Aprire una Partita IVA come esperto contabile nel 2026 richiede un inquadramento diverso da quello del dottore commercialista. L’esperto contabile è infatti il professionista iscritto nella Sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un proprio perimetro di attività, un codice ATECO specifico e una propria Cassa previdenziale.
Con ATECO 2025 il codice di riferimento è 69.20.03 – Attività di esperti contabili. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività è del 78%. Sul piano previdenziale, dal 1° gennaio 2016 l’esperto contabile che esercita la libera professione con carattere di continuità deve iscriversi alla CNPR – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, oggi Cassa di riferimento anche per gli esperti contabili.
Esperto contabile 2026: quadro rapido
- Albo: Sezione B – Esperti contabili.
- ATECO 2025: 69.20.03 – Attività di esperti contabili.
- Coefficiente forfettario: 78%.
- Previdenza: CNPR, se la professione è esercitata con continuità.
- Contributo soggettivo CNPR: aliquota scelta tra 15% e 25% del reddito professionale.
- Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari professionale, secondo le regole CNPR.
- Accesso professione: laurea triennale idonea, tirocinio, Esame di Stato e iscrizione all’Ordine.
- Regime forfettario: possibile se sono rispettati requisiti e cause di esclusione.
Chi è l’esperto contabile e cosa può fare
L’esperto contabile è una professione regolamentata dal D.Lgs. 139/2005. Agli iscritti nella Sezione B dell’Albo sono riconosciute competenze specifiche, tra cui tenuta e redazione dei libri contabili e fiscali, controllo della documentazione contabile, predisposizione delle dichiarazioni tributarie, cura degli adempimenti fiscali e, nei casi previsti, attività di attestazione e revisione.
Il titolo di “esperto contabile” è protetto: non basta svolgere attività amministrativa o tenere contabilità per potersi presentare professionalmente con questo titolo. Occorre essere abilitati e iscritti nella Sezione B dell’Ordine territoriale competente.
La fonte normativa principale è il D.Lgs. 139/2005, che distingue espressamente competenze della Sezione A e della Sezione B.
Codice ATECO dell’esperto contabile: 69.20.03
Con la classificazione ATECO 2025 il codice specifico è 69.20.03 – Attività di esperti contabili. Ha sostituito il precedente codice 69.20.12 utilizzato nella classificazione ATECO 2007.
Il nuovo codice evita di confondere l’esperto contabile con altre figure dello stesso settore: il dottore commercialista utilizza normalmente 69.20.01, mentre l’attività di revisione legale in ambito contabile ha un proprio codice distinto. Puoi consultare la nostra scheda ATECO 69.20.03.
Esperto contabile e commercialista: differenze
La differenza non è soltanto nominale. Il dottore commercialista è iscritto nella Sezione A dell’Albo e accede con laurea magistrale; l’esperto contabile è iscritto nella Sezione B e accede con una laurea triennale nelle classi previste dalla normativa.
Entrambi operano nelle materie contabili, fiscali e aziendali, ma il D.Lgs. 139/2005 attribuisce alla Sezione A un perimetro più ampio. Per questo non va utilizzato il codice ATECO del commercialista soltanto perché si lavora nello stesso studio o con la stessa tipologia di clientela.
Per il confronto completo puoi leggere anche la nostra guida sulla Partita IVA del commercialista.
Come si diventa esperto contabile
Il percorso non coincide con la semplice apertura della Partita IVA. Per esercitare con il titolo di esperto contabile occorre soddisfare i requisiti professionali previsti dalla normativa e completare l’iter di abilitazione.
- conseguire una laurea triennale idonea, normalmente nelle classi economiche previste;
- svolgere il tirocinio professionale secondo le regole dell’Ordine;
- superare l’Esame di Stato per l’abilitazione alla Sezione B;
- iscriversi all’Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- attivare gli ulteriori adempimenti professionali previsti, compresi PEC, copertura assicurativa e formazione continua quando dovuti.
La CNPR riepiloga il percorso nella pagina dedicata all’esperto contabile: laurea triennale, tirocinio di 18 mesi, Esame di Stato e iscrizione alla Sezione B.
Previdenza dell’esperto contabile: CNPR, non Gestione Separata
Questo è uno degli errori più frequenti nelle guide online. L’esperto contabile iscritto nella Sezione B che esercita la libera professione con carattere di continuità, dal 1° gennaio 2016, è tenuto all’iscrizione alla CNPR. Non va quindi trattato come un normale professionista senza Cassa da iscrivere automaticamente alla Gestione Separata INPS.
La stessa CNPR indica espressamente che l’esperto contabile è un professionista iscritto nella Sezione B e che, se esercita con continuità, ha l’obbligo di iscrizione alla Cassa. La previdenza è quindi un elemento che distingue nettamente questa professione da molte consulenze amministrative non ordinistiche.
Contributi CNPR 2026
Il sistema contributivo CNPR non funziona come la Gestione Separata. Il contributo soggettivo si calcola sul reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e l’iscritto sceglie annualmente un’aliquota compresa tra il 15% e il 25%. La Cassa pubblica inoltre un contributo soggettivo minimo, soggetto alle regole e alle eventuali riduzioni previste.
Il contributo integrativo è pari al 4% del volume d’affari professionale, secondo le modalità indicate dalla Cassa. La pagina ufficiale CNPR sui contributi dovuti contiene i valori e i documenti aggiornati, compreso il prospetto 2026.
Regime forfettario per esperto contabile: coefficiente 78%
L’esperto contabile persona fisica può applicare il regime forfettario se rispetta il limite di compensi e tutte le altre condizioni previste dalla legge. Per ATECO 69.20.03 il coefficiente di redditività è del 78%.
Con 40.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è quindi 31.200 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e sul reddito residuo si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando ricorrono realmente le condizioni previste per la nuova attività.
Prima di scegliere il regime verifica sempre le cause di esclusione dal regime forfettario e le condizioni per l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Esperto contabile che fattura all’ex datore di lavoro: attenzione alla causa ostativa
Un caso frequente riguarda chi lavora come dipendente in uno studio, svolge contemporaneamente il tirocinio, supera l’Esame di Stato e poi apre la Partita IVA continuando a fatturare allo stesso studio. La regola generale del forfettario esclude chi svolge prevalentemente l’attività verso un datore di lavoro attuale o dei due precedenti periodi d’imposta, o verso soggetti ad esso riconducibili.
La norma contiene però una specifica esclusione dalla causa ostativa per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. La concreta applicazione richiede di distinguere il puro praticantato da un vero rapporto di lavoro dipendente svolto parallelamente: i due casi non sono automaticamente equivalenti.
Esperto contabile e revisore legale: attenzione a non confondere le qualifiche
L’iscrizione alla Sezione B dell’ODCEC non equivale automaticamente all’iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Alcune attività di revisione richiedono i requisiti e l’iscrizione previsti dalla normativa specifica. Se l’attività professionale comprende anche revisione legale, occorre verificare il relativo inquadramento e l’eventuale codice ATECO aggiuntivo o prevalente.
Per approfondire puoi consultare la guida sulla Partita IVA del revisore legale.
Come aprire la Partita IVA da esperto contabile
- completare tirocinio ed Esame di Stato;
- iscriversi nella Sezione B dell’Ordine territoriale;
- aprire la Partita IVA con ATECO 69.20.03;
- coordinare l’iscrizione professionale con la posizione CNPR;
- attivare PEC e copertura assicurativa professionale quando dovute;
- scegliere il regime fiscale dopo aver verificato requisiti e cause ostative;
- predisporre fatturazione elettronica e adempimenti dello studio;
- verificare eventuali ulteriori abilitazioni per attività specifiche, come revisione legale.
Errori da evitare
- usare il codice del dottore commercialista 69.20.01 invece di 69.20.03;
- considerare l’esperto contabile un normale consulente non ordinistico;
- iscriversi automaticamente alla Gestione Separata INPS ignorando la CNPR;
- confondere Sezione B ODCEC e Registro Revisori Legali;
- considerare il 5% automatico per ogni nuova apertura;
- ignorare la causa ostativa quando si fattura prevalentemente all’ex datore di lavoro;
- confondere il periodo di praticantato con un rapporto di lavoro dipendente svolto nello stesso periodo;
- utilizzare ancora il vecchio ATECO 69.20.12 senza verificare ATECO 2025.
Domande frequenti
Il codice ATECO 2025 è 69.20.03 – Attività di esperti contabili. Ha sostituito il precedente 69.20.12.
No, non come regola ordinaria. L’esperto contabile iscritto nella Sezione B che esercita la professione con continuità deve iscriversi alla CNPR, Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili.
Per ATECO 69.20.03 il coefficiente di redditività è del 78%. Su 40.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è 31.200 euro.
No. L’esperto contabile è iscritto nella Sezione B dell’ODCEC, mentre il dottore commercialista è iscritto nella Sezione A. Cambiano requisiti di accesso e parte delle competenze professionali.
Sì, se rispetta tutti i requisiti del regime e non ricade in cause di esclusione. Va verificata con attenzione la situazione di chi fattura prevalentemente a un ex datore di lavoro dopo il tirocinio.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
