Aprire la Partita IVA da commercialista significa coordinare abilitazione professionale, iscrizione all’Albo, codice ATECO 2025, regime fiscale, CNPADC, fatturazione e obblighi propri della professione. Per il dottore commercialista il codice di riferimento è oggi 69.20.01 – Attività di commercialisti, che ha sostituito il precedente 69.20.11. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività è del 78%.
Nel 2026 il forfettario può essere utilizzato dal professionista individuale se sono rispettati i requisiti generali e non ricorre una causa ostativa. La previdenza, quando sussistono i requisiti di iscrizione, è la CNPADC: non va confusa con la Gestione Separata INPS. La scelta del regime deve inoltre tenere conto dei costi reali dello studio, perché nel forfettario le spese ordinarie non si deducono analiticamente.
Partita IVA commercialista: risposta rapida
- ATECO 2025: 69.20.01 – Attività di commercialisti.
- Vecchio ATECO: 69.20.11 – Servizi forniti da commercialisti.
- Coefficiente forfettario: 78%.
- Imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% per i primi cinque periodi se ricorrono tutte le condizioni.
- Previdenza: CNPADC per il dottore commercialista obbligato all’iscrizione.
- CNPADC 2026: soggettivo dal 12% al 100%, minimo 3.180 euro; integrativo 4%, minimo 954 euro.
- Fattura elettronica: obbligatoria secondo le regole vigenti, con bollo quando dovuto.
- Obblighi professionali: Albo, formazione, assicurazione e adempimenti antiriciclaggio quando applicabili.
Come si diventa commercialista e quando si può iniziare
Il codice ATECO non abilita all’esercizio della professione. Per svolgere le attività riservate al dottore commercialista occorre completare il percorso previsto dall’ordinamento professionale, superare l’Esame di Stato e iscriversi all’Ordine territoriale competente. Solo dopo aver coordinato l’iscrizione professionale con l’avvio fiscale e previdenziale è corretto iniziare a esercitare stabilmente in proprio.
La Partita IVA è necessaria quando l’attività professionale viene esercitata in modo abituale. La soglia dei 5.000 euro non è una soglia generale che consente di svolgere abitualmente la professione senza Partita IVA.
Codice ATECO commercialista 2025: 69.20.01
La classificazione ATECO 2025 identifica l’attività del commercialista con il codice 69.20.01. La voce rientra nella categoria 69.20.0 dedicata a contabilità, controllo e revisione contabile e consulenza fiscale. Le note ISTAT ricomprendono, nell’area, attività contabili e fiscali, predisposizione di dichiarazioni e assistenza tributaria, fermo restando che le attività riservate dipendono dall’ordinamento professionale e non dal solo codice statistico.
Sul sito è disponibile anche la scheda ATECO 69.20.01, utile per verificare classificazione, coefficiente e collegamenti con gli altri codici della stessa area.
Vecchio codice 69.20.11: cosa cambia con ATECO 2025
Il precedente 69.20.11 – Servizi forniti da commercialisti è confluito nel nuovo 69.20.01 – Attività di commercialisti. La corrispondenza è diretta. Per nuove aperture e aggiornamenti occorre quindi usare la classificazione 2025, mentre il vecchio codice resta utile per leggere visure, documenti e contenuti antecedenti alla riclassificazione.
Commercialista, esperto contabile e revisore legale: codici diversi
ATECO 2025 separa le attività: 69.20.01 per i commercialisti, 69.20.02 per i revisori legali in ambito contabile e 69.20.03 per gli esperti contabili. Il consulente del lavoro ha invece il 69.20.04. Chi esercita più attività deve classificare ciò che svolge realmente, senza scegliere il codice in base al solo coefficiente fiscale.
Per l’esperto contabile RF ha una guida distinta sulla Partita IVA dell’esperto contabile, così da evitare confusione tra Sezione A e Sezione B dell’Albo.
Come aprire la Partita IVA da commercialista
Per il professionista persona fisica l’apertura fiscale richiede la comunicazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate. Prima dell’invio vanno definiti almeno data di inizio, ATECO 69.20.01, regime fiscale, domicilio dell’attività e posizione previdenziale. In parallelo vanno coordinati Ordine, CNPADC, PEC, firma digitale, assicurazione e strumenti di fatturazione.
- Verifica abilitazione e iscrizione all’Ordine.
- Definisci la data effettiva di inizio attività.
- Indica ATECO 69.20.01 e l’eventuale presenza di attività secondarie.
- Valuta forfettario o ordinario sulla situazione reale.
- Verifica l’iscrizione CNPADC e le relative decorrenze.
- Predisponi fatturazione elettronica, PEC, firma e copertura assicurativa.
- Organizza gli adempimenti professionali e antiriciclaggio.
Regime forfettario per commercialista: quando si può usare
Il commercialista può applicare il regime forfettario se rispetta i requisiti generali e non ricade nelle cause di esclusione. Devono essere controllati il limite di ricavi o compensi, eventuali redditi di lavoro dipendente rilevanti, partecipazioni societarie e professionali, rapporti con ex datori di lavoro e ogni altra causa ostativa prevista dalla disciplina.
La partecipazione a società di persone o associazioni professionali e alcune situazioni di controllo di SRL richiedono particolare attenzione. Il quadro generale è riepilogato nella guida ai requisiti e cause ostative del regime forfettario.
Coefficiente di redditività del commercialista: 78%
Con ATECO 69.20.01 il coefficiente di redditività è del 78%. Significa che, nel forfettario, il reddito lordo fiscale viene determinato applicando il 78% ai compensi rilevanti. Il restante 22% rappresenta forfettariamente i costi ordinari: affitto, software, hardware, banche dati, assicurazione e altre spese non vengono quindi dedotti una per una.
I contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati seguono invece la disciplina di deduzione prevista dal regime e incidono prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Imposta sostitutiva: 5% o 15%
Sul reddito forfettario, dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi, si applica normalmente il 15%. Il 5% può spettare per i primi cinque periodi d’imposta solo se l’attività possiede i requisiti di nuova iniziativa: l’apertura formale di una nuova Partita IVA non basta se si tratta della mera prosecuzione di un’attività già svolta.
La distinzione è approfondita nella guida all’imposta sostitutiva al 5% o 15%.
CNPADC: quando il commercialista deve iscriversi
Per il dottore commercialista iscritto alla Sezione A che esercita la professione con Partita IVA, la previdenza di riferimento è la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti quando ricorrono i requisiti stabiliti dalla Cassa. Non è una scelta libera tra CNPADC e Gestione Separata INPS basata sulla convenienza economica.
Decorrenza, obbligo ed eventuali casi di esonero vanno verificati direttamente nelle regole CNPADC sull’iscrizione.
Contributi CNPADC 2026: aliquote e minimi
Per il 2026 la CNPADC indica un contributo soggettivo con aliquota scelta dal 12% al 100%, applicata entro il limite reddituale previsto. Il reddito professionale netto massimo indicato per il 2026 è 209.300 euro e il contributo soggettivo minimo è 3.180 euro. Il contributo integrativo è del 4% e il minimo 2026 è 954 euro.
I minimi sono versati secondo le scadenze della Cassa; le eccedenze derivano dal reddito professionale e dal volume d’affari dichiarati. Per importi, scadenze e modalità di pagamento è corretto verificare la tabella CNPADC aggiornata su quanto, quando e come versare i contributi.
Agevolazioni CNPADC per le prime iscrizioni
La Cassa prevede regole agevolate in specifici casi di prima iscrizione. Per i primi cinque anni, quando ricorrono le condizioni previste dalla CNPADC, può non essere dovuto il minimo soggettivo. L’agevolazione previdenziale è distinta dall’aliquota fiscale del 5%: i requisiti delle due misure vanno verificati separatamente.
Contributo integrativo 4% e fattura
Il contributo integrativo CNPADC segue le regole della Cassa e viene esposto in fattura secondo la disciplina applicabile. Non va confuso con la rivalsa INPS del 4% dei professionisti iscritti alla Gestione Separata: sono istituti diversi. Per il quadro generale consulta Casse professionali e regime forfettario.
Fattura elettronica del commercialista
Il commercialista emette fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Nel forfettario non si addebita normalmente l’IVA e va gestito il bollo quando dovuto. In fattura devono essere coordinati compenso professionale, contributo integrativo, dati del cliente e corretta descrizione dell’incarico.
Le regole operative sono riepilogate nella guida alla fatturazione elettronica nel regime forfettario.
Antiriciclaggio: un obbligo professionale da non trascurare
La fiscalità non esaurisce gli obblighi dello studio. Il commercialista rientra tra i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007 per le prestazioni rilevanti. Il CNDCEC ha pubblicato le Regole Tecniche antiriciclaggio 2025 e, nel marzo 2026, strumenti operativi aggiornati per autovalutazione del rischio, valutazione del cliente e compilazione della modulistica.
Nell’avvio dello studio è quindi necessario predisporre procedure per adeguata verifica, conservazione, valutazione del rischio e segnalazione quando ne ricorrono i presupposti. Le fonti operative sono disponibili nella sezione Antiriciclaggio del CNDCEC.
Assicurazione professionale, PEC e formazione continua
L’esercizio professionale richiede una copertura di responsabilità professionale coerente con gli incarichi svolti, oltre agli strumenti digitali necessari per comunicazioni e sottoscrizioni. La formazione professionale continua resta un obbligo autonomo rispetto al regime fiscale. Il CNDCEC disciplina il triennio formativo 2026-2028 e gli eventi utili all’assolvimento dei crediti previsti.
Studio individuale, associazione professionale o STP
La forma organizzativa incide anche sul regime fiscale. Il professionista individuale può valutare il forfettario se ne possiede i requisiti; la partecipazione a un’associazione professionale o a determinate società può invece generare una causa ostativa. Prima di entrare in uno studio associato o in una STP bisogna quindi verificare l’effetto sulla posizione personale.
La CNPADC considera inoltre, per il contributo soggettivo, anche la quota di reddito attribuita al socio di STP secondo le proprie regole previdenziali.
Quanto costa lavorare in proprio come commercialista
Oltre a imposta e CNPADC, uno studio può sostenere quota dell’Ordine, assicurazione professionale, PEC e firma digitale, software fiscali e contabili, banche dati, formazione, hardware, locali, collaboratori e servizi. Nel forfettario questi costi ordinari non si deducono analiticamente: il loro peso reale è quindi decisivo per confrontare forfettario e ordinario.
Forfettario o ordinario: quando conviene fare il confronto
Il forfettario può essere efficiente per uno studio individuale con costi contenuti e compensi entro i limiti, ma non è automaticamente la scelta migliore. Se i costi effettivi superano stabilmente il 22% implicitamente riconosciuto dal coefficiente, o se l’attività richiede investimenti e collaboratori rilevanti, il confronto con il regime ordinario diventa più importante.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è di 23.400 euro. Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili; sul risultato si applica il 15% oppure il 5% quando spettante.
Il totale CNPADC non può essere stimato con una percentuale unica, perché dipende dall’aliquota soggettiva scelta, dai minimi, dall’eventuale regime agevolato e dal contributo integrativo collegato al volume d’affari.
Errori da evitare
- aprire la Partita IVA senza coordinare Albo e CNPADC;
- usare ancora 69.20.11 come codice corrente invece del 69.20.01;
- confondere commercialista, esperto contabile e revisore legale;
- considerare automatico il 5% per ogni nuova apertura;
- ignorare partecipazioni in associazioni professionali o società;
- confondere contributo integrativo CNPADC e rivalsa INPS;
- scegliere il forfettario senza confrontare i costi reali dello studio;
- trascurare assicurazione, formazione e adempimenti antiriciclaggio.
Fonti ufficiali
- ISTAT – ATECO 2025, struttura e note
- CNPADC – contribuzione 2026
- CNPADC – iscrizione
- CNDCEC – antiriciclaggio
- CNDCEC – formazione 2026-2028
Domande frequenti
Il codice ATECO 2025 per l’attività di dottore commercialista è 69.20.01 – Attività di commercialisti.
Il vecchio codice era 69.20.11 – Servizi forniti da commercialisti. Con ATECO 2025 è stato sostituito dal 69.20.01.
Nel regime forfettario, per ATECO 69.20.01, il coefficiente di redditività è il 78%.
Il dottore commercialista che esercita la professione e possiede i requisiti previsti deve verificare l’iscrizione alla CNPADC. Non può scegliere liberamente la Gestione Separata in base alla convenienza.
Per il 2026 la CNPADC indica contributo soggettivo dal 12% al 100%, minimo soggettivo 3.180 euro e contributo integrativo del 4% con minimo 954 euro, salvo agevolazioni e regole applicabili al singolo iscritto.
Sì, il regime fiscale non elimina gli obblighi professionali antiriciclaggio previsti per le prestazioni rilevanti. Vanno applicate le regole tecniche e le procedure previste dal d.lgs. 231/2007 e dal CNDCEC.
Per confrontare questa professione con le altre attività consulta Regime forfettario per professioni e attività.
Per minimi, PCE ed eccedenze consulta anche le scadenze CNPADC 2026.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
