indennità o maggiorazione senza corrispondenza con una spesa documentata | Ha natura di corrispettivo/compenso e va trattato come tale. |
| Spesa sostenuta direttamente dal cliente | Non transita come incasso del professionista; va verificata la corretta documentazione della pratica. |
Quando il rimborso DOCFA può essere un’anticipazione ex articolo 15
L’articolo 15 del DPR 633/1972, richiamato dalla prassi ufficiale, esclude dalla base imponibile IVA le somme dovute a titolo di rimborso di anticipazioni effettuate in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.
Non basta quindi che il costo sia “riferibile” a un cliente. Per applicare con sicurezza questa regola devono emergere gli elementi tipici del mandato con rappresentanza: il geometra anticipa una somma che, giuridicamente, è sostenuta per il cliente e la documentazione consente di ricondurre l’esborso al cliente stesso.
Il punto decisivo: a chi è intestata la ricevuta?
Il caso più lineare è quello in cui la ricevuta, il documento o il titolo di spesa è intestato al cliente e il professionista si limita ad anticiparne materialmente il pagamento. Qui la qualificazione come anticipazione in nome e per conto del cliente è molto più solida.
Se, al contrario, il costo per l’adempimento catastale risulta intestato al geometra o alla sua Partita IVA, la sola circostanza che la pratica riguardi un determinato cliente non trasforma automaticamente il riaddebito in una somma esclusa ai sensi dell’articolo 15. È proprio su questa differenza che le vecchie risposte online sul DOCFA risultano spesso troppo semplificate.
Cosa è cambiato dal 2025 per i rimborsi analitici dei professionisti
Dal periodo d’imposta 2025 è cambiato l’articolo 54 del TUIR. Il testo vigente stabilisce, per il reddito di lavoro autonomo determinato analiticamente, che non concorrono a formare il reddito i rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente.
Questa novità non va però confusa con l’articolo 15 IVA e, soprattutto, non va trasferita automaticamente al regime forfettario. Nel forfettario il reddito non è calcolato come differenza analitica tra compensi e costi, ma applicando il coefficiente di redditività. La stessa discussione professionale successiva alla riforma ha evidenziato che il coordinamento tra la nuova neutralità dei rimborsi dell’articolo 54 e il regime forfettario non è stato chiarito in modo espresso per ogni fattispecie.
Per questo motivo, quando il documento di spesa è intestato al geometra, la scelta prudente è non classificare automaticamente il riaddebito come escluso dai compensi del forfettario solo perché analitico. Va verificata la documentazione concreta e la qualificazione fiscale dell’operazione.
Diritti catastali anticipati dal geometra: tre esempi pratici
1. Documento intestato al cliente
Il geometra presenta una pratica catastale per il cliente Rossi e anticipa 100 euro di diritti. La documentazione dell’esborso identifica il cliente come soggetto per conto del quale è effettuato il pagamento. Se sono rispettati anche gli altri requisiti, il riaddebito può essere esposto separatamente come rimborso di anticipazione ex articolo 15.
2. Documento intestato al geometra
Il geometra sostiene 100 euro per la pratica, ma la ricevuta risulta intestata alla sua attività. In questo caso non ricorrono automaticamente i presupposti dell’anticipazione “in nome e per conto” del cliente. Il fatto che l’esborso sia specificamente collegato alla pratica di Rossi non basta, da solo, a trasformarlo in articolo 15.
3. Rimborso fisso superiore alla spesa
Il geometra sostiene 100 euro e addebita al cliente una voce generica “spese pratica” di 150 euro. La differenza e, più in generale, un rimborso determinato in modo forfettario hanno natura diversa dalla restituzione di una pura anticipazione documentata. Non è corretto trattare l’intero importo come semplice partita di giro.
Come indicare il DOCFA in fattura
La descrizione della fattura deve riflettere la natura reale dell’operazione. Se sussistono effettivamente i requisiti dell’articolo 15, è utile separare la voce dal compenso professionale, indicare che si tratta di anticipazione effettuata in nome e per conto del cliente e conservare il documento che ne dimostra importo e riferibilità.
Scrivere semplicemente “rimborso spese”, “esposto” o “art. 15” non crea però i requisiti fiscali che mancano. La qualificazione dipende dai fatti e dalla documentazione, non dall’etichetta scelta nel gestionale di fatturazione.
Per il quadro generale puoi leggere la guida sulle spese anticipate per conto del cliente in fattura.
DOCFA e limite del regime forfettario
La distinzione è importante anche per il limite dei ricavi e compensi del regime forfettario, oggi gestito sul sito tramite RF Fiscal Data in misura pari a 85.000 € euro. Una vera anticipazione in nome e per conto del cliente resta distinta dal compenso professionale; una somma che invece costituisce compenso o riaddebito fiscalmente rilevante entra nel perimetro dei compensi del professionista.
DOCFA, costi e coefficiente di redditività del geometra
Nel regime forfettario le normali spese professionali non vengono dedotte una per una: il reddito è determinato applicando ai compensi il coefficiente di redditività previsto per l’attività. Per il geometra il coefficiente di riferimento è 78%.
Di conseguenza, se un costo DOCFA rimane una spesa propria del geometra e il relativo riaddebito costituisce compenso, non si sottrae analiticamente quel costo dalla base forfettaria. Per il quadro completo su tasse e previdenza consulta la guida al regime forfettario del geometra.
Diritti catastali e Cassa Geometri
Il trattamento fiscale della voce in fattura non va confuso con gli obblighi previdenziali verso la Cassa. Quando una somma è un compenso professionale o concorre al volume d’affari previdenziale, possono derivarne effetti contributivi diversi rispetto a una pura anticipazione. Per aliquote, minimi e dichiarazione previdenziale 2026 vedi la guida sui contributi Cassa Geometri 2026.
Checklist prima di trattare una spesa DOCFA come anticipazione
- verifica a chi è intestato il documento o la ricevuta della spesa;
- verifica se hai agito realmente in nome e per conto del cliente;
- conserva la documentazione che collega l’anticipazione alla specifica pratica;
- separa il compenso professionale dall’eventuale anticipazione in fattura;
- non usare l’articolo 15 solo perché la spesa è “riconducibile” al cliente;
- se il documento è intestato a te, valuta separatamente il nuovo regime dei rimborsi analitici e la sua applicazione al forfettario;
- non confondere il rimborso di una spesa con la deduzione analitica del costo nel regime forfettario.
Domande frequenti
No. L’esclusione tipica dell’articolo 15 richiede una vera anticipazione fatta in nome e per conto del cliente e regolarmente documentata. Se il documento è intestato al geometra o il riaddebito è forfettario, il trattamento va valutato diversamente.
No. La dicitura in fattura non sostituisce i requisiti sostanziali: devono esistere l’anticipazione in nome e per conto del cliente e la documentazione che la prova.
Non si può applicare automaticamente la disciplina delle anticipazioni ex articolo 15. Dal 2025 l’articolo 54 TUIR ha introdotto nuove regole per i rimborsi analitici dei professionisti, ma nel regime forfettario il coordinamento va verificato sul caso concreto.
In generale no: nel regime forfettario le normali spese dell’attività sono considerate attraverso il coefficiente di redditività e non vengono dedotte una per una. Il tema delle anticipazioni e dei rimborsi riguarda invece la qualificazione delle somme riaddebitate al cliente.
Se devi verificare anche il codice professionale utilizzato per l’attività, consulta la guida al codice ATECO geometra 71.12.30.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
