Royalties da corso online: diritto d’autore o serve Partita IVA?
Le somme pagate da una piattaforma per un corso online non sono automaticamente “royalties da diritto d’autore”. Prima di decidere come dichiararle devi leggere il contratto e capire che cosa viene realmente remunerato: la concessione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera oppure la vendita abituale di un corso e della relativa attività formativa.
Questa distinzione cambia tutto: documentazione, dichiarazione, eventuale Partita IVA e, se sei già forfettario, perfino il quadro in cui inserire il compenso. L’importo basso o alto non è il criterio principale.
Prima domanda: la piattaforma paga davvero un diritto d’autore?
Per parlare di diritto d’autore deve esistere un’opera dell’ingegno creativa e un contratto che attribuisce alla piattaforma un diritto di utilizzazione economica dell’opera.
La legge sul diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Un corso registrato può contenere materiali tutelabili, ma il semplice fatto che sia un video non basta a trasformare ogni pagamento della piattaforma in royalty.
Il riferimento generale è la legge 633/1941 sul diritto d’autore.
Percentuale sulle vendite non significa automaticamente royalty
Molte piattaforme pagano all’autore una percentuale sul prezzo pagato dagli studenti. Commercialmente questa somma viene spesso chiamata “royalty”, ma fiscalmente il nome utilizzato nel pannello della piattaforma non è sufficiente.
Devi verificare se il contratto parla realmente di licenza o cessione dei diritti di utilizzazione dell’opera oppure se la piattaforma sta semplicemente incassando dal cliente finale e riconoscendoti una quota del prezzo del corso.
Vero diritto d’autore: dove si dichiara
Le istruzioni Redditi PF 2026 dell’Agenzia delle Entrate classificano i proventi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno tra gli altri redditi di lavoro autonomo dell’articolo 53, comma 2, TUIR.
Quando non sono correlati a una tua attività professionale in regime forfettario, i compensi certificati con causale B vengono riportati nel rigo RL25 del quadro RL.
La pagina ufficiale Quadro RL – Agenzia delle Entrate conferma questa classificazione.
Quindi non sono semplicemente “redditi diversi”
Il vecchio contenuto di questa pagina definiva genericamente le royalties come redditi diversi. La formulazione non è corretta per i compensi percepiti direttamente dall’autore per l’utilizzazione economica della propria opera.
Nel modello Redditi questi proventi rientrano nella sezione del quadro RL dedicata agli altri redditi di lavoro autonomo indicati dall’articolo 53, comma 2, del TUIR.
Abbattimento del 25% o del 40% per il diritto d’autore
Per i proventi da diritto d’autore dichiarati nel quadro RL è prevista una deduzione forfettaria delle spese di produzione: normalmente il 25%, elevato al 40% se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.
Questo significa che non viene tassato necessariamente il 100% del compenso lordo. La percentuale effettivamente imponibile dipende dalla disciplina prevista per il diritto d’autore.
Se hai già una Partita IVA forfettaria, cambia il quadro
L’Agenzia delle Entrate fa una precisazione molto importante: se sei già in regime forfettario e i compensi da diritto d’autore sono correlati all’attività professionale svolta, non vanno lasciati nel quadro RL.
La dichiarazione precompilata 2026 indica di riportarli nella colonna 4 dei righi da LM22 a LM27 del quadro LM, eliminandoli dal quadro RL. In questo caso entrano quindi nel perimetro dell’attività forfettaria secondo le regole specifiche.
Questo è il motivo per cui non esiste una risposta unica del tipo “le royalties vanno sempre in RL”. Dipende dal collegamento con l’attività professionale abituale.
Corso online venduto abitualmente: può servire la Partita IVA
Se il modello reale è creare corsi, aggiornarli, pubblicizzarli e venderli stabilmente tramite una piattaforma, il compenso può essere molto più vicino a un’attività formativa abituale che a una semplice cessione occasionale di diritti d’autore.
In questo caso l’apertura della Partita IVA dipende dall’abitualità e dall’organizzazione dell’attività, non dall’ammontare delle somme incassate. Non esiste una soglia generale sotto la quale una vendita abituale di corsi online diventa automaticamente “occasionale”.
ATECO 2025: se il corso è formazione professionale
Se il corso riguarda formazione o aggiornamento professionale e l’attività viene svolta abitualmente, uno dei codici da verificare è 85.59.20 – Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale.
La classificazione ATECO 2025 dell’ISTAT prevede espressamente questa categoria. Per corsi di natura diversa può essere necessario un altro codice: il formato online non decide da solo l’ATECO.
Per il quadro generale puoi consultare la guida su vendere corsi online con Partita IVA.
Esempio 1: editore o piattaforma che acquista il diritto di sfruttamento
Hai creato un corso originale e concedi a una piattaforma il diritto di distribuirlo per cinque anni. Il contratto disciplina espressamente territorio, durata, utilizzazioni consentite e percentuale riconosciuta sulle vendite.
Qui esistono elementi tipici di una vera licenza di sfruttamento economico dell’opera. Il compenso può essere qualificato come diritto d’autore, fermo il controllo sul contenuto creativo e sulla correlazione con eventuale attività professionale abituale.
Esempio 2: carichi corsi ogni mese e la piattaforma ti paga una quota
Produci continuamente nuovi videocorsi, fai marketing, aggiorni i contenuti, gestisci gli studenti e la piattaforma ti riconosce una percentuale di ogni vendita.
Chiamare quella percentuale “royalty” non basta per evitare la Partita IVA. La sostanza può essere un’attività formativa abituale e organizzata, da gestire fiscalmente come tale.
Esempio 3: hai chiuso la Partita IVA e ricevi solo vecchi diritti d’autore
Hai chiuso la Partita IVA e continui a ricevere dall’editore royalties sui libri illustrati pubblicati negli anni precedenti, senza svolgere una nuova attività abituale.
Queste somme possono continuare a seguire la disciplina propria dei diritti d’autore senza obbligarti automaticamente a riaprire la Partita IVA. Devi però mantenere distinta questa situazione dalla nuova attività continuativa di produzione e vendita di corsi online.
Piattaforma estera: controlla anche ritenute e documenti
Se la piattaforma è estera, oltre alla natura del compenso devi controllare il contratto, il Paese del soggetto pagatore, eventuali ritenute applicate all’estero e la documentazione resa disponibile dalla piattaforma.
La parola “royalty” può avere anche rilevanza nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. Perciò non conviene classificare il pagamento solo sulla base della descrizione presente nel report della piattaforma.
Ritenuta d’acconto italiana: quando può comparire
Quando il compenso da diritto d’autore viene pagato da un soggetto italiano che opera come sostituto d’imposta, può essere certificato con la specifica causale della Certificazione Unica e assoggettato alla ritenuta prevista dalla disciplina.
Con una piattaforma estera può invece mancare un sostituto d’imposta italiano: in questo caso la dichiarazione diventa ancora più importante per liquidare correttamente l’imposta dovuta e gestire eventuali ritenute estere.
Il forfettario al 5% non nasce perché la piattaforma parla di royalty
Se devi riaprire una Partita IVA per svolgere abitualmente attività di formazione, l’eventuale aliquota al 5% segue le regole delle nuove attività: precedenti attività nei tre anni, mera prosecuzione e altri requisiti specifici.
Il fatto che in passato tu abbia ricevuto diritti d’autore non determina automaticamente né il diritto né l’esclusione dal 5%. Bisogna verificare se la nuova attività è effettivamente distinta e nuova.
Cosa chiedere alla piattaforma prima di incassare
- Copia completa del contratto con l’autore.
- Clausole sulla proprietà intellettuale e sui diritti concessi.
- Durata e territorio della licenza.
- Modalità di calcolo del compenso.
- Soggetto che vende il corso allo studente finale.
- Paese e dati fiscali del soggetto che effettua il pagamento.
- Eventuali ritenute applicate e relativa certificazione.
- Report periodici delle vendite o dello sfruttamento dell’opera.
Checklist per capire come dichiarare il compenso
- Verifica se il corso possiede contenuti creativi tutelabili.
- Leggi se il contratto concede realmente diritti di sfruttamento economico.
- Non classificare automaticamente come royalty una percentuale sulle vendite.
- Se è vero diritto d’autore non correlato a una Partita IVA forfettaria, verifica il quadro RL e il rigo RL25.
- Se è correlato alla tua attività forfettaria, verifica il quadro LM.
- Se produci e vendi corsi abitualmente, valuta l’apertura della Partita IVA e l’ATECO corretto.
- Se la piattaforma è estera, controlla anche ritenute e convenzioni internazionali.
In sintesi
Non puoi decidere come tassare i pagamenti del corso online guardando soltanto alla parola “royalty”. Se il compenso remunera realmente il diritto di sfruttamento economico di una tua opera, può seguire la disciplina del diritto d’autore. Se invece remunera una vendita abituale di corsi e formazione, può essere necessaria una Partita IVA.
Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate colloca i veri compensi dell’autore nel quadro RL, rigo RL25, ma se sei forfettario e quei diritti sono correlati alla tua attività professionale devono essere ricondotti nel quadro LM. È quindi il contratto e il rapporto con l’attività abituale, non l’importo incassato, a determinare la gestione corretta.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.