Presidente di SRL e regime forfettario: quando sono compatibili
Essere presidente o amministratore di una SRL/SRLS non esclude, da solo, dal regime forfettario. La verifica cambia però se hai anche quote della società, eserciti un controllo diretto o indiretto oppure svolgi con la tua Partita IVA un’attività riconducibile a quella della SRL.
La regola corretta non è “sotto il 50% posso sempre essere forfettario” e neppure “se non fatturo alla società sono sempre al sicuro”. Per la specifica causa ostativa prevista dalla Legge 190/2014 devono coesistere controllo della SRL e attività economiche riconducibili; entrambi gli elementi vanno verificati concretamente.
La carica di presidente, da sola, non blocca il forfettario
La legge non contiene una causa di esclusione che dica semplicemente “chi è presidente o amministratore di una SRL non può applicare il forfettario”. Puoi quindi ricoprire una carica societaria e avere una Partita IVA individuale in regime forfettario, se rispetti tutti gli altri requisiti.
Il punto decisivo è capire se, oltre alla carica, esiste una partecipazione che ti attribuisce il controllo diretto o indiretto della società e se la SRL svolge attività direttamente o indirettamente riconducibili a quella esercitata individualmente.
Socio di SRL e forfettario: le due condizioni che devono coesistere
L’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014 esclude dal regime le persone fisiche che controllano direttamente o indirettamente una SRL quando la società esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con la Partita IVA individuale.
- Prima condizione: deve esistere un controllo diretto o indiretto della SRL.
- Seconda condizione: l’attività della SRL deve essere riconducibile a quella svolta individualmente.
Se manca una delle due condizioni, la specifica causa ostativa relativa alle SRL non opera. Per il quadro più ampio delle partecipazioni puoi leggere forfettario e partecipazioni in SNC, SAS o SRL.
Cedere parte del 50% delle quote non basta automaticamente
Ridurre una partecipazione dal 50% al 40%, al 30% o a una percentuale inferiore può cambiare la situazione, ma non consente di concludere automaticamente che il controllo sia cessato. La circolare 9/E del 2019 richiama i criteri dell’articolo 2359 del Codice civile e impone di considerare la situazione concreta, compresi controllo indiretto e influenza dominante.
La stessa prassi dell’Agenzia ha considerato rilevante anche una partecipazione del 50% in specifiche configurazioni societarie. Perciò la percentuale nominale è un dato importante, ma non è l’unico elemento da controllare.
Essere presidente può incidere sulla valutazione del controllo?
La carica di presidente non equivale automaticamente a controllo ai fini del forfettario. Tuttavia, quando alla carica si aggiungono quote rilevanti, particolari diritti di voto, accordi tra soci o altri elementi che attribuiscono un’influenza dominante, la verifica non può fermarsi alla sola percentuale di capitale posseduta.
Se stai cedendo quote proprio per rimuovere una possibile causa ostativa, va quindi verificato che dopo la cessione non permanga un controllo diretto o indiretto sostanziale.
Quando l’attività della SRL è riconducibile a quella individuale
Accertato il controllo, bisogna verificare la seconda condizione: la riconducibilità delle attività. La circolare 9/E utilizza come criterio operativo anche la classificazione ATECO e i rapporti economici effettivi tra contribuente e società.
Se, per esempio, eserciti individualmente consulenza informatica e controlli una SRL che svolge la stessa attività o un’attività strettamente riconducibile, il rischio di causa ostativa è concreto. Se invece la SRL svolge un’attività realmente diversa e non riconducibile, il solo controllo non è sufficiente a far scattare questa specifica esclusione.
Devo per forza fatturare alla SRL perché scatti l’esclusione?
No: la legge non formula la causa ostativa dicendo che è sempre necessaria una fattura alla società. Richiede controllo e attività riconducibili. La fatturazione alla SRL controllata, però, è un elemento molto importante nella prassi dell’Agenzia perché rende concreto il collegamento economico tra l’attività individuale e quella societaria.
Se emetti fatture alla società di cui sei socio o presidente, approfondisci il caso specifico nella guida su forfettario e fatture alla propria SRL.
Compenso da presidente o amministratore: attenzione alla soglia di 35.000 euro
Il compenso percepito per una carica di amministratore o presidente è normalmente qualificato, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Esiste però un’eccezione quando l’ufficio rientra nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente: in quel caso la qualificazione fiscale va valutata diversamente.
Per il 2026, la soglia prevista per i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente è stata temporaneamente elevata da 30.000 a 35.000 euro. Un compenso da presidente qualificato come reddito assimilato può quindi concorrere a questa verifica. La disciplina generale è approfondita nella pagina sul limite di 35.000 euro per il forfettario.
Presidente senza quote: può essere forfettario?
In linea generale sì: la sola carica, senza una partecipazione o altri elementi che determinino il controllo, non integra la causa ostativa prevista per le SRL. Restano però da controllare il trattamento del compenso da amministratore e tutte le altre condizioni del regime forfettario.
Per distinguere compenso, Partita IVA e previdenza della carica puoi consultare anche la guida all’amministratore di società.
Quattro esempi pratici
- Presidente senza quote e professionista con attività autonoma: la sola carica non determina l’esclusione; vanno verificati compenso e altri requisiti.
- Presidente con quota del 20%, senza controllo, e attività personale diversa: non c’è un’esclusione automatica per il solo possesso della quota.
- Presidente con controllo della SRL e stessa attività svolta individualmente: controllo e riconducibilità possono far scattare la causa ostativa.
- Socio che scende dal 50% al 40%: non basta guardare il nuovo numero; occorre verificare che sia realmente cessato ogni controllo rilevante e poi analizzare la riconducibilità delle attività.
Checklist prima di aprire o mantenere il forfettario
- percentuale di quote possedute prima e dopo eventuali cessioni;
- diritti di voto e accordi tra soci;
- eventuale controllo diretto o indiretto;
- carica ricoperta e poteri effettivi;
- attività realmente svolta dalla SRL e dalla Partita IVA individuale;
- eventuali fatture o compensi tra persona e società;
- qualificazione fiscale del compenso da presidente;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente.
Fonti ufficiali
La causa ostativa è prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014. I criteri applicativi sul controllo e sulla riconducibilità delle attività sono stati sviluppati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 9/E del 10 aprile 2019. La qualificazione ordinaria dei compensi da amministratore deriva dall’articolo 50 del TUIR. Per il 2026, il limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è confermato a 35.000 euro dal comma 12 della Legge 207/2024 nel testo vigente.
Domande frequenti
Sì, la sola carica di presidente non è una causa ostativa. Bisogna però verificare eventuale controllo della SRL, attività riconducibili, compenso percepito e gli altri requisiti del regime.
No. Ridurre la percentuale può essere rilevante, ma occorre verificare che dopo la cessione non permanga un controllo diretto o indiretto della società.
Non necessariamente. Il controllo non si determina soltanto dalla percentuale nominale: possono rilevare diritti di voto, influenza dominante, accordi e controllo indiretto.
No. La legge richiede controllo e attività riconducibili. Le fatture alla SRL controllata sono però un elemento importante utilizzato dalla prassi per verificare la riconducibilità concreta delle attività.
Normalmente sì quando è qualificato come reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 TUIR. Se la carica rientra nell’oggetto della professione esercitata, la qualificazione può essere diversa.
No. Per la specifica causa ostativa SRL devono coesistere controllo diretto o indiretto e attività della società direttamente o indirettamente riconducibili a quella esercitata individualmente.
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